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Decreto legislativo

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 190

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili.

Normativa italiana17G00203

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Decreto legislativo (in vigore dal 15/11/2017) che disciplina le sanzioni amministrative per fabbricanti, importatori e distributori in caso di violazioni delle regole di etichettatura delle calzature (direttiva 94/11/CE) e delle denominazioni/composizione fibrosa dei prodotti tessili (regolamento UE n.1007/2011). Prevede fasce sanzionatorie (da 200 a 20.000 € a seconda della violazione), procedura di accertamento affidata a CCIAA e Agenzia delle dogane, termine perentorio di 60 giorni per regolarizzare o ritirare i prodotti, salvo rilevanza penale; integra il Codice del consumo e abroga norme precedenti.

Sanzioni per etichettatura calzature e composizione fibrosa dei tessili

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