Cassazione Civile, Ordinanza n. 31888/2022 del 28/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della CTR Calabria che, riformando in parte la decisione di primo grado, aveva accolto le ragioni della contribuente avverso un avviso di accertamento. L'Ufficio aveva ripreso a tassazione, ai sensi dell'art. 6 del TUIR, le somme riconosciute alla contribuente a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance professionale nell'ambito di una controversia lavoristica poi transatta con una struttura sanitaria pubblica. Con un unico motivo di ricorso per cassazione, l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 6 e 51 d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che quelle somme non erano un vero risarcimento di danno emergente ma costituivano una componente della retribuzione non corrisposta, e quindi dovevano essere assoggettate a imposizione come reddito di lavoro dipendente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in base all'art. 6, comma 2, TUIR, le somme percepite a titolo risarcitorio sono imponibili solo se reintegrano un danno consistente nella mancata percezione di redditi (lucro cessante), mentre non lo sono se riparano un pregiudizio diverso. Nel caso concreto ha condiviso la qualificazione operata dalla CTR: il danno era stato correttamente ravvisato nella lesione della professionalità e quindi nella perdita di chance professionale, con conseguente natura non reddituale delle somme percepite, anche se corrisposte in via transattiva. Il ricorso è stato quindi rigettato e l'Agenzia condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
È stata la norma processuale invocata per denunciare l'errore di diritto in cassazione.
Le somme risarcitorie sono imponibili solo se destinate a reintegrare un danno consistente nella mancata percezione di redditi; se riparano un danno diverso non costituiscono reddito imponibile.
È stata richiamata dall'Ufficio come norma che ricomprenderebbe la somma nel reddito di lavoro dipendente, ma la Corte ha escluso tale lettura nel caso di risarcimento da perdita di chance.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
La Corte ha escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo perché la parte soccombente era una pubblica amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- In materia di imposte sui redditi, le somme corrisposte a titolo di risarcimento sono tassabili soltanto se hanno funzione sostitutiva di redditi non percepiti; se invece reintegrano un danno diverso, restano escluse da imposizione.
- Il risarcimento del danno da perdita di chance professionale non ha natura reddituale, perché mira a ristorare la perdita di una possibilità attuale di sviluppo o progressione professionale, e non un reddito già maturato.
- Ai fini della qualificazione fiscale della somma risarcitoria rileva la natura del pregiudizio effettivamente ristretto dal giudice di merito, non la sola circostanza che l'importo sia parametrato, nella quantificazione, a criteri contrattuali o retributivi.
- Se il giudice di merito accerta che la lesione riguarda la professionalità o una chance di carriera, le somme liquidate, anche se corrisposte nell'ambito di una transazione, non sono imponibili come reddito di lavoro dipendente.
Come è indicizzato
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