Cassazione Civile, Ordinanza n. 14311/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un ex dipendente AAMS per il pagamento di euro 10.730,00 a titolo di indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal regolamento del Fondo di previdenza del personale del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione del Fondo e revocato il decreto, ritenendo non computabile il periodo svolto presso l'ETI. In appello, invece, la domanda del lavoratore è stata accolta. Il Fondo ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, dell'art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984, del d.P.R. n. 211 del 1981 e dell'art. 2697 c.c. Sosteneva che il lavoratore non era stato solo distaccato, ma era stato trasferito all'ETI; di conseguenza il periodo presso l'ETI non avrebbe potuto essere computato ai fini dell'indennità aggiuntiva. Deduceva inoltre che il lavoratore sarebbe stato riammesso nei ruoli del MEF ai sensi dell'art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998, e che la Corte di merito avrebbe errato nella lettura dello stato matricolare e nel ritenere rilevante il servizio prestato presso l'ETI.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le contestazioni di fatto sulla ricostruzione della vicenda, perché la Corte territoriale aveva già accertato in fatto che il dipendente non si era mai trasferito definitivamente all'ETI e tali accertamenti non sono rivalutabili in cassazione. Nel merito, però, ha chiarito che, per il personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e applicato temporaneamente presso l'ETI ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998, il servizio prestato presso l'ETI deve essere computato ai fini dell'indennità aggiuntiva prevista dal d.P.R. n. 1034 del 1984. Ha invece distinto il caso dei dipendenti ex AAMS transitati definitivamente nei ruoli ETI, per i quali tale indennità non spetta per il periodo successivo al trasferimento. Il ricorso è stato respinto e le spese sono state poste a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 4, comma 1, d.lgs. n. 283 del 1998
Per il personale ex AAMS prevede l'inserimento nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e l'applicazione temporanea presso l'ETI; tale situazione non equivale a un trasferimento definitivo nei ruoli ETI.
art. 4, comma 4, d.lgs. n. 283 del 1998
Si applica ai dipendenti ex AAMS transitati definitivamente all'ETI; per questi il rapporto di impiego e di servizio, dal trasferimento in poi, intercorre con l'ETI.
art. 6 del d.P.R. n. 1034 del 1984
Il servizio utile ai fini dell'indennità aggiuntiva comprende, per il personale temporaneamente applicato all'ETI senza trasferimento definitivo, anche il periodo svolto presso tale ente.
art. 1 d.P.R. n. 211 del 1981
Ha istituito il Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle Finanze/MEF.
art. 70, comma 12, d.lgs. n. 165 del 2001
Gli oneri economici relativi alle prestazioni rese presso altre amministrazioni dal personale inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento gravano sull'amministrazione di appartenenza, che resta il soggetto interessato alla gestione del rapporto di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza.
Richiamato come norma sull'onere della prova, ma il ricorso è stato comunque respinto perché le censure di fatto erano inammissibili e l'assetto normativo non sosteneva la tesi del Fondo.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
Esclusa l'applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, poiché il ricorrente è una P.A. statale non tenuta al pagamento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale documentale o dello stato matricolare quando il giudice di merito abbia già compiuto un accertamento fattuale sulla dinamica del rapporto; le censure che mirano solo a sovrapporre una diversa lettura dei fatti sono inammissibili.
- Nel peculiare regime del personale ex AAMS inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del MEF e temporaneamente applicato presso l'ETI, il periodo di servizio prestato presso l'ETI va computato ai fini dell'indennità aggiuntiva di fine servizio prevista dal regolamento del Fondo, perché l'amministrazione di appartenenza continua a essere il soggetto rilevante ai fini economici del rapporto.
- La distinzione decisiva è tra personale solo temporaneamente applicato all'ETI e personale definitivamente transitato nei ruoli ETI: nel primo caso il servizio resta utile ai fini dell'indennità del Fondo, nel secondo caso il rapporto di impiego e di servizio si sposta stabilmente sull'ETI e l'indennità non spetta per il periodo successivo al trasferimento.
- Quando la normativa speciale sul personale e sulla gestione del rapporto di impiego attribuisce all'amministrazione di appartenenza gli effetti economici delle prestazioni rese presso altra amministrazione, il computo dei servizi ai fini di trattamenti di fine servizio deve essere interpretato in senso favorevole al dipendente, se non vi è un effettivo trasferimento definitivo del rapporto.
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