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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09028/2024 del 04/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Una società di autotrasporto aveva agito per ottenere l’ammissione al passivo, in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 5 c.c., di un credito superiore a 110.000 euro per prestazioni di trasporto rese in favore di una società poi ammessa a concordato preventivo e in liquidazione. Il credito risultava già accertato con decreto monitorio fondato su numerose fatture non disconosciute. Il Tribunale aveva negato il riconoscimento del privilegio e la Corte d’appello aveva confermato il rigetto. In cassazione la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 2083, 2697 e 2751 bis n. 5 c.c., oltre a vizio motivazionale ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., sostenendo che fosse stata erroneamente esclusa la natura privilegiata del credito e che i giudici di merito avessero mal valutato il rapporto tra apporto personale dei soci e capitale investito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, da un lato, che le censure erano rivolte sostanzialmente contro la sentenza di primo grado e non contro la decisione di appello, unico oggetto del giudizio di legittimità, fuori dalle ipotesi eccezionali non ricorrenti nel caso concreto. Dall’altro lato, ha osservato che il motivo, pur formalmente incardinato sull’art. 360, n. 3 c.p.c., deduceva in realtà questioni di mero fatto e non specifiche violazioni di legge, senza indicare dove e come tali questioni fossero state dedotte nei gradi di merito. Quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c., la censura era inammissibile perché formulata nei termini della vecchia "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione", non più proponibile dopo la riforma del 2012; inoltre non individuava un fatto storico decisivo omesso né superava il limite della cd. doppia conforme. La Corte non ha quindi esaminato il merito della questione relativa all’art. 2751 bis n. 5 c.c. Nessuna spesa è stata liquidata per mancata attività difensiva dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2751 bis n. 5 c.c.

    La Corte non entra nel merito della corretta applicazione della norma, perché il ricorso è dichiarato inammissibile; si limita a rilevare che la questione non può essere esaminata in sede di legittimità per le ragioni processuali indicate.

  • art. 2083 c.c.

    È richiamato nel motivo di ricorso insieme ad altre norme, ma la Corte osserva che la censura riguarda in realtà profili fattuali e non una vera violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nel motivo, ma la Corte ritiene che le doglianze siano incentrate su valutazioni di fatto e non su un corretto tema di riparto dell’onere probatorio dedotto in modo ammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Il motivo è inammissibile perché, pur evocando la violazione di legge, sviluppa in realtà censure di fatto e non specifiche doglianze di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura è inammissibile perché formulata secondo il vecchio parametro dell'insufficiente o contraddittoria motivazione, non più vigente; inoltre non indica un omesso esame di un fatto storico decisivo.

  • art. 348-ter, comma 4, c.p.c.

    La Corte richiama il limite del controllo di legittimità in presenza di doppia conforme, rilevando che il ricorso non spiega in che cosa le due decisioni di merito divergano.

  • art. 380-bis1 c.p.c.

    È richiamato per il deposito della motivazione e per il rito camerale, senza effetti sul merito della decisione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.

  • art. 54 d.l. n. 83/2012

    È citato per ricordare la riformulazione dell’art. 360, n. 5 c.p.c., che non consente più di dedurre insufficienza o contraddittorietà della motivazione.

  • L. n. 134/2012

    È richiamata in relazione alla riforma del vizio di motivazione di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c.

Massime di principio

  • In cassazione il ricorso deve investire la sentenza d’appello, non la decisione di primo grado, salvo ipotesi eccezionali espressamente previste o comunque specificamente ricorrenti.
  • La deduzione di violazione di legge non è ammissibile quando, sotto l’etichetta dell’art. 360, n. 3 c.p.c., si sollecita in realtà una nuova valutazione dei fatti di causa.
  • Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è oggi limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, oggetto di discussione tra le parti; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà motivazionale.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di divergenza tra le due decisioni di merito, altrimenti la censura è inammissibile.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta assorbito l’esame del merito della questione di diritto sostanziale dedotta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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