Cassazione Civile, Ordinanza n. 14429/2025 del 29/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Una creditrice aveva chiesto l'insinuazione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, per un importo di euro 182.428,00, sostenendo di vantare tale credito quale controvalore dei titoli gestiti nell'ambito di un contratto di gestione individuale di portafogli di investimento; il credito risultava da un rendiconto trasmesso dalla società. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancanza di evidenze su specifici investimenti effettuati dalla succursale italiana e per assenza del nominativo della creditrice nella documentazione disponibile. Il Tribunale di Roma, in opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso la creditrice al passivo in chirografo, ritenendo provata l'esistenza del rapporto negoziale sulla base del contratto di gestione e del rendiconto, valorizzando anche la prassi operativa della società e la documentazione proveniente dal gruppo societario. La procedura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione di norme sulle preleggi, sull'onere della prova, sull'interpretazione contrattuale e di disposizioni del TUF e del TUB, nonché per omesso esame di fatti decisivi, contestando l'imputazione del debito alla succursale e la quantificazione del credito; il secondo per violazione delle norme processuali sulla prova testimoniale e sulla non contestazione, censurando l'attendibilità di un teste e deducendone l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la dedotta violazione dei canoni ermeneutici era formulata in modo generico, senza indicare specificamente quali regole interpretative fossero state violate e in che modo il giudice di merito se ne fosse discostato; inoltre, la censura sull'art. 2697 c.c. era inammissibile perché rivolta contro la valutazione delle prove e non contro l'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la critica all'attendibilità del testimone investiva una valutazione di fatto; la questione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. era inoltre inammissibile perché fondata su circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata e non dimostrato che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito. La Corte ha infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, non liquidando le spese per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica censura ritenuta ammissibile dalla Corte
la sua violazione è configurabile solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove
la dedotta violazione delle regole ermeneutiche è inammissibile se non si indicano puntualmente i canoni violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato
richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata reputata generica e priva di specifica illustrazione
art. 87 d.P.R. n. 385/1993
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che non era spiegata la concreta violazione
la censura sull'assenza di contestazione è stata ritenuta non decisiva e comunque prospettata come questione di merito
richiamato in relazione alla valutazione dell'attendibilità del teste, ma la censura investe un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione
richiamato nel motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento
l'eccezione di incapacità a testimoniare è inammissibile se non risulta tempestivamente sollevata nel giudizio di merito e se si fonda su fatti non emergenti dalla sentenza impugnata
richiamato come sede del giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale le eccezioni devono essere tempestivamente dedotte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: se il motivo mira a ottenere una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, è inammissibile.
- La deduzione di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del documento.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte erronea; non ricorre quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
- La censura sull'attendibilità di un testimone o sulla valutazione della prova testimoniale attiene al merito ed è normalmente sottratta al sindacato di legittimità.
- L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito e non può essere introdotta in cassazione mediante la prospettazione di fatti non emergenti dalla sentenza impugnata.
- Argomentazioni del giudice di merito svolte ad abundantiam non incidono sulla decisione e non sono idonee a fondare un motivo di ricorso efficace.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14277/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14278/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14279/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14280/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14281/2025 del 29/05/2025
- ordinanza_civile · 29 mag 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 14282/2025 del 29/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →