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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14429/2025 del 29/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una creditrice aveva chiesto l'insinuazione al passivo di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, per un importo di euro 182.428,00, sostenendo di vantare tale credito quale controvalore dei titoli gestiti nell'ambito di un contratto di gestione individuale di portafogli di investimento; il credito risultava da un rendiconto trasmesso dalla società. Il giudice delegato aveva rigettato la domanda per mancanza di evidenze su specifici investimenti effettuati dalla succursale italiana e per assenza del nominativo della creditrice nella documentazione disponibile. Il Tribunale di Roma, in opposizione allo stato passivo, aveva invece ammesso la creditrice al passivo in chirografo, ritenendo provata l'esistenza del rapporto negoziale sulla base del contratto di gestione e del rendiconto, valorizzando anche la prassi operativa della società e la documentazione proveniente dal gruppo societario. La procedura ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo per violazione di norme sulle preleggi, sull'onere della prova, sull'interpretazione contrattuale e di disposizioni del TUF e del TUB, nonché per omesso esame di fatti decisivi, contestando l'imputazione del debito alla succursale e la quantificazione del credito; il secondo per violazione delle norme processuali sulla prova testimoniale e sulla non contestazione, censurando l'attendibilità di un teste e deducendone l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha osservato che la dedotta violazione dei canoni ermeneutici era formulata in modo generico, senza indicare specificamente quali regole interpretative fossero state violate e in che modo il giudice di merito se ne fosse discostato; inoltre, la censura sull'art. 2697 c.c. era inammissibile perché rivolta contro la valutazione delle prove e non contro l'erronea ripartizione dell'onere probatorio. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che la critica all'attendibilità del testimone investiva una valutazione di fatto; la questione dell'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. era inoltre inammissibile perché fondata su circostanze non risultanti dalla sentenza impugnata e non dimostrato che l'eccezione fosse stata tempestivamente proposta nel giudizio di merito. La Corte ha infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, non liquidando le spese per mancata costituzione dell'intimata.

Norme richiamate

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza una specifica censura ritenuta ammissibile dalla Corte

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è configurabile solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove

  • artt. 1362, 1363 e 1366 c.c.

    la dedotta violazione delle regole ermeneutiche è inammissibile se non si indicano puntualmente i canoni violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato

  • art. 57 d.lgs. n. 58/1998

    richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata reputata generica e priva di specifica illustrazione

  • art. 87 d.P.R. n. 385/1993

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha rilevato che non era spiegata la concreta violazione

  • art. 115 c.p.c.

    la censura sull'assenza di contestazione è stata ritenuta non decisiva e comunque prospettata come questione di merito

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato in relazione alla valutazione dell'attendibilità del teste, ma la censura investe un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato nel motivo, senza che la Corte ravvisasse una violazione idonea a fondare l'accoglimento

  • art. 246 c.p.c.

    l'eccezione di incapacità a testimoniare è inammissibile se non risulta tempestivamente sollevata nel giudizio di merito e se si fonda su fatti non emergenti dalla sentenza impugnata

  • art. 98 l.fall.

    richiamato come sede del giudizio di opposizione allo stato passivo, nel quale le eccezioni devono essere tempestivamente dedotte

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    fonte dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del fatto e delle prove: se il motivo mira a ottenere una diversa ricostruzione del materiale istruttorio, è inammissibile.
  • La deduzione di violazione delle norme sull'interpretazione del contratto è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non basta contrapporre una lettura alternativa del documento.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice abbia addossato l'onere della prova alla parte erronea; non ricorre quando si contesta il modo in cui le prove sono state valutate.
  • La censura sull'attendibilità di un testimone o sulla valutazione della prova testimoniale attiene al merito ed è normalmente sottratta al sindacato di legittimità.
  • L'eccezione di incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. deve essere tempestivamente proposta nel giudizio di merito e non può essere introdotta in cassazione mediante la prospettazione di fatti non emergenti dalla sentenza impugnata.
  • Argomentazioni del giudice di merito svolte ad abundantiam non incidono sulla decisione e non sono idonee a fondare un motivo di ricorso efficace.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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