Cassazione Civile, Ordinanza n. 28776/2023 del 17/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un avvocato, nominato legale esterno di un'azienda di trasporti con incarichi annualmente rinnovati, aveva chiesto il pagamento di oltre 121 mila euro per compensi professionali relativi a numerose cause patrocinante. Sosteneva che, cessato il rapporto per revoca dell'incarico, dovessero essergli liquidati i compensi per l'attività svolta secondo i parametri tariffari e in base alla disciplina speciale sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato alla cessazione del mandato, nonostante esistesse una pattuizione di un compenso mensile forfettario e di eventuali ulteriori somme legate all'esito vittorioso delle cause. La società resistente aveva replicato che il professionista era già stato integralmente pagato in forza dell'accordo convenzionale, che escludeva l'applicazione delle tariffe, e che l'eventuale compenso aggiuntivo dipendeva dalla vittoria nelle singole controversie. Con il ricorso per cassazione il professionista ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla composizione del tribunale, sostenendo che il procedimento avrebbe dovuto essere trattato integralmente dal collegio e non dal giudice monocratico sino alla riserva; 2) violazione delle norme sostanziali e tariffarie sui compensi degli avvocati, lamentando che il giudice di merito avesse ritenuto preclusa la liquidazione tariffaria per effetto dell'accordo sul compenso forfettario e avesse interpretato erroneamente le deliberazioni di incarico e rinnovo; 3) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione sull'esclusione della normativa invocata, sull'interpretazione delle delibere interne e sulla pretesa mancata contestazione specifica da parte della resistente.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso, affermando che, nel regime dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, il criterio decisivo per il mezzo di impugnazione non è più la distinzione tra an debeatur e quantum debeatur, ma la forma del provvedimento adottata dal giudice; essendo stata pronunciata un'ordinanza collegiale, il provvedimento era impugnabile con ricorso straordinario ex art. 111 Cost. Tuttavia, nel merito, ha respinto tutti i motivi. Ha escluso il vizio sulla composizione del giudice perché l'ordinanza risultava effettivamente collegiale, sottoscritta dal relatore e dal presidente, e il rilievo sulla trattazione iniziale davanti al singolo giudice non integrava il vizio denunciato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo nella parte in cui mirava a ottenere una diversa interpretazione degli accordi sul compenso, osservando che l'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito era plausibile e non sindacabile in cassazione; ha inoltre ritenuto corretta l'esclusione dell'applicazione dell'art. 7 L. 794/1942 e dell'art. 25 d.m. 55/2014, poiché le parti avevano già pattuito un compenso professionale autonomo e forfettario. Ha infine rigettato il terzo motivo, chiarendo che la riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo e non più per insufficiente o contraddittoria motivazione, e che comunque la decisione impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non apparente. Il ricorso è stato integralmente respinto, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del rito sommario speciale utilizzato per introdurre la controversia
richiamato per il provvedimento conclusivo del procedimento sommario
art. 111, comma 7, Cost.
consente il ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento definitivo non altrimenti impugnabile
disciplina la controversia sulla liquidazione dei compensi dell'avvocato e il relativo rito collegiale
il compenso del professionista può essere determinato dalle parti; in presenza di pattuizione, non opera la liquidazione giudiziale secondo tariffe o usi
non applicabile quando esista una disciplina convenzionale del compenso che regoli autonomamente il rapporto
non applicabile in presenza di accordo contrattuale sul compenso professionale e sulla sua struttura
la violazione della composizione del tribunale integra nullità solo se il provvedimento è effettivamente emesso dall'organo non corretto
la pronuncia da parte di giudice monocratico anziché collegiale rileva come nullità deducibile, ma nel caso concreto il provvedimento era collegiale
richiamato per la deducibilità dei vizi di nullità in impugnazione
richiamato implicitamente tra i criteri ermeneutici del contratto, ma non specificamente dedotto
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 consente solo la censura per omesso esame di un fatto decisivo, non per insufficienza o contraddittorietà motivazionale
richiamato per l'interpretazione della nuova formulazione dell'art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
legittima l'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente, se dovuto
richiamato dal ricorrente sulla trattazione dei procedimenti in camera di consiglio
art. 3, comma 2, d.lgs. 150/2011
richiamato dal ricorrente per il ruolo del giudice relatore e l'istruzione delegata
Massime di principio
- Nel procedimento di liquidazione dei compensi dell'avvocato disciplinato dal d.lgs. 150/2011, il regime delle impugnazioni dipende dalla forma del provvedimento adottato dal giudice e non più, di per sé, dalla distinzione tra contestazione dell'an debeatur e del quantum debeatur.
- La violazione delle regole sulla composizione monocratica o collegiale del tribunale è deducibile come nullità solo se il provvedimento è effettivamente emesso da un organo giudicante diverso da quello previsto; non basta lamentare che la causa sia stata istruita o discussa davanti a un diverso giudice prima della decisione finale.
- In presenza di un accordo tra cliente e avvocato che determina in modo autonomo il compenso professionale, non opera la liquidazione giudiziale secondo tariffe o usi né, in linea di principio, la disciplina suppletiva invocata per la cessazione del mandato, salvo diversa previsione contrattuale specifica.
- L'interpretazione del contratto compiuta dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se viola i canoni legali di ermeneutica contrattuale; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa, anche se più favorevole alla parte ricorrente.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il vizio motivazionale è denunciabile soltanto nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo, restando fuori dal controllo di legittimità le censure di mera insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo i casi di motivazione assente o meramente apparente.
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