Cassazione Penale, Sentenza n. 36334/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Ancona, con sentenza del 26 marzo 2026, ha applicato all’imputato, su richiesta concorde ai sensi dell’art. 444 c.p.p., la pena di quattro mesi di reclusione ed euro 200 di multa, quale aumento per continuazione rispetto a tre precedenti sentenze; la pena è stata sostituita con la detenzione domiciliare. I fatti, commessi il 3 gennaio 2020, riguardavano i reati contestati ai capi b) e c), rispettivamente in relazione alla detenzione e al porto di una “marmotta” descritta nell’imputazione come manufatto artigianale contenente materiale esplodente, e all’utilizzo, insieme a due complici, di un’autovettura con targa clonata o contraffatta per recarsi sul luogo dei reati. Il ricorrente ha dedotto due motivi: al primo ha sostenuto che la detenzione di semplice materiale esplodente dovesse essere qualificata come contravvenzione ai sensi dell’art. 678 c.p., e non come reato previsto dall’art. 4 della legge n. 895/1967; al secondo ha contestato la qualificazione ai sensi dell’art. 482 c.p., affermando che l’imputazione descriveva soltanto l’uso dell’auto con targa contraffatta, senza attribuirgli l’alterazione della targa, e che la condotta integrasse quindi soltanto l’illecito amministrativo previsto dall’art. 100, comma 12, del codice della strada. Il Procuratore generale aveva chiesto l’annullamento con rinvio limitatamente al secondo capo. Con motivi nuovi depositati il 1° settembre 2026, il ricorrente ha ribadito entrambe le censure.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché entrambi i motivi sono manifestamente infondati. Ha precisato che, contro una sentenza di patteggiamento, l’erronea qualificazione giuridica è deducibile solo quando l’errore sia manifesto e la qualificazione risulti, con immediata evidenza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto all’imputazione e alla motivazione. Quanto al capo b), la descrizione della “marmotta” come materiale esplodente è stata letta nel contesto dell’imputazione complessiva, che la qualificava come ordigno esplosivo artigianale; la capacità di sventrare uno sportello bancomat e la natura del manufatto ne confermavano la potenzialità micidiale, rendendo non manifestamente erronea la qualificazione ai sensi dell’art. 4 della legge n. 895/1967. Quanto al capo c), l’uso dell’auto con targa contraffatta per recarsi sul luogo dei reati, insieme ai complici, non escludeva il concorso dell’imputato nell’alterazione o nell’installazione della targa; il coinvolgimento, anche morale, era desumibile dall’imputazione e la diversa qualificazione proposta presentava margini di opinabilità, incompatibili con il ricorso contro la sentenza di patteggiamento. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Con sentenza emessa in data 26 marzo 2026 il giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Ancona ha applicato a Manuel Angileri, su sua richiesta e con il consenso del pubblico ministero, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, quale aumento per continuazione della pena inflitta con tre precedenti sentenze, pena sostituita con la detenzione domiciliare, per i reati di cui agli artt. 4 legge n. 895/1967 e 482 cod. pen., commessi in data 03/01/2020.
La norma costituisce il fondamento dell’applicazione della pena su richiesta concorde dell’imputato e del pubblico ministero, nella forma impugnata.
L'oggetto di tali motivi consente la proposizione del ricorso, essendo la errata qualificazione giuridica del fatto uno dei vizi per i quali, secondo l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., le parti possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza pronunciata in accoglimento della loro concorde richiesta di applicazione della pena per i reati contestati.
La sentenza di patteggiamento è ricorribile per cassazione, tra l’altro, per erronea qualificazione giuridica del fatto; la censura è però scrutinabile nei limiti del principio, richiamato dalla Corte, dell’errore manifesto.
art. 4, commi 1 e 2, lett. a) e c), legge n. 895/1967
Appare evidente, pertanto, che la qualificazione del fatto contestato al capo b) come violazione dell'art. 4 legge n. 895/1967 non solo non risulta «palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione», ma al contrario corrisponde alla realtà della vicenda, con conseguente inammissibilità del relativo motivo di ricorso.
La qualificazione ai sensi della disposizione non è manifestamente erronea quando, dalla contestazione letta nel suo complesso, emerge la detenzione di un ordigno esplosivo artigianale dotato di rilevante capacità distruttiva.
La natura esplosiva di un oggetto deve essere valutata sulla base della micidialità e pericolosità di questo, micidialità che nel caso in esame deriva non solo dall'effetto prodotto, essendo stata la “marmotta” in questione capace di sventrare completamente uno sportello bancomat, ma anche dalla natura artigianale del confezionamento, ben descritta anche nel capo di imputazione sub b).
La categoria delle materie esplodenti rilevante per l’art. 678 c.p. va distinta dagli esplosivi in base alla potenzialità micidiale e distruttiva del manufatto; quest’ultimo, se elevata, può ricadere nella distinta disciplina degli esplosivi.
art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497
Nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano le sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 legge 14 ottobre 1974, n. 497 - le sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo.
Sono materie esplodenti ai sensi dell’art. 678 c.p. le sostanze prive di potenzialità micidiale per struttura o fabbricazione; gli esplosivi ad alta potenzialità, idonei a produrre effetti distruttivi rilevanti, appartengono a una categoria distinta.
La qualificazione giuridica del fatto contestato al capo c) dell'imputazione non può ritenersi, pertanto, errata, con l'evidenza necessaria per l'impugnazione di una sentenza di patteggiamento.
La qualificazione relativa alla falsificazione non è manifestamente errata quando l’imputazione, descrivendo l’impiego di un veicolo con targa contraffatta nell’esecuzione dei reati, consente di desumere il concorso dell’utilizzatore nell’alterazione o nell’installazione della targa.
art. 100, comma 12, codice della strada
Anche in questo caso tale qualificazione è erronea, perché non è contestato al ricorrente di avere alterato la targa. La sua condotta configura, pertanto, solo l'illecito amministrativo previsto dall'art. 100, comma 12, del codice della strada, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità.
La disposizione è invocata dal ricorrente per sostenere che il solo uso di un veicolo con targa contraffatta, senza concorso nella contraffazione, integri un illecito amministrativo; la Corte non accoglie tale ricostruzione perché ritiene desumibile dalla contestazione il concorso dell’imputato nella falsificazione.
La Corte ha però affermato che «In tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza» (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).
La Corte non richiama questa norma: l’inserimento non è giustificato dal testo.
Alla dichiarazione di inammissibilità fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che la parte «abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, in assenza di elementi che escludano la colpa nella causa d’inammissibilità, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento, la censura di erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile soltanto in presenza di un errore manifesto: la qualificazione deve risultare, con immediata evidenza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al capo d’imputazione e alla motivazione.
- La qualificazione di un manufatto come esplosivo, anziché come semplice materia esplodente, dipende dalla sua potenzialità micidiale e dalla capacità di produrre un’esplosione con rilevante effetto distruttivo; sono rilevanti sia gli effetti concretamente prodotti sia la natura e le modalità di confezionamento artigianale.
- L’imputazione va letta nel suo complesso: la descrizione dell’uso di un veicolo con targa contraffatta per raggiungere il luogo dei reati, insieme ai complici, non esclude di per sé il concorso dell’utilizzatore nella falsificazione o nell’installazione della targa, anche quando l’esecuzione materiale sia stata affidata a terzi.
- La qualificazione giuridica contenuta in una sentenza di patteggiamento non può essere censurata come manifestamente erronea quando la diversa ricostruzione proposta dal ricorrente richieda una valutazione opinabile del contenuto dell’imputazione e della partecipazione al fatto.
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