Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a un contribuente un maggior reddito ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2008, mediante accertamento sintetico fondato su spese gestionali e incrementi patrimoniali. La Commissione tributaria regionale, in riforma del primo grado, ha ritenuto incongruo il reddito dichiarato rispetto alle rate di mutuo pagate per l'acquisto di un immobile, osservando che la cointestazione al 50% con il coniuge non bastava a superare la presunzione, poiché il coniuge non aveva redditi dichiarati e non erano state provate le modalità di partecipazione al pagamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valutato documenti idonei a contrastare le presunzioni dell'accertamento, con particolare riguardo alla capacità reddituale, alla comproprietà dell'immobile e al disinvestimento di una polizza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., lamentando l'erronea applicazione del ragionamento presuntivo del redditometro e la mancata attivazione preventiva del contraddittorio, invocando la disciplina novellata dal d.l. n. 78/2010.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di omesso esame non può riguardare la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di difese, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito; nel caso concreto la CTR aveva preso in considerazione i fatti storici rilevanti, ossia la comproprietà dell'immobile, l'importo delle rate di mutuo e la polizza disinvestita, con motivazione intellegibile. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente applicato il riparto dell'onere della prova in tema di accertamento sintetico e che la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 non si applicava retroattivamente all'annualità oggetto di causa; inoltre, le deduzioni sul contraddittorio eurounitario non erano pertinenti perché i tributi controversi non erano armonizzati in sede UE. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
formulazione introdotta a seguito della L. 7 agosto 2012, n. 134
Il vizio è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentita la censura per semplice insufficienza della motivazione.
art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico e del relativo riparto dell'onere probatorio, escludendo l'applicazione retroattiva della novella del 2010 al caso concreto.
Richiamato per il ragionamento presuntivo alla base dell'accertamento sintetico; la Corte ha ritenuto non errata la sua applicazione da parte del giudice di merito.
Richiamato solo per la memoria depositata dal ricorrente in prossimità della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera mancata considerazione di singoli documenti o argomentazioni difensive se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- L'omesso esame rilevante in cassazione riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non integra di per sé il vizio la diversa valutazione del materiale probatorio.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, il giudice di merito deve applicare correttamente il riparto dell'onere della prova, restando a carico del contribuente la dimostrazione della disponibilità di risorse idonee a giustificare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
- La disciplina introdotta dalla riforma del redditometro non si applica retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
- Le deduzioni sul contraddittorio derivanti dalla giurisprudenza eurounitaria non sono decisive per tributi non armonizzati in sede comunitaria.
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