Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21457/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha contestato a un contribuente un maggior reddito ai fini Irpef per l'anno d'imposta 2008, mediante accertamento sintetico fondato su spese gestionali e incrementi patrimoniali. La Commissione tributaria regionale, in riforma del primo grado, ha ritenuto incongruo il reddito dichiarato rispetto alle rate di mutuo pagate per l'acquisto di un immobile, osservando che la cointestazione al 50% con il coniuge non bastava a superare la presunzione, poiché il coniuge non aveva redditi dichiarati e non erano state provate le modalità di partecipazione al pagamento. In cassazione il contribuente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., sostenendo che la CTR non avrebbe valutato documenti idonei a contrastare le presunzioni dell'accertamento, con particolare riguardo alla capacità reddituale, alla comproprietà dell'immobile e al disinvestimento di una polizza. Con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., lamentando l'erronea applicazione del ragionamento presuntivo del redditometro e la mancata attivazione preventiva del contraddittorio, invocando la disciplina novellata dal d.l. n. 78/2010.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la censura di omesso esame non può riguardare la mera mancata valutazione di singoli elementi istruttori o di difese, quando il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice di merito; nel caso concreto la CTR aveva preso in considerazione i fatti storici rilevanti, ossia la comproprietà dell'immobile, l'importo delle rate di mutuo e la polizza disinvestita, con motivazione intellegibile. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, osservando che la CTR aveva correttamente applicato il riparto dell'onere della prova in tema di accertamento sintetico e che la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 non si applicava retroattivamente all'annualità oggetto di causa; inoltre, le deduzioni sul contraddittorio eurounitario non erano pertinenti perché i tributi controversi non erano armonizzati in sede UE. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    formulazione introdotta a seguito della L. 7 agosto 2012, n. 134

    Il vizio è denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante; non è più consentita la censura per semplice insufficienza della motivazione.

  • art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. n. 600/1973

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della disciplina dell'accertamento sintetico e del relativo riparto dell'onere probatorio, escludendo l'applicazione retroattiva della novella del 2010 al caso concreto.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato per il ragionamento presuntivo alla base dell'accertamento sintetico; la Corte ha ritenuto non errata la sua applicazione da parte del giudice di merito.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per la memoria depositata dal ricorrente in prossimità della camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di censurare la mera mancata considerazione di singoli documenti o argomentazioni difensive se il fatto storico decisivo è stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • L'omesso esame rilevante in cassazione riguarda un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non integra di per sé il vizio la diversa valutazione del materiale probatorio.
  • In tema di accertamento sintetico del reddito, il giudice di merito deve applicare correttamente il riparto dell'onere della prova, restando a carico del contribuente la dimostrazione della disponibilità di risorse idonee a giustificare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.
  • La disciplina introdotta dalla riforma del redditometro non si applica retroattivamente alle annualità anteriori alla sua entrata in vigore.
  • Le deduzioni sul contraddittorio derivanti dalla giurisprudenza eurounitaria non sono decisive per tributi non armonizzati in sede comunitaria.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.