Cassazione Civile, Ordinanza n. 35565/2022 del 02/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La società aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, relativo a IVA, IRES e IRAP, fondato su più rilievi: disconoscimento di costi di telefonia ritenuti non inerenti; recupero a tassazione di sopravvenienze attive per passività asseritamente inesistenti relative a premi da corrispondere; recupero di sopravvenienze attive per anticipi versati da un cliente e ritenuti inesistenti; omessa contabilizzazione di ricavi per cambiali emesse in relazione a un asserito accollo di mutuo da parte dei soci, che per l'Ufficio occultava invece una vendita non registrata; contabilizzazione di passività inesistenti per finanziamenti dei soci in assenza di delibera. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente solo sul quinto rilievo; la CTR aveva poi riformato parzialmente la decisione, ritenendo legittimo l'avviso solo sui rilievi 1 e 4. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di un fatto decisivo in relazione al rilievo n. 5, sostenendo che la CTR avrebbe indebitamente escluso la ripresa; con il secondo deduceva violazione degli artt. 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2727 c.c. in relazione ai rilievi n. 2 e n. 3, contestando la valutazione della documentazione prodotta dalla contribuente e la motivazione della decisione d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i motivi di ricorso. Sul primo ha osservato che non vi era omesso esame, poiché la CTR aveva ritenuto effettivo ed esistente il finanziamento soci e aveva valutato la doglianza dell'Ufficio sulla mancanza di una delibera assembleare, reputandola non decisiva in ragione dell'esiguità delle somme rispetto al volume d'affari; la censura mirava in realtà a contestare la sufficienza della motivazione, profilo non più deducibile ratione temporis. Sul secondo ha rilevato, quanto al rilievo n. 2, che la CTR non aveva affermato l'infondatezza della ripresa, ma la nullità dell'avviso per difetto di motivazione; quanto al rilievo n. 3, che il giudice di merito aveva semplicemente valutato le prove prodotte dalla contribuente e, in mancanza di specifiche contestazioni, aveva ritenuto dimostrati acconti e cauzioni versati. Il ricorso è stato quindi rigettato per inammissibilità dei motivi. Nessuna statuizione sulle spese, essendo la contribuente intimata.
Norme richiamate
Nel regime applicabile alla sentenza impugnata, il motivo non può risolversi in una censura sulla sufficienza o adeguatezza della motivazione; è scrutinabile solo l'omesso esame di un fatto decisivo.
La deduzione di violazione di legge è inammissibile quando non coglie la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si traduce in una critica alla valutazione del materiale probatorio.
art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come norma asseritamente violata in tema di accertamento tributario e ricostruzione dei ricavi/costi.
Richiamato con riguardo all'uso delle presunzioni nella ricostruzione dei fatti fiscalmente rilevanti.
Richiamato nel ragionamento della contribuente e del giudice di merito per escludere che il finanziamento soci, per l'esiguità dell'importo, integrasse una sopravvenienza attiva.
Massime di principio
- Il motivo per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando il fatto risulta comunque valutato dal giudice di merito, anche se attraverso una diversa ricostruzione argomentativa rispetto a quella prospettata dalla parte.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la censura sulla motivazione in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; se la decisione si fonda sulla nullità dell'atto per difetto di motivazione, è inconferente dedurre l'erronea valutazione del merito della pretesa tributaria.
- La valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito non è sindacabile in cassazione quando la censura si limita a contrapporre una lettura alternativa del materiale istruttorio senza individuare un errore giuridico o un omesso esame decisivo.
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