Cassazione Civile, Ordinanza n. 02773/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale sulla dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2007, che aveva evidenziato omessi versamenti di IRES, IRAP e IVA e aveva portato all’iscrizione a ruolo e alla notifica di una cartella di pagamento per oltre 262 mila euro. La società aveva impugnato la cartella sostenendo, per l’IVA, che la maggiore pretesa dipendeva dal mancato riconoscimento di un credito d’imposta maturato nel 1999 e poi riportato nel tempo, mentre per IRES e IRAP contestava la legittimità delle riprese. Dopo un primo ciclo di merito e un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la CTR aveva riconosciuto l’esistenza del credito IVA e dichiarato illegittima la cartella in tale parte, ma aveva anche escluso il giudicato interno sulle imposte diverse dall’IVA e aveva accolto parzialmente l’appello dell’Ufficio limitatamente a importi che la stessa contribuente aveva ammesso dovuti. L’Agenzia, con tre motivi, ha censurato la sentenza di rinvio per violazione dell’art. 384 c.p.c. e dell’ordinanza rescindente, per falsa applicazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 sul diritto alla detrazione IVA, e per violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che la CTR non avesse verificato la tempestività dell’utilizzo del credito IVA e che sulle riprese IRES e IRAP si fosse formato giudicato interno favorevole all’Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha affermato che il giudice di rinvio non ha dato corretta attuazione al principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza rescindente e dalle Sezioni Unite in tema di credito IVA, perché non ha verificato il requisito della tempestività della detrazione: il credito, sorto nel 1999, risultava utilizzato oltre il termine biennale rilevante ai fini del principio richiamato. Ha inoltre ritenuto formato il giudicato interno sulle riprese IRES e IRAP, poiché il precedente ricorso per cassazione della contribuente riguardava solo l’IVA. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando integralmente il ricorso introduttivo della contribuente avverso la cartella. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a rifondere all’Agenzia le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nella fase rescindente
il diritto alla detrazione IVA è riconoscibile solo se l’eccedenza sia dedotta entro il termine previsto e risultino rispettati i requisiti sostanziali della detrazione
artt. 39-bis d.P.R. 600/1973 e 54-bis d.P.R. 633/1972
costituiscono la base del controllo formale automatizzato delle dichiarazioni fiscali
il giudice non può pronunciarsi oltre i limiti del devoluto; nel caso, la CTR non poteva escludere il giudicato interno su capi non impugnati
sulle riprese non devolute nel precedente ricorso per cassazione si era formato giudicato interno
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento
Massime di principio
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve applicare integralmente il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione, verificando tutti i presupposti indicati dalla decisione rescindente e non solo la parte del principio favorevole alla tesi della parte interessata.
- Il diritto alla detrazione IVA, pur non potendo essere negato solo per il difetto della dichiarazione annuale quando siano provati i requisiti sostanziali, resta subordinato al rispetto del termine di esercizio della detrazione e alla tempestiva emersione del credito secondo la disciplina applicabile.
- Quando il credito IVA venga fatto valere in opposizione a cartella emessa da controllo formale, il giudice deve accertare in concreto non solo la natura imponibile degli acquisti e la soggettività passiva del contribuente, ma anche che l’eccedenza sia stata riportata e utilizzata nei limiti temporali consentiti.
- Se un precedente ricorso per cassazione ha investito soltanto un capo della decisione, sui capi non impugnati si forma giudicato interno e il giudice del rinvio non può rimetterli in discussione.
- Laddove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito e rigettare il ricorso introduttivo originario.
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