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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08034/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia nasce da un’articolata vicenda di rimborsi fiscali richiesti da una società per imposte versate in eccesso negli anni 2010 e 2011. Dopo parziali definizioni della sorte capitale per effetto di pagamenti eseguiti dall’Ufficio, rimaneva controversa la debenza e la decorrenza degli interessi sui rimborsi. In primo grado era stata riconosciuta la spettanza di ulteriori somme e, in appello, il giudice tributario aveva confermato in parte la decisione, accolto l’appello incidentale della contribuente e dichiarato il giudicato sul computo degli interessi. L’Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 44 d.P.R. n. 602/1973, sostenendo che gli interessi sui rimborsi non decorrono dalla domanda di rimborso ma dal versamento indebito e per semestri interi fino all’ordinativo di pagamento; (2) violazione degli artt. 2909 c.c., 327 c.p.c. e 56 d.lgs. n. 546/1992, contestando l’affermazione di un giudicato implicito sulla decorrenza degli interessi e negando che l’Ufficio dovesse formulare una contestazione specifica sul punto, avendo impugnato integralmente la decisione di primo grado. La contribuente resisteva con controricorso e sosteneva l’inammissibilità del ricorso per asserita carenza di completezza/esaurienza dei motivi, eccezione respinta dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità del ricorso e ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia. Ha affermato che, nei rimborsi d’imposta, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 maturano al compimento di ogni semestre intero successivo al versamento dell’indebito, escluso il primo, e non dalla data della domanda di rimborso; essi decorrono fino all’ordinativo di pagamento. Ha inoltre escluso la formazione di un giudicato interno sulla decorrenza degli interessi, osservando che l’appello dell’Amministrazione, provenendo da soccombenza integrale, investiva l’intero decisum e che nel processo tributario la riproposizione delle ragioni difensive originarie è sufficiente ad assolvere l’onere di specificità dell’impugnazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché si uniformi ai principi enunciati anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 44 d.P.R. n. 602/1973

    “gli interessa dovuti per ognuno dei semestri interi, escluso il primo, compresi tra la data del versamento (...) e la data dell'ordinativo (...)”

    Gli interessi sui rimborsi di imposte non decorrono dalla domanda di rimborso ma dalla data del versamento dell’indebito; maturano per semestri interi, escluso il primo, fino all’ordinativo di pagamento.

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamato come norma sul termine decadenziale per la domanda di rimborso in fattispecie analoghe; non incide sulla decorrenza degli interessi, che segue la disciplina dell’art. 44.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare l’esistenza di un giudicato interno sulla decorrenza degli interessi.

  • art. 327 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme sul giudicato e sull’impugnazione.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario la riproposizione in appello delle ragioni difensive originarie può soddisfare l’onere di specificità dell’impugnazione; non è necessaria una contestazione atomistica di ogni profilo non decisivo.

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    L’onere di impugnazione specifica è assolto quando dal gravame, interpretato nel suo complesso, emerge il dissenso rispetto alla decisione di primo grado.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale del motivo di ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.

Massime di principio

  • Nei rimborsi di imposte, gli interessi ex art. 44 d.P.R. n. 602/1973 hanno funzione reintegratoria della perdita patrimoniale subita dal contribuente e maturano per semestri interi successivi al versamento dell’indebito, escluso il primo, non dalla data della domanda di rimborso.
  • La decorrenza degli interessi sui rimborsi fiscali si arresta all’ordinativo di pagamento; non può essere individuato come dies a quo la semplice proposizione dell’istanza di rimborso.
  • Nel processo tributario, quando l’Amministrazione finanziaria risulti integralmente soccombente in primo grado e proponga appello avverso la decisione nella sua interezza, l’onere di specificità dell’impugnazione è soddisfatto anche mediante la riproposizione delle medesime difese svolte in primo grado.
  • La mancata contestazione espressa di un profilo logicamente subordinato nel giudizio di primo grado non equivale ad ammissione né restringe automaticamente il thema decidendum, se la parte ha chiesto il rigetto integrale della domanda avversaria.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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