Cassazione Penale, Sentenza n. 45239/2022 del 28/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Conflitto di competenza sorto sull'opposizione proposta da Rosario D'Agosta avverso il decreto di liquidazione del compenso dell'amministratore giudiziario (dott.ssa Maria La Raffa). Il Tribunale di Ragusa aveva dichiarato la propria incompetenza trasmettendo gli atti alla Corte di Appello di Catania ritenendo applicabile l'art. 42, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 (competenza della Corte di appello per le impugnazioni dell'amministratore giudiziario). La Corte di Appello di Catania, invece, ha sollevato conflitto negativo sostenendo che l'opposizione proposta da soggetto diverso dall'amministratore debba essere disciplinata dall'art. 170 del DPR n. 115/2002 e dunque rimessa alla competenza del capo dell'ufficio giudiziario (Tribunale).
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato ammissibile il conflitto e ha ritenuto competente il Tribunale di Ragusa. Ha stabilito che l'art. 42, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 costituisce un'eccezione di stretta interpretazione riservata all'impugnazione presentata dall'amministratore giudiziario (e, per la normativa previgente, dall'Agenzia nazionale), mentre le impugnazioni proposte da altri soggetti interessati (compreso il destinatario della misura di prevenzione patrimoniale) rientrano nell'ambito generale dell'art. 170 DPR n. 115/2002. Ne consegue la coesistenza di due distinti strumenti di impugnazione: uno speciale esclusivo per l'amministratore (Corte d'Appello) e uno generale per gli altri interessati (Tribunale). Gli atti sono quindi trasmessi al Tribunale di Ragusa con le comunicazioni previste dall'ordinamento.
Norme richiamate
art. 170 DPR 30 maggio 2002, n. 115
«Avverso il decreto di pagamento emesso a favore dell'ausiliario del magistrato, del custode e delle imprese private cui è affidato l'incarico di demolizione e riduzione in pristino, il beneficiario e le parti processuali, compreso il pubblico ministero, possono proporre opposizione»; «L'opposizione è disciplinata dall'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2011, n. 150»
La Corte ha interpretato questa norma come regolazione della procedura ordinaria di opposizione ai decreti di pagamento proposta da soggetti diversi dall'amministratore giudiziario, attribuendo la trattazione al capo dell'ufficio giudiziario (Tribunale).
art. 42, comma 7, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159
Costituisce deroga speciale alla disciplina generale: assegna la competenza alla Corte di appello per l'impugnazione proposta dall'amministratore giudiziario (iter più snello e con audizione del ricorrente). Va interpretata restrittivamente e non si estende alle impugnazioni proposte da altri soggetti.
art. 15, d.lgs. 10 settembre 2011, n. 150
Norma richiamata dall'art. 170 DPR 115/2002 che disciplina l'opposizione; viene utilizzata per ricondurre la procedura ordinaria al capo dell'ufficio giudiziario competente.
Regole sul conflitto di competenza: la Corte ha ritenuto corretta la devoluzione del conflitto a questa sezione di legittimità perché insorto in procedimento di prevenzione e sollevato da un giudice penale.
art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiama la possibilità/necessità della trattazione scritta del conflitto; la Corte ha disposto la trattazione scritta ai sensi di tale norma.
art. 32, comma 2, cod. proc. pen.
Norma cui la Corte fa riferimento per le comunicazioni conseguenti alla dichiarazione di competenza e alla trasmissione degli atti al giudice dichiarato competente.
art. 2-octies, comma 7, legge 31 maggio 1965, n. 575 (norma previgente)
Normativa antecedente di contenuto pressoché identico all'attuale art. 42 comma 7; la Corte segnala che i richiami a giurisprudenza precedente non possono estendere il campo di applicazione della deroga prevista dalla norma attuale.
Massime di principio
- L'art. 42, comma 7, d.lgs. n. 159/2011 è una norma eccezionale e va interpretata restrittivamente: attribuisce la competenza alla Corte di appello solo quando l'impugnazione è proposta dall'amministratore giudiziario (o dagli enti espressamente previsti dalla norma).
- Le opposizioni ai decreti di liquidazione proposte da soggetti diversi dall'amministratore (incluso il destinatario della misura di prevenzione) seguono la disciplina generale dell'art. 170 DPR n. 115/2002 e spettano al capo dell'ufficio giudiziario (Tribunale).
- Esistono due rimedi distinti e non sovrapponibili: uno speciale (impugnazione dell'amministratore davanti alla Corte d'Appello) e uno ordinario (opposizione degli altri interessati davanti al Tribunale). Va verificata sempre l'identità del proponente per determinare il foro competente.
- Richiami a normativa previgente o a pronunce di altre sezioni non possono estendere l'ambito di applicazione di un'eccezione normativa: in caso di dubbio si deve privilegiare l'interpretazione letterale e sistematica della norma attuale.
- In presenza di contrasto fra giudici sulla competenza è procedibile il conflitto di competenza (art. 28 cod. proc. pen.): utile strumento per risolvere situazioni di stasi processuale e ottenere la rapida determinazione dell'ufficio competente.
- Nella pratica, prima di proporre o accogliere opposizioni ai decreti di liquidazione, controllare chi è il ricorrente (amministratore vs altro interessato) e predisporre l'impugnazione nel rito e davanti all'organo giurisdizionale corretti per evitare inutili trasferimenti di atti e ritardi.
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