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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19452/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario)

La controversia

La controversia nasce da un’azione della Procura regionale contabile che chiedeva la condanna di una società estrattiva e del suo legale rappresentante al risarcimento del danno in favore di un Comune, pari a Euro 259.683,80, per omesso versamento del canone comunale e della tassa sul trasporto dei marmi, ritenuti dovuti in conseguenza dell’asserita sottrazione di quantitativi di marmo bianco estratti in misura superiore e in aree non autorizzate rispetto alla concessione. La Corte dei conti d’appello aveva ritenuto la giurisdizione contabile, valorizzando il rapporto concessorio-autorizzativo, la natura pubblica del bene, i vincoli pubblicistici e la configurabilità di un rapporto di servizio tra concessionario e ente locale. I ricorrenti hanno impugnato tale decisione deducendo difetto di giurisdizione della Corte dei conti, sostenendo che: non esisteva un rapporto di servizio; la disciplina delle cave era riconducibile a un regime che devolve i corrispettivi dovuti alla giurisdizione ordinaria; la pretesa riguardava obbligazioni di natura privatistica e sinallagmatica, assimilabili a canoni/corrispettivi e non a danno erariale; la società restava mera controparte contrattuale della P.A. e non agente inserito nell’apparato amministrativo; il danno non era erariale ma derivava da evasione di somme dovute nell’ambito del rapporto concessorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso: ha dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e ha affermato che la controversia appartiene al giudice ordinario. La ragione decisiva è che la domanda risarcitoria della Procura riguardava l’inadempimento delle obbligazioni economiche poste a carico del concessionario come controparte contrattuale dell’amministrazione, e non la violazione di doveri pubblicistici inerenti a un rapporto di servizio con inserimento del soggetto nell’apparato della P.A. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e, per quanto emerge dal testo, ha dichiarato la giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Norme richiamate

  • art. 111, ottavo comma, Cost.

    richiamato come fondamento del ricorso per cassazione avverso decisioni di giurisdizione

  • art. 177, primo comma, d.lgs. 174/2016

    richiamato quale norma sul sindacato di legittimità sulle decisioni della Corte dei conti

  • art. 207 d.lgs. 174/2016

    richiamato insieme alle norme sul difetto di giurisdizione

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato come norma processuale del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione

  • art. 103, secondo comma, Cost.

    la giurisdizione contabile è circoscritta alle materie di contabilità pubblica e alle ipotesi previste dal legislatore

  • art. 1, primo comma, l. n. 20/1994

    richiamato in tema di responsabilità amministrativa e danno erariale

  • art. 1 d.lgs. 174/2016

    richiamato nel quadro della giurisdizione contabile

  • art. 52 r.d. 12 luglio 1934, n. 1214

    richiamato tra le norme invocate sul riparto di giurisdizione contabile

  • art. 826, secondo comma, c.c.

    richiamato dalla Corte d’appello per qualificare cave e torbiere come beni del patrimonio indisponibile

  • art. 32 l.r. Toscana n. 35/2015

    richiamato per l’appartenenza degli agri marmiferi al patrimonio indisponibile comunale

  • art. 42, secondo comma, Cost.

    invocato dai ricorrenti per sostenere che i limiti all’escavazione discendono dalla natura indisponibile del bene e non da un rapporto di servizio

  • art. 41 Cost.

    invocato dai ricorrenti per qualificare l’attività estrattiva come iniziativa economica privata

  • art. 62, lett. c), d.p.r. 616/1977

    richiamato dai ricorrenti nel tentativo di ricondurre la materia al diverso riparto di giurisdizione

  • art. 25, primo comma, Cost.

    richiamato nella parte dedicata ai principi costituzionali sul giudice naturale e alla scelta legislativa di devolvere talune controversie al giudice ordinario

Massime di principio

  • Ai fini del riparto tra Corte dei conti e giudice ordinario, non è decisiva la natura formale dell’atto di investitura, ma occorre verificare se il soggetto privato sia stato effettivamente inserito nell’apparato organizzativo della P.A. come agente dell’amministrazione.
  • La giurisdizione contabile per danno erariale sussiste quando il concessionario o altro soggetto esterno gestisca, in nome e per conto della P.A., un’attività continuativa di interesse generale con obblighi pubblicistici tali da integrare un rapporto di servizio.
  • Se la pretesa risarcitoria riguarda invece l’inadempimento di obbligazioni economiche nascenti dal rapporto concessorio, il soggetto resta controparte contrattuale della P.A. e la controversia appartiene al giudice ordinario.
  • La qualificazione di somme come canoni, corrispettivi o prestazioni sinallagmatiche esclude, di regola, la loro immediata riconduzione al danno erariale, quando la domanda si fondi sul mancato pagamento di tali poste e non sulla violazione di doveri pubblici di gestione.
  • La giurisdizione della Corte dei conti sulle responsabilità amministrative è di stretta interpretazione e richiede un fondamento normativo e funzionale collegato alla contabilità pubblica o al rapporto di servizio con l’ente pubblico.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
IstitutiOnere della prova

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