L.R. Toscana 35/2015
Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla l.r. 104/1995, l.r. 65/1997, l.r. 78/1998, l.r. 10/2010 e l.r. 65/2014.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana ricerca, coltivazione, autorizzazioni, controlli, contributi e recupero delle cave, con un regime speciale per il distretto apuo-versiliese e norme su cave di prestito e siti dismessi. Molte disposizioni hanno termini transitori già scaduti; alcune parti operative del distretto apuo-versiliese e del materiale detritico valgono fino al 31 dicembre 2027 o dal 1° gennaio 2035.
Disciplina regionale delle cave, dell’attività estrattiva e del distretto apuo-versiliese
Disciplina regionale delle cave e dell’attività estrattiva in Toscana
La legge regionale regola in modo organico la ricerca e la coltivazione dei materiali di cava nel territorio toscano, con esclusione del demanio fluviale, lacuale e marittimo. Definisce funzioni di Regione e comuni, pianificazione, autorizzazioni, contributi, controlli, sanzioni, recupero di siti dismessi e una disciplina speciale per il distretto apuo-versiliese.
Ambito di applicazione e definizioni
La disciplina riguarda l’attività estrattiva delle sostanze minerali appartenenti alla categoria cave. Sono definiti, tra gli altri, attività estrattiva, industria estrattiva, materiali di cava per usi industriali/costruzioni e ornamentali, cave per materiali ornamentali storici, giacimenti, giacimenti potenziali, aree a destinazione estrattiva, siti estrattivi attivi, dismessi e in esaurimento da riqualificare, prima lavorazione, pertinenze, livelli territoriali ottimali e materiali riutilizzabili o assimilabili ai materiali di cava.
Funzioni amministrative di Regione e comuni
La Regione approva il piano regionale cave, rilascia le autorizzazioni per le cave di prestito destinate a opere di interesse statale e regionale, esercita i poteri sostitutivi, svolge coordinamento, monitoraggio e controllo e cura la verifica di assoggettabilità/VIA di propria competenza. I comuni adeguano la propria pianificazione al PRC, rilasciano autorizzazioni e concessioni sui beni del patrimonio indisponibile comunale, svolgono vigilanza e controllo, rilasciano la dichiarazione di ultimazione lavori e autorizzano le cave di prestito per opere di interesse locale, oltre alle verifiche ambientali di propria competenza.
Pianificazione: Piano regionale cave
Il Piano regionale cave (PRC) è strumento di pianificazione territoriale, parte del PIT e piano settoriale della Regione. Esso persegue tutela, valorizzazione e uso sostenibile dei materiali di cava, privilegiando il riuso dei materiali assimilabili. Definisce quadro conoscitivo, giacimenti e giacimenti potenziali, comprensori estrattivi, obiettivi di produzione sostenibile, criteri per localizzazione e coltivazione, ripristino e recupero, indirizzi per filiere produttive, cave storiche e misure di salvaguardia. I giacimenti individuati sono invarianti strutturali e alcune previsioni hanno effetto prescrittivo.
Procedura di approvazione, efficacia e aggiornamenti del PRC
Il PRC è approvato con le procedure del governo del territorio. Le modifiche prive di effetti territoriali seguono la procedura semplificata. Il piano ha durata indeterminata, è verificato almeno ogni cinque anni ed è efficace dopo pubblicazione quando si tratta di modifiche non localizzative. La legge prevedeva un primo termine di adozione del PRC al 30 giugno 2019; il piano risultava comunque già approvato con deliberazione consiliare del 21 luglio 2020.
Adeguamento della pianificazione comunale e poteri sostitutivi
I comuni devono recepire i giacimenti nel piano strutturale e, nel piano operativo, perimetrare le aree a destinazione estrattiva, definirne volumetrie, regole di sfruttamento sostenibile, coordinamento tra siti contigui o vicini e casi in cui è obbligatoria la costituzione di consorzi o l’approvazione di piani attuativi. Se il comune non si adegua, le previsioni del PRC prevalgono sulla disciplina comunale; la Regione può diffidare i comuni e, se necessario, sostituirsi ad essi, con costi integralmente a carico degli enti sostituiti.
Avvisi pubblici, accordi tra comuni e collaborazione istituzionale
Le nuove aree estrattive e le variazioni delle aree esistenti vanno definite nel piano operativo sulla base di una proposta condivisa tra i comuni del comprensorio, mediante accordi ex articolo 15 della legge n. 241/1990 e tenendo conto di un avviso pubblico rivolto ai soggetti interessati. Le proposte presentate hanno solo valore consultivo. Regione e province collaborano con i comuni per l’adeguamento della pianificazione e lo scambio dei dati conoscitivi.
Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva
L’attività estrattiva è subordinata ad autorizzazione comunale ed è avviata tramite SUAP. La domanda deve indicare anche il possesso dei requisiti tecnico-professionali e la regolarità contributiva, verificata d’ufficio tramite DURC. Il provvedimento è rilasciato tramite conferenza di servizi che sostituisce tutti gli atti di assenso necessari, inclusi quelli urbanistici, paesaggistici, ambientali e igienico-sanitari. Il procedimento ha durata massima di 150 giorni.
Progetto definitivo e contenuti dell’istanza
La domanda di autorizzazione va corredata da un progetto definitivo con analisi geologiche, tecniche, ambientali e paesaggistiche, relazione illustrativa, progetto di coltivazione, progetto di risistemazione, piano rifiuti di estrazione, piano acque meteoriche, opere di urbanizzazione e allacciamenti, perizia di stima, programma economico-finanziario, designazione del direttore responsabile e del direttore dei lavori. Il modello di domanda è definito con decreto dirigenziale regionale.
Contenuto dell’autorizzazione, durata e proroga
L’autorizzazione indica localizzazione, oggetto dell’attività, prescrizioni, durata, atti acquisiti in conferenza, garanzie finanziarie e termine di avvio dell’attività, non superiore a un anno. La durata non può superare 25 anni, salvo incrementi previsti per imprese EMAS. È possibile una sola proroga fino a 3 anni per completare lavori già autorizzati per cause non imputabili al titolare, senza modifiche progettuali. Alla scadenza cessano coltivazione e risistemazione, salvo il completamento disciplinato dall’articolo 24.
Sospensione e decadenza dell’autorizzazione
Il comune sospende l’autorizzazione in caso di perdita dei requisiti, perdita della disponibilità del bene, interruzione non comunicata superiore a 180 giorni, varianti sostanziali non autorizzate, pericoli idrogeologici, mancato avvio, inadempimento delle prescrizioni, trasferimento non comunicato, mancato rinnovo delle garanzie, mancata ottemperanza a misure ambientali e di sicurezza, mancato rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica, mancata presentazione degli elaborati annuali e irregolarità contributive o gravi violazioni del lavoro. Se le irregolarità non sono sanate, il comune dichiara la decadenza e utilizza la fideiussione per la messa in sicurezza. Nei casi di grave dissesto idrogeologico il Presidente della Giunta può imporre interventi urgenti; in caso di inottemperanza è disposta la revoca e l’acquisizione del sito al patrimonio indisponibile regionale, salvo beni comunali.
Subingresso, varianti e ultimazione lavori
L’autorizzazione è personale ma può essere trasferita a chi acquisisce la disponibilità giuridica del bene, previa richiesta di subentro allo SUAP; il subentrante deve rispettare tutte le prescrizioni e le garanzie e non può operare finché il comune non adegua l’autorizzazione. Sono considerate rilevanti e richiedono nuova autorizzazione, tra l’altro, difformità volumetriche oltre determinate soglie, modifiche sostanziali dell’assetto definitivo, uso di esplosivi e incrementi delle garanzie fideiussorie; al di fuori di tali casi si applica la variante semplificata. Ultimati i lavori, il titolare comunica la conclusione al comune, che esegue l’ispezione finale, svincola la garanzia o intima il completamento delle opere; se alla scadenza i lavori di risistemazione non sono conclusi, il comune usa la garanzia per terminare gli interventi.
Garanzie finanziarie
Il rilascio dell’autorizzazione e del permesso di ricerca è subordinato a garanzia finanziaria a favore del comune, prestata mediante cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia copre l’intero periodo di validità dell’autorizzazione e il tempo necessario alla risistemazione, può essere articolata per fasi, è aggiornata periodicamente e può essere ridotta per imprese EMAS o ISO 14001. Lo svincolo è disposto dopo verifica dell’avvenuta risistemazione, anche parziale con cadenza almeno annuale su richiesta.
Contributo di estrazione
Per materiali industriali e da costruzione, per materiali da taglio e per i derivati, il titolare versa un contributo al comune, calcolato in base a quantità, qualità e valore medio di mercato, entro limiti percentuali massimi stabiliti dalla legge e dagli importi unitari fissati da Regione o comuni. Il contributo è ripartito tra comune, USL, Regione e, per i comuni dell’area apuana, anche Ente Parco e gestore del servizio idrico integrato in specifici casi. Il versamento avviene in acconto entro il 30 giugno e a conguaglio entro il 31 dicembre; il comune deve vincolare le entrate alle finalità previste.
Consorzi per la gestione di siti contigui o vicini
Il comune può promuovere consorzi volontari o imporre consorzi obbligatori tra imprese per la gestione unitaria di siti contigui o vicini, per razionalizzare lo sfruttamento, omogeneizzare il recupero ambientale e garantire la sicurezza. L’atto costitutivo o la delibera devono indicare organi, opere, tempi, quote di spesa e condizioni di scioglimento. Il comune può sciogliere il consorzio se la gestione unitaria non è praticabile o autorizzare il recesso di singole imprese quando lo scopo consortile resta perseguibile.
Permesso di ricerca e obblighi del ricercatore
Chi vuole svolgere ricerche sui materiali di cava deve chiedere permesso al comune. La domanda deve contenere planimetria, relazione tecnica e geologica, programma dei lavori, piano rifiuti e perizia di risistemazione. Il permesso dura al massimo due anni, non è prorogabile, contiene area, mezzi, obbligo di ripristino, prescrizioni e garanzia finanziaria. Il ricercatore non può commercializzare il materiale, salvo il caso in cui il programma dimostri l’impossibilità di usarlo per le finalità di ricerca: in tal caso il materiale può essere venduto e il ricavato, al netto delle spese, va al comune. I risultati della ricerca confluiscono nel quadro conoscitivo del PRC.
Recupero di siti estrattivi dismessi e siti in esaurimento da riqualificare
I comuni individuano nei propri strumenti urbanistici i siti dismessi o in esaurimento che necessitano di recupero e riqualificazione ambientale. Per tali aree possono rilasciare autorizzazioni con interventi estrattivi solo se finalizzati al recupero e alla messa in sicurezza, consentendo la commercializzazione di quantitativi limitati e funzionali all’intervento. L’autorizzazione ha durata massima di sei anni, è rilasciabile una sola volta e richiede convenzione. I siti recuperati non possono essere oggetto di successive attività estrattive; nel caso dei siti in esaurimento devono essere esclusi dal perimetro del giacimento e i quantitativi estratti non concorrono agli obiettivi di produzione sostenibile. La disciplina non si applica alle cave di materiali ornamentali.
Distretto apuo-versiliese: quadro generale
La legge dedica un capo specifico al distretto apuo-versiliese e, in particolare, agli agri marmiferi dei comuni di Massa e Carrara, richiamando la tradizione giuridica storicamente consolidata del settore marmifero. È prevista una ricognizione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e la comunicazione agli interessati.
Distretto apuo-versiliese: concessione, gara e durata
L’attività estrattiva sui beni del patrimonio indisponibile comunale è subordinata a concessione amministrativa temporanea e onerosa. Il comune individua livelli territoriali ottimali, bandisce una gara ad evidenza pubblica e rilascia la concessione sulla base di un progetto di fattibilità tecnica ed economica. La concessione dura al massimo 25 anni, non è prorogabile né rinnovabile tacitamente e costituisce il titolo per l’autorizzazione; può essere incrementata di due anni per imprese EMAS. La concessione è personale e la cessione, subconcessione o trasferimento ne determinano la decadenza, salvo il trasferimento d’azienda o di ramo.
Distretto apuo-versiliese: contenuti della concessione e criteri di selezione
La concessione contiene localizzazione, oggetto, canone, contributo di estrazione, durata, eventuale indennizzo per il titolare del permesso di ricerca, prescrizioni di sicurezza e ripristino e cause di decadenza. La selezione dei progetti valorizza ricadute ambientali, effetti occupazionali, qualità del piano economico-finanziario, certificazioni aziendali e canone offerto. La graduatoria è triennale; il primo classificato presenta il progetto definitivo entro 90 giorni.
Distretto apuo-versiliese: lavorazione locale e convenzione
Il rilascio della concessione è subordinato all’approvazione del progetto definitivo e a una convenzione che assicuri la lavorazione nel sistema produttivo locale di almeno il 50 per cento del materiale da taglio, con tracciabilità effettiva del prodotto e, se previsto, un progetto di interesse generale per il territorio. Se il progetto definitivo non è approvato o la convenzione non è stipulata, si scorre la graduatoria.
Distretto apuo-versiliese: siti misti e beni non prevalenti
Quando in uno stesso sito sono presenti beni comunali e altri beni, il comune dispone la coltivazione unitaria; se il bene comunale non è prevalente, può affidare direttamente al privato la coltivazione unitaria, con applicazione della disciplina dell’autorizzazione specifica per i siti senza beni comunali. Se il bene comunale è prevalente, il comune impone un consorzio obbligatorio tra imprese. In tali casi l’impegno alla lavorazione locale del 50 per cento si calcola sul sito unitario.
Distretto apuo-versiliese: canoni e contributi specifici
Per i materiali da taglio il contributo di estrazione è pari al 10,20 per cento del valore medio di mercato; per i derivati, il contributo può arrivare fino a 4,30 euro per tonnellata e comunque nei limiti di legge. Il canone concessorio è aggiuntivo e fissato in gara; l’insieme contributo più canone non può superare il 15,20 per cento del valore di mercato. Il pagamento del contributo avviene con pesatura del materiale tramite pesa pubblica o, in mancanza, tramite rilievi tridimensionali.
Distretto apuo-versiliese: disciplina transitoria e acquisto del sito
Per le concessioni/autorizzazioni già esistenti, la legge disciplina il passaggio al nuovo regime, le eventuali estensioni temporali e il ruolo della convenzione con impegno alla lavorazione locale. Se il proprietario dei beni non comunali, nei casi di siti misti prevalenti, non vuole coltivare né trasferire a terzi la facoltà, il comune può acquisire il sito al patrimonio indisponibile, previo invito e indennizzo.
Alpi Apuane, materiale detritico e bacini estrattivi
Una disposizione specifica prevede che, fino al 31 dicembre 2027, le quantità sostenibili individuate dai piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane non computino il materiale detritico già depositato o da rimuovere secondo i progetti successivi, se destinato a opere pubbliche o di pubblica utilità. Il comune definisce modalità operative e documentazione.
Funzioni in materia di vincolo idrogeologico
Le funzioni autorizzative per il vincolo idrogeologico su ricerca e coltivazione di siti estrattivi sono esercitate dal comune. Per aree vincolate, permesso di ricerca e autorizzazione estrattiva sono subordinati alla specifica autorizzazione idrogeologica, che dura quanto l’autorizzazione estrattiva. Nei terreni rimboschiti, se il progetto prevede ripristino del bosco, il costo del rimboschimento compensativo è ridotto del 30 per cento.
Cave di prestito per opere pubbliche
Le cave di prestito sono quelle necessarie per opere pubbliche statali, regionali, locali, in accordo di programma o conseguenti a calamità naturali. Per le opere statali, regionali, in accordo di programma e per calamità, le autorizzazioni estrattive e quelle connesse a vincolo idrogeologico e paesaggistico sono di competenza regionale; per le opere locali sono del comune. Il materiale escavato deve servire esclusivamente all’opera pubblica e la durata dell’attività non può eccedere quella dell’opera.
Indagini preliminari, calamità e materiali da corsi d’acqua
Quando occorrono indagini preliminari per progettare la coltivazione, l’autorizzazione all’accesso a proprietà private è rilasciata dall’autorità espropriante. In caso di gravi calamità naturali la Giunta regionale può autorizzare coltivazioni anche fuori dalle aree estrattive pianificate, per il tempo e le quantità strettamente necessarie. L’estrazione di materiali litoidi da corsi d’acqua e laghi è autorizzata dall’autorità idraulica solo per ridurre il rischio idraulico; il materiale può essere riutilizzato, ceduto o compensato secondo regole puntuali.
Estrazione di materiali da taglio per restauri
Per specifici interventi di restauro, manutenzione o conservazione di monumenti, fino a 300 metri cubi di pietre da taglio possono essere estratti mediante SCIA al SUAP, con allegata relazione tecnica e garanzia finanziaria.
Vigilanza, controllo e sanzioni
I comuni vigilano sull’applicazione della normativa mineraria e sul rispetto delle autorizzazioni, mentre le USL vigilano su salute e sicurezza sul lavoro; gli enti parco mantengono le proprie competenze. La Regione coordina, monitora e controlla l’attività dei siti estrattivi, anche direttamente. Le sanzioni comprendono maggiorazioni per ritardato pagamento del contributo di estrazione, sospensione dell’attività e riscossione coattiva, sanzioni amministrative rilevanti per attività senza autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, e sanzioni per omissione degli obblighi informativi.
Obblighi informativi dei comuni e inadempimenti
Entro marzo di ogni anno i comuni trasmettono alla Regione informazioni su autorizzazioni, titolari, volumi estratti e contributi percepiti e versati. Comunicano anche trimestralmente i controlli effettuati. Se non adempiono, la quota di contributo a loro spettante è ridotta del 10 per cento, con compensazione da parte della Regione sui trasferimenti dovuti.
Promozione delle filiere produttive
La Regione promuove, tramite i propri strumenti di programmazione, politiche di valorizzazione delle filiere dei materiali da estrazione, la tracciabilità e marcatura dei prodotti, marchi ed etichette locali, la trasparenza del ciclo produttivo e l’incremento della consapevolezza dei cittadini. Nel distretto apuo-versiliese è istituito un comitato consultivo con rappresentanti di comuni, camere di commercio e parti economiche e sociali.
Disposizioni transitorie e regimi temporali rilevanti
La legge contiene numerose norme transitorie: fino all’approvazione del PRC sono rimasti efficaci i precedenti piani; fino all’adeguamento degli strumenti urbanistici comunali le autorizzazioni si conformano alla pianificazione vigente se non in contrasto con il PRC; alcune disposizioni del distretto apuo-versiliese si applicano con differimenti specifici, tra cui il materiale detritico fino al 31 dicembre 2027 e alcune prescrizioni del 2025 dal 1° gennaio 2035. Il regime transitorio per difformità volumetriche nel 2018-2019 risulta esaurito. La legge è quindi ancora utile come quadro ordinamentale generale, ma diverse parti operative sono oggi solo di interesse storico o transitorio.
Modifiche ad altre leggi e interventi finanziari
L’atto modifica la l.r. 65/2014, la l.r. 10/2010, la l.r. 65/1997, la l.r. 78/1998 e la l.r. 104/1995, riscrivendo o abrogando varie disposizioni connesse alla nuova disciplina delle cave. È inoltre prevista una normativa finanziaria per la copertura degli oneri iniziali e per gli interventi del 2019-2021 relativi al nucleo tecnico di valutazione e al comitato del distretto apuo-versiliese.
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