Cassazione Civile, Ordinanza n. 19893/2025 del 17/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato le imposte di registro e ipocatastali relative all'acquisto, da parte della contribuente, di un fabbricato e di due fondi coltivati a frutteto, negozio posto in essere con la dichiarata finalità di arrotondare proprietà coltive già possedute e di fruire dell'agevolazione connessa alla piccola proprietà contadina. Dopo un primo giudizio favorevole alla contribuente per decadenza dell'Ufficio, la sentenza è stata cassata e, in sede di rinvio, la CTR ha rigettato l'appello ritenendo: non adeguata la motivazione dell'avviso sulla base del parere negativo dell'Ufficio provinciale; non spettante l'agevolazione in presenza dell'acquisto anche di un fabbricato; insussistente la qualifica di coltivatore diretto, valorizzando l'estensione dei terreni, il volume d'affari IVA e la natura dell'attività svolta. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: 1) falsa applicazione della disciplina sull'agevolazione per aver escluso che il fondo rustico comprenda anche le pertinenze, in particolare un fabbricato rurale; 2) falsa applicazione della disciplina per aver valutato la qualifica di coltivatore diretto alla luce della situazione patrimoniale successiva all'acquisto e non di quella esistente al momento del rogito; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dalla dichiarazione, nell'atto di compravendita, della qualità di coltivatore diretto; 4) falsa applicazione delle norme sull'agevolazione per non avere attribuito rilievo probatorio alla dichiarazione resa nell'atto; 5) violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere posto a carico dell'Ufficio la prova contraria dell'insussistenza del requisito soggettivo; 6) falsa applicazione delle stesse norme per avere escluso la qualità di coltivatore diretto in ragione dell'estensione dei fondi, della capacità produttiva, della presunta natura imprenditoriale dell'attività e del volume d'affari IVA; 7) erronea applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato. L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha accolto i primi sei motivi, dichiarando assorbito il settimo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Trentino-Alto Adige, anche per le spese. La decisione di rinvio è fondata sull'affermazione che, ai fini dell'agevolazione per la piccola proprietà contadina, il fondo rustico comprende anche le pertinenze del terreno agricolo, sicché il fabbricato rurale non esclude di per sé il beneficio; inoltre, la qualifica di coltivatore diretto va apprezzata al momento dell'acquisto, senza valorizzare situazioni sopravvenute, e non richiede una prova specifica ulteriore rispetto alla dichiarazione resa in atto, accompagnata dalle prescritte certificazioni, salvo il potere dell'Ufficio di verificare la non corrispondenza tra dichiarato e reale. La Corte ha anche precisato che l'attività agricola non deve essere esclusiva o prevalente e che elementi come la presenza di altre attività o il volume d'affari non sono di per sé decisivi, salvo che rendano impossibile la coltivazione del fondo.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, d.P.R. n. 601/1973
"trasferimenti di fondi rustici nei territori montani, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici"
La norma riconosce l'agevolazione per i trasferimenti di fondi rustici finalizzati all'arrotondamento o all'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici; la nozione di fondo rustico è letta in senso ampio, comprensiva dei terreni agricoli e delle relative pertinenze.
art. 12, comma 1, l. n. 1102/1971
Richiamata quale base normativa del regime agevolativo contestato; la Corte la interpreta in coordinamento con l'art. 9 d.P.R. n. 601/1973 nel senso favorevole all'applicazione dell'agevolazione alla piccola proprietà contadina.
È richiamato dalla ricorrente per sostenere un'interpretazione delle norme agevolative; la Corte accoglie un'interpretazione estensiva e sistematica della disciplina.
art. 31, comma 1, l. n. 590/1965
La qualifica di coltivatore diretto richiede l'abitualità dell'attività agricola, ma non la sua esclusività o prevalenza rispetto ad altre attività eventualmente svolte.
In tema di agevolazione, non è richiesto un onere probatorio specifico ulteriore a carico del contribuente oltre la dichiarazione resa nell'atto e le prescritte certificazioni, ferma la possibilità dell'Ufficio di provare la non corrispondenza del trasferimento allo scopo dichiarato.
art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.
È il parametro di legittimità invocato per le censure di violazione e falsa applicazione di legge relative alla disciplina dell'agevolazione e della qualifica soggettiva richiesta.
art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.
È il parametro invocato per denunciare l'omesso esame della dichiarazione resa nell'atto di compravendita.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Il motivo è assorbito; la Corte richiama incidentalmente che il raddoppio del contributo unificato non si applica ai giudizi tributari, pur operando nel giudizio di legittimità come processo civile.
art. 1, commi 186 ss., l. n. 197/2022
Richiamati nella fase preliminare per la definizione agevolata delle liti tributarie.
art. 1, comma 193, l. n. 197/2022
Serve a delimitare le controversie escluse dalla definizione agevolata; il giudizio in esame non rientra tra tali esclusioni.
art. 1, comma 197, l. n. 197/2022
"Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023"
La mera dichiarazione del contribuente è sufficiente per ottenere la sospensione del giudizio pendente in pendenza della definizione agevolata.
Massime di principio
- Per le agevolazioni fiscali collegate alla piccola proprietà contadina, la nozione di fondo rustico va intesa in senso sostanziale e comprende anche le pertinenze rurali insistenti sul terreno agricolo; la presenza di un fabbricato rurale non esclude di per sé il beneficio.
- La verifica della qualifica di coltivatore diretto va compiuta con riferimento al momento dell'atto di acquisto e non può essere fondata su circostanze sopravvenute o su una diversa situazione patrimoniale maturata dopo il rogito.
- Ai fini dell'agevolazione, la dichiarazione resa dall'acquirente nell'atto di compravendita, accompagnata dalle prescritte certificazioni, è sufficiente a fondare il beneficio, salvo il potere dell'Ufficio di dimostrare la non corrispondenza tra lo scopo dichiarato e la realtà.
- La qualità di coltivatore diretto non richiede l'esclusività né la prevalenza dell'attività agricola rispetto ad altre attività svolte dal contribuente; elementi come altre fonti di reddito o il volume d'affari non sono decisivi se non rendono impossibile la coltivazione del fondo.
- Nel giudizio di legittimità tributaria, il raddoppio del contributo unificato può operare, mentre la relativa previsione non si estende ai giudizi tributari di merito quale misura eccezionale e sanzionatoria.
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