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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 6867/2020 del 11/03/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle Entrate aveva rettificato d’ufficio, su richiesta del Comune di Roma e ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, il classamento di un immobile situato in una microzona di Roma. Il contribuente aveva impugnato l’avviso, deducendone il difetto di motivazione; la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva accolto il ricorso il 27 novembre 2015. La Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza del 23 ottobre 2017, aveva rigettato l’appello dell’amministrazione, rilevando che il riclassamento era giustificato con la trasformazione urbana e socio-economica della microzona senza considerare i caratteri specifici dell’immobile. Con un unico motivo, l’Agenzia delle Entrate ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004 e dell’art. 3 della L. n. 241/1990, contestando che l’avviso fosse privo di motivazione in relazione al mutamento delle condizioni generali della microzona.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, per il riclassamento disposto ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, non basta richiamare lo scostamento dei rapporti tra valori di mercato e valori catastali, i parametri normativi, i provvedimenti amministrativi o caratteristiche generali della microzona. L’avviso deve indicare gli elementi concreti, riferibili al contesto urbano e ambientale e alle caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità, che abbiano determinato il nuovo classamento; tali ragioni devono essere conoscibili dal contribuente già al momento della notificazione e non possono essere integrate nel giudizio. La CTR aveva correttamente ritenuto insufficiente l’avviso, fondato sulla revisione generalizzata della microzona e sulla collocazione di immobili similari nella stessa zona, senza specificare i vantaggi concretamente riferibili all’immobile. Spese giudiziali compensate in considerazione della complessità delle questioni giuridiche.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. 30 dicembre 2004, n. 311

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. 23 marzo 1998. n. 138, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso

    Il riclassamento generalizzato per microzone è legittimamente motivato solo se, oltre ai parametri generali e agli atti amministrativi di riferimento, rende conoscibili gli elementi concreti relativi alla microzona e all’immobile che hanno inciso sulla nuova rendita.

  • art. 3, L. 7 agosto 1990, n. 241

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L’atto di classamento deve esporre i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche della decisione in modo da rendere comprensibili le ragioni del riclassamento.

  • art. 7, L. 27 luglio 2000, n. 212

    L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7 (c.d. “Statuto del contribuente”), che a sua volta richiama la L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, secondo cui l’Amministrazione Finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    La motivazione dell’atto tributario deve consentire al destinatario di conoscere tempestivamente le ragioni della pretesa e di valutare e approntare le proprie difese.

  • art. 8, D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138

    In applicazione dei suindicati principi, che si devono confermare in questa sede, non può dunque ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitare gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende), e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

    Per determinare la classe e motivare il riclassamento occorre considerare concretamente sia la qualità urbana e ambientale della microzona sia le caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità immobiliare; le ragioni indicate nell’atto delimitano inoltre quelle che l’amministrazione può sostenere in giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Con unico motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 335 e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver ritenuto privo di motivazione il riclassamento dell’immobile in relazione al mutamento delle condizioni generali della microzona di appartenenza.

    La disposizione è richiamata per inquadrare il motivo di ricorso; la Corte lo dichiara infondato sulla base dei principi relativi alla motivazione del riclassamento catastale.

Massime di principio

  • Quando il classamento di un immobile già dotato di rendita è revisionato d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, l’avviso deve indicare, oltre allo scostamento tra i rapporti valore di mercato/valore catastale e agli atti amministrativi posti a fondamento della revisione, gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento.
  • La motivazione del riclassamento per microzone deve consentire di comprendere l’incidenza, sul singolo immobile, della qualità urbana e ambientale del contesto e delle caratteristiche edilizie del fabbricato e dell’unità; non è sufficiente una motivazione standardizzata che si limiti a descrivere genericamente la microzona o a richiamare la collocazione nella stessa zona di immobili similari.
  • La sufficienza della motivazione va valutata ex ante sulla base degli elementi inseriti nell’atto notificato: non può essere integrata dall’amministrazione nel giudizio e non è resa sufficiente dal fatto che il contribuente abbia comunque svolto difese.
  • Le ragioni specifiche enunciate nell’avviso delimitano l’oggetto del successivo contenzioso; l’amministrazione non può addurre in giudizio cause del riclassamento diverse da quelle indicate nell’atto.

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