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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35292/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza che ha riconosciuto la continuazione tra più provvedimenti penali e ha rideterminato la pena complessiva. Il ricorrente contestava in particolare la determinazione dell'aumento di pena per il reato indicato al capo E della sentenza A (episodio di spaccio del 13/2/2009), sostenendo che quel fatto fosse analogo agli altri episodi a cui era stato attribuito un aumento di un solo anno e che, in assenza di differenze significative nella condotta, la maggiore gravità e l'aumento irrogato risultassero sproporzionati e ingiustificati.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta l'individuazione della pena-base (il reato più grave identificato nell'art. 74 D.P.R. 309/1990, pena di anni 10 e mesi 8) e la successiva rideterminazione della pena complessiva a anni 15 e mesi 8 di reclusione, con gli aumenti attribuiti ai singoli capi. Sul punto specifico del capo E, la Corte ha ritenuto la motivazione del giudice dell'esecuzione adeguata: il giudice aveva richiamato il numero degli episodi di spaccio, la durata degli appostamenti delle forze dell'ordine e il numero dei partecipi, e si è osservato che sia il giudice di cognizione che quello d'esecuzione avevano già qualificato quell'episodio come il più significativo. È stata altresì disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 73 D.P.R. 309/1990

    Norma richiamata in relazione ai singoli reati di traffico di sostanze stupefacenti per i quali sono state emesse le sentenze oggetto di continuazione; i singoli episodi di spaccio costituiscono i reati-satellite valutati ai fini dell'aumento in continuazione.

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Richiamata quale norma relativa al reato individuato come il piu grave (pena-base) tra quelli posti a confronto, utilizzata per determinare la pena-base ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.

  • art. 187 disp. att. c.p.p.

    Stabilisce che la violazione piu grave, che individua la pena-base, è quella per la quale è stata inflitta in sede di cognizione la pena più alta; norma utilizzata per individuare la pena-base nella continuazione.

  • art. 671 c.p.p.

    Disciplina i poteri del giudice dell'esecuzione in materia di riconoscimento della continuazione e della rideterminazione della pena; limita l'intervento in conformità ai criteri procedurali stabiliti.

  • artt. 132 e 133 c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per la commisurazione dell'aumento per i reati-satellite; il giudice dell'esecuzione deve conformarsi a tali criteri nella quantificazione degli aumenti.

  • art. 81, comma secondo, c.p.

    Rilevante in relazione agli aumenti per i reati-satellite: il giudice dell'esecuzione deve motivare l'entità degli aumenti e rispettare i limiti derivanti dalle pene inflitte in sede di cognizione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, quando riconosce la continuazione, deve individuare come pena-base la pena piu alta inflitta in sede di cognizione tra le sentenze irrevocabili pertinenti.
  • I poteri del giudice dell'esecuzione sono disciplinati da artt. 187 disp. att. c.p.p. e 671 c.p.p.; egli ha discrezionalità ma entro i limiti derivanti dal giudicato e dai criteri degli artt. 132 e 133 c.p.
  • Gli aumenti per i reati-satellite non possono eccedere, per singolo reato, gli aumenti già fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile; quando gli aumenti sono contenuti e le condotte sono seriali ed omogenee, una motivazione sintetica può essere sufficiente.
  • Il giudice dell'esecuzione è tenuto a motivare non solo la scelta della pena-base ma anche l'entità dei singoli aumenti; l'assenza di motivazione o motivazione illogica può rendere il provvedimento annullabile.
  • Per contestare la proporzionalità di un aumento di pena, il ricorrente deve dimostrare l'assenza di differenze significative tra i fatti comparati o l'illogicità della valutazione del giudice; la mera affermazione di analogia tra episodi non è sufficiente.
  • La parte soccombente nel ricorso per cassazione è di regola condannata alle spese processuali.

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