Cassazione Penale, Sentenza n. 35108/2024 del 19/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la riforma della sentenza di assoluzione operata dalla Corte d'appello di L'Aquila ritenendo che: 1) non sussistano gli elementi costitutivi dell'art. 452-quaterdecies c.p. (natura abusiva della gestione, ingente quantità, organizzazione continuativa e dolo specifico di profitto), posto che la societa' Adriatica Ambiente era autorizzata al ritiro e stoccaggio degli oli esausti e non avrebbe superato i limiti autorizzativi; 2) la falsificazione dei formulari (FIR) non possa essere posta a base del reato in quanto documenti privatistici; 3) mancata motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello in caso di riforma di una assoluzione e omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); 4) carenza di motivazione circa la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche; 5) per Aquilano, in particolare, difetto di responsabilita' personale e di dolo di profitto, ruolo meramente esecutivo di autista, vizi nella quantificazione delle quantita' e prescrizione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la riforma operata dalla Corte d'appello. In motivazione la Cassazione ha ritenuto che: la gestione abusiva e l'allestimento di mezzi e modalita' continuative sono emersi dai medesimi elementi raccolti in primo grado (agende trovate nei mezzi, strumenti di effrazione, segni di false iscrizioni nei registri, presenza di quantitativi non documentati nelle cisterne) e che la falsificazione dei FIR, pur essendo documenti privatistici, e' rilevante quando sia strumentale a occultare la provenienza illecita e a creare l'apparenza di legittimita' del trasporto; l'art. 452-quaterdecies c.p. e' reato di pericolo presunto e richiede ingente quantita' riferita al complessivo ciclo di operazioni e mezzo organizzato; l'esistenza del dolo specifico di profitto puo' essere desunta anche da elementi indiziari (commercializzazione degli oli, agende, condotte degli autisti) e il concorso e' configurabile anche per chi non persegua direttamente il profitto ma ne abbia consapevolezza; non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dato che la Corte d'appello ha operato una diversa valutazione giuridica di fatti non contestati; le censure sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute infondate perché la Corte d'appello ha motivato il diverso trattamento e il diniego delle attenuanti con riferimenti alla personalita' e ai precedenti. Per Aquilano sono state respinte anche le doglianze sulla prescrizione (termine di cessazione individuato in settembre 2013 e operante il raddoppio dei termini per competenza).
Norme richiamate
art. 452-quaterdecies cod. pen.
Reato di pericolo presunto e a dolo specifico: punisce la cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti se compiuta con piu' operazioni e attraverso allestimento di mezzi e attivita' continuative; l'autorizzazione amministrativa non esclude la caratterizzazione abusiva quando l'attivita' risulti difforme dalle prescrizioni o strumentale a ottenere un profitto illecito.
art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (richiamato)
Norma di riferimento cui la fattispecie penale replica; i criteri giurisprudenziali sul requisito dell' 'ingente quantita'' e sull'abusivita' si fondano anche sulla disciplina previgente.
art. 188-bis e art. 256 d.lgs. n. 152/2006
Richiamate le prescrizioni sulla documentazione e sul monitoraggio dei rifiuti: la violazione ripetuta delle misure di tracciabilita' e delle prescrizioni autorizzative puo' contribuire a caratterizzare l'abusivita' della gestione.
artt. 198, 55 e 208 d.lgs. n. 152/2006
Richiamate in relazione alla provenienza del rifiuto da contenitori stradali pubblici e al requisito dell'autorizzazione per certe operazioni di raccolta; la raccolta da utenze/contesti non autorizzati rafforza l'elemento di abusivita'.
art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.
Stabilisce limiti alla reformatio in peius: la Cassazione conferma che non e' sempre necessaria la rinnovazione dell'istruttoria quando la Corte d'appello si limiti a valutare giuridicamente fatti noti e non controversi, operando una diversa interpretazione normativa dei medesimi elementi di fatto.
Richiamato a proposito del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' e del carico probatorio per la condanna; la Corte ha ritenuto che la prova complessiva fosse sufficiente.
Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare la scelta del trattamento sanzionatorio indicando gli elementi prevalenti e, se ci si discosta dai minimi, di giustificarne la ragione.
art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e art. 157, sesto comma cod. pen.
Richiamati ai fini dell'individuazione della competenza (procura distrettuale) e del raddoppio dei termini di prescrizione; da cio' deriva il calcolo della prescrizione operato dalla Corte.
Massime di principio
- La detenzione di autorizzazioni amministrative non esclude automaticamente la sussistenza del reato di gestione abusiva: l'abusivita' si valuta anche rispetto al rispetto delle prescrizioni autorizzative e alla provenienza contrattuale dei rifiuti.
- La falsificazione o l'uso strumentale di documenti privatistici (FIR, registri) e' rilevante se funzionale a occultare la provenienza illecita o a creare apparenza di legittimita' del trasporto: la natura privatistica del documento non la rende irrilevante penalmente.
- L'elemento dell' 'ingente quantita'' deve essere valutato nel suo complesso e in relazione alla continuita' delle operazioni: singoli prelievi anche modesti, sommati e organizzati, possono integrare il requisito.
- Il dolo specifico di profitto puo' essere desunto anche da elementi indiziari (agende interne, modalita' di commercializzazione, risparmio sui costi) e il concorso di persone nel reato e' configurabile anche per chi non persegua direttamente il profitto ma vi concorra consapevolmente.
- In caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria, la Corte d'appello non e' sempre obbligata a rinnovare l'istruttoria: e' invece necessaria una motivazione rigorosa che spieghi perche' la precedente valutazione dei fatti e' errata; se i fatti sono incontestati, una diversa valutazione giuridica puo' essere sufficiente.
- La quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti richiedono motivazione sui criteri rilevanti: il giudice deve indicare gli elementi decisivi, ma non e' tenuto a un'analisi esegetica di ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35109/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35110/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35111/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35112/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35116/2024 del 19/09/2024
- Sentenza penale · 19 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35117/2024 del 19/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →