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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35108/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la riforma della sentenza di assoluzione operata dalla Corte d'appello di L'Aquila ritenendo che: 1) non sussistano gli elementi costitutivi dell'art. 452-quaterdecies c.p. (natura abusiva della gestione, ingente quantità, organizzazione continuativa e dolo specifico di profitto), posto che la societa' Adriatica Ambiente era autorizzata al ritiro e stoccaggio degli oli esausti e non avrebbe superato i limiti autorizzativi; 2) la falsificazione dei formulari (FIR) non possa essere posta a base del reato in quanto documenti privatistici; 3) mancata motivazione rafforzata da parte della Corte d'appello in caso di riforma di una assoluzione e omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale (art. 603, comma 3-bis c.p.p.); 4) carenza di motivazione circa la determinazione della pena e il diniego delle attenuanti generiche; 5) per Aquilano, in particolare, difetto di responsabilita' personale e di dolo di profitto, ruolo meramente esecutivo di autista, vizi nella quantificazione delle quantita' e prescrizione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati e ha confermato la riforma operata dalla Corte d'appello. In motivazione la Cassazione ha ritenuto che: la gestione abusiva e l'allestimento di mezzi e modalita' continuative sono emersi dai medesimi elementi raccolti in primo grado (agende trovate nei mezzi, strumenti di effrazione, segni di false iscrizioni nei registri, presenza di quantitativi non documentati nelle cisterne) e che la falsificazione dei FIR, pur essendo documenti privatistici, e' rilevante quando sia strumentale a occultare la provenienza illecita e a creare l'apparenza di legittimita' del trasporto; l'art. 452-quaterdecies c.p. e' reato di pericolo presunto e richiede ingente quantita' riferita al complessivo ciclo di operazioni e mezzo organizzato; l'esistenza del dolo specifico di profitto puo' essere desunta anche da elementi indiziari (commercializzazione degli oli, agende, condotte degli autisti) e il concorso e' configurabile anche per chi non persegua direttamente il profitto ma ne abbia consapevolezza; non era necessaria la rinnovazione dell'istruttoria dato che la Corte d'appello ha operato una diversa valutazione giuridica di fatti non contestati; le censure sulla pena e sulle attenuanti sono state ritenute infondate perché la Corte d'appello ha motivato il diverso trattamento e il diniego delle attenuanti con riferimenti alla personalita' e ai precedenti. Per Aquilano sono state respinte anche le doglianze sulla prescrizione (termine di cessazione individuato in settembre 2013 e operante il raddoppio dei termini per competenza).

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Reato di pericolo presunto e a dolo specifico: punisce la cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti se compiuta con piu' operazioni e attraverso allestimento di mezzi e attivita' continuative; l'autorizzazione amministrativa non esclude la caratterizzazione abusiva quando l'attivita' risulti difforme dalle prescrizioni o strumentale a ottenere un profitto illecito.

  • art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (richiamato)

    Norma di riferimento cui la fattispecie penale replica; i criteri giurisprudenziali sul requisito dell' 'ingente quantita'' e sull'abusivita' si fondano anche sulla disciplina previgente.

  • art. 188-bis e art. 256 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamate le prescrizioni sulla documentazione e sul monitoraggio dei rifiuti: la violazione ripetuta delle misure di tracciabilita' e delle prescrizioni autorizzative puo' contribuire a caratterizzare l'abusivita' della gestione.

  • artt. 198, 55 e 208 d.lgs. n. 152/2006

    Richiamate in relazione alla provenienza del rifiuto da contenitori stradali pubblici e al requisito dell'autorizzazione per certe operazioni di raccolta; la raccolta da utenze/contesti non autorizzati rafforza l'elemento di abusivita'.

  • art. 603, comma 3-bis cod. proc. pen.

    Stabilisce limiti alla reformatio in peius: la Cassazione conferma che non e' sempre necessaria la rinnovazione dell'istruttoria quando la Corte d'appello si limiti a valutare giuridicamente fatti noti e non controversi, operando una diversa interpretazione normativa dei medesimi elementi di fatto.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato a proposito del principio 'oltre ogni ragionevole dubbio' e del carico probatorio per la condanna; la Corte ha ritenuto che la prova complessiva fosse sufficiente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte di Cassazione ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare la scelta del trattamento sanzionatorio indicando gli elementi prevalenti e, se ci si discosta dai minimi, di giustificarne la ragione.

  • art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen. e art. 157, sesto comma cod. pen.

    Richiamati ai fini dell'individuazione della competenza (procura distrettuale) e del raddoppio dei termini di prescrizione; da cio' deriva il calcolo della prescrizione operato dalla Corte.

Massime di principio

  • La detenzione di autorizzazioni amministrative non esclude automaticamente la sussistenza del reato di gestione abusiva: l'abusivita' si valuta anche rispetto al rispetto delle prescrizioni autorizzative e alla provenienza contrattuale dei rifiuti.
  • La falsificazione o l'uso strumentale di documenti privatistici (FIR, registri) e' rilevante se funzionale a occultare la provenienza illecita o a creare apparenza di legittimita' del trasporto: la natura privatistica del documento non la rende irrilevante penalmente.
  • L'elemento dell' 'ingente quantita'' deve essere valutato nel suo complesso e in relazione alla continuita' delle operazioni: singoli prelievi anche modesti, sommati e organizzati, possono integrare il requisito.
  • Il dolo specifico di profitto puo' essere desunto anche da elementi indiziari (agende interne, modalita' di commercializzazione, risparmio sui costi) e il concorso di persone nel reato e' configurabile anche per chi non persegua direttamente il profitto ma vi concorra consapevolmente.
  • In caso di riforma in peius di una sentenza assolutoria, la Corte d'appello non e' sempre obbligata a rinnovare l'istruttoria: e' invece necessaria una motivazione rigorosa che spieghi perche' la precedente valutazione dei fatti e' errata; se i fatti sono incontestati, una diversa valutazione giuridica puo' essere sufficiente.
  • La quantificazione della pena e il diniego delle attenuanti richiedono motivazione sui criteri rilevanti: il giudice deve indicare gli elementi decisivi, ma non e' tenuto a un'analisi esegetica di ogni singolo elemento favorevole o sfavorevole.

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