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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35116/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Palermo che, riformando la sentenza del GUP del Tribunale di Trapani resa in abbreviato, ha condannato il ricorrente per la violazione delle prescrizioni imposte dal Questore (art. 6, comma 6, legge n. 401/1989) per non essersi presentato all'ufficio di pubblica sicurezza nell'orario stabilito in occasione della partita Civitanova-FC Trapani (9 marzo 2022). Il ricorrente deduceva: a) l'inoffensività della condotta (aveva rispettato il divieto di accesso agli impianti e non aveva creato pericolo per l'ordine pubblico); b) la sussistenza della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; inoltre contestava la necessità di dimostrare fatti ulteriori rispetto alla mancata presentazione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato la caratteristica di reato omissivo proprio della fattispecie di cui all'art. 6 legge 401/1989, integrata dal dolo generico della consapevolezza e volontà di non presentarsi; ha ritenuto irrilevanti, ai fini della configurazione del reato, i motivi della mancata presentazione e il fatto che il ricorrente non sia poi entrato nell'impianto sportivo. Ha altresì escluso l'applicabilità dell'art. 650 c.p. per specialità della disciplina e ha giudicato infondato il motivo sulla tenuità, soprattutto alla luce di precedenti violazioni e della recidiva reiterata. Per effetto dell'inammissibilità è stato imposto al ricorrente il pagamento delle spese processuali e di una somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 6, commi 2 e 6, legge n. 401/1989

    La prescrizione di presentarsi all'ufficio di polizia è strumentale al divieto di accesso agli impianti sportivi ma costituisce autonoma misura sanzionatoria; la violazione è reato omissivo proprio integrato dal semplice dolo generico della consapevolezza e volontà di non presentarsi; l'eventuale accesso successivo all'impianto integra reato autonomo.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile quando il fatto non è isolato o è ricorrente; la pluralità di violazioni e la recidiva reiterata escludono l'astratta applicabilità della tenuità.

  • art. 650 cod. pen.

    Non è applicabile per la specialità della materia disciplinata dalla legge n. 401/1989 che regola specificamente le misure e i reati connessi agli eventi sportivi; la fattispecie speciale esclude la rilevanza di quella residuale.

  • art. 23 comma 8 D.L. 137/2020

    Norma procedurale richiamata per la definizione del ricorso (ricorso definito ex art. 23 comma 8 D.L. 137/2020).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche (onere delle spese processuali e pagamento a favore della Cassa delle ammende) in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, valutata anche alla luce di possibile colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • La mancata presentazione all'ufficio o comando di polizia, se imposta dal Questore ai sensi della legge n. 401/1989, costituisce reato omissivo proprio: è sufficiente il dolo generico (consapevolezza e volontà di non presentarsi) per la sua integrazione.
  • L'assenza di ingresso nell'impianto sportivo non esclude la responsabilità per la mancata presentazione; le due condotte (inottemperanza alla presentazione e violazione del divieto di accesso) sono autonome e possono concorrere tra loro.
  • La speciale disciplina della legge n. 401/1989 esclude l'applicazione di norme penali residuali (es. art. 650 c.p.) quando si tratta di misure e reati connessi alle manifestazioni sportive.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) può essere esclusa quando il fatto non è isolato o sussistono precedenti violazioni/recidiva: la valutazione è concreta e richiede considerare la pluralità e la gravità delle condotte.
  • L'imposizione della prescrizione di presentarsi deve essere fondata su un giudizio prognostico di pericolosità concreta del soggetto; tuttavia, una mera giustificazione personale o l'assenza di ingresso non sono, di per sé, idonee a renderla inoffensiva salvo casi marginali (es. ritardo di pochi minuti compatibile con la verifica).
  • In situazioni analoghe, chi riceve tale prescrizione dovrebbe documentare giustificazioni oggettive e circostanze attenuanti immediate se intende contestare la sussistenza del reato o proporre l'applicabilità di istituti come la tenuità del fatto.

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