Cassazione Penale, Sentenza n. 35112/2024 del 19/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la decisione per la riqualificazione e la rideterminazione delle posizioni sanzionatorie di taluni imputati (in particolare la qualificazione da "organizzatori/promotori" a meri partecipi), denunciando contraddittorietà e mancanza di motivazione nella valutazione delle prove, travisamento/omissione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e della relativa aggravante (art. 416-bis.1 c.p.). I ricorsi degli imputati contestavano, a vario titolo, qualificazione giuridica del fatto (associazione vs concorso per spaccio), applicazione/quantificazione della pena, mancato riconoscimento di circostanze attenuanti o di continuazione, vizi nella valutazione delle intercettazioni e nella identificazione dei soggetti, e la sussistenza o meno della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale in parte: ha ritenuto illogica e contraddittoria la decisione della Corte d'Appello nella parte in cui aveva escluso il ruolo di "organizzatori" per Salvatore Nurcaro, Pasquale Reale, Patrizio Reale, Vincenzo Reale, Antonio Reale (nato 1990) e Antonio Reale (nato 1991), pur avendo riconosciuto nei fatti mansioni organizzative e direttive. Per tali posizioni la sentenza impugnata è stata annullata e rinviata ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio limitatamente alla qualificazione del ruolo. I ricorsi di numerosi imputati (fra cui Annunziata Alessio, Graziano Antonio, Limatola Giuseppe, Nurcaro Antonio, Nurcaro Mario, Nurcato Raffaele, Oliviero Raffaele, Reale Mario, Reale Patrizio, Riccardi Claudio e Ruggiero Francesco) sono stati dichiarati inammissibili; altri ricorsi sono stati assorbiti. La Corte ha altresì disposto l'onere delle spese e un contributo in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per i ricorsi dichiarati inammissibili.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
art. 74, commi 1, 2, 3, 4; richiamato anche il secondo comma
Norma base per l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte ricorda che la qualificazione dell'appartenza e il ruolo (organizzatore/partecipe) devono essere adeguatamente motivati; la mera subalternità non esclude la qualifica di organizzatore se il soggetto coordina una rilevante articolazione territoriale.
codice penale, art. 416-bis.1
circostanza aggravante "art. 416-bis.1 cod. pen."
L'aggravante che punisce chi agisce al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso può essere applicata anche con riferimento all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990); si richiede valutazione soggettiva della consapevolezza dell'agevolazione.
codice di procedura penale, art. 599-bis
art. 599-bis cod. proc. pen.
Regole sul concordato in appello: i motivi rinunciati nel concordato non sono sindacabili in Cassazione salvo questioni specifiche (formazione della volontà, consenso del PM, illegittimità della pena).
codice di procedura penale, art. 192
Principio sulla valutazione e concordanza degli elementi indiziari e sulla necessità di motivazione logica; la valutazione delle intercettazioni è questione di fatto rimessa al giudice di merito e sindacabile in Cassazione solo per travisamento o manifesta illogicità.
codice penale, artt. 62-bis e 133
art. 62-bis e art. 133 cod. pen.
Riguardano la recidiva e la determinazione della pena: la Corte richiama la necessità di motivazione specifica quando si applicano recidiva e bilanciamento di aggravanti/attenuanti.
codice penale, art. 81
art. 81 cod. pen. (richiamato nel ragionamento sulla continuazione)
Principi sulla continuazione: per riconoscere la continuazione in cognizione l'appellante deve indicare e allegare elementi che dimostrino un disegno criminoso unico; non è sufficiente una generica richiesta.
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309/1990
Regime della lieve entità/valutazione offensività nel reato di spaccio: la gestione stabile di una 'piazza di spaccio' esclude in generale la configurazione del fatto di lieve entità.
Massime di principio
- Il ruolo di "organizzatore" in un'associazione per il traffico di stupefacenti può sussistere anche se il soggetto agisce "in nome e per conto" del capo: non è richiesta piena autonomia decisionale, basta il coordinamento di una rilevante articolazione territoriale.
- La Corte di merito deve motivare coerentemente: non è logico riconoscere mansioni organizzative e poi escludere la qualifica di organizzatore senza spiegazioni fondate.
- La valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori è questione di fatto riservata al giudice di merito; in Cassazione è sindacabile solo per travisamento o manifesta illogicità della motivazione.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione in sede di cognizione ha l'onere di indicare e produrre gli elementi specifici (es. sentenze, argomentazioni) dai quali desumere l'identità del disegno criminoso.
- Le doglianze rinunciate in sede di appello (o parte del concordato) non possono essere riesaminate in Cassazione; la rinuncia limita l'ambito del sindacato di legittimità.
- L'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. può essere applicata anche a reati associativi in materia di stupefacenti quando risulti la consapevolezza di agevolare un'associazione di tipo mafioso.
- La decisione della Cassazione può limitarsi ad annullare e rinviare solo le parti viziate (es. qualificazione del ruolo) lasciando in piedi le altre statuizioni non censurate o dichiarate inammissibili.
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