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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35109/2024 del 19/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per falso ideologico (art. 483 c.p., in relazione all'art. 81, comma 2) per aver attestato, nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alla SCIA del 7/7/2015 e alla integrazione del 4/9/2015, la preesistenza dell'immobile (ante 1941) e la sua destinazione abitativa continuativa. Il ricorso in Cassazione deduceva vizi di diritto e di motivazione (natura delle autocertificazioni, valutazione probatoria delle fotografie/Google Earth e delle testimonianze, mancanza di motivazione sul falso ideologico del 4/9/2015) e richiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha confermato la rilevanza penale delle false dichiarazioni nelle autocertificazioni e negli atti di notorietà allegati alla SCIA (art. 483 c.p.), respingendo il primo motivo di impugnazione relativo alla irrilevanza penale di tali atti. Tuttavia ha accolto il secondo motivo con riguardo alla mancata e insufficiente motivazione della Corte d'appello circa il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la motivazione dell'appello sul punto è stata ritenuta oggettivamente assertiva e carente, priva dell'esame degli indici di cui all'art. 133 c.p.. Inoltre la Corte ha rilevato d'ufficio il decorso del tempo di prescrizione (maturato il 9/12/2023) e ha annullato la sentenza impugnata senza rinvio (per l'estinzione per prescrizione/effetto della valutazione di non punibilità), con conseguente favore della ricorrente.

Norme richiamate

  • codice penale, art. 483

    Il falso ideologico commesso dal privato nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio allegate alla SCIA integra il reato di cui all'art. 483 c.p.; la Corte conferma che tali dichiarazioni, quando destinate a documentare stati di fatto rilevanti per l'attività amministrativa, assumono valenza di atto pubblico ai fini penali.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 76

    Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 sono punite per mendacio; l'art. 76 stabilisce lo statuto penale delle autocertificazioni e, nella prospettiva del caso, viene affermato che esse possono integrare il falso ideologico punibile anche ai sensi dell'art. 483 c.p. quando corredano SCIA sostitutive del permesso di costruire.

  • d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art. 47

    Riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; la Corte ritiene che fatti di diretta conoscenza della ricorrente potevano essere oggetto di tale dichiarazione e che la loro falsità è penalmente rilevante se attestati nella SCIA.

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 19

    L'art. 19 disciplina la SCIA e prevede che essa sia corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà; il comma 6 punisce più severamente le attestazioni false rese a corredo della SCIA alternativa al permesso di costruire. La Corte precisa che tale disposizione è speciale rispetto all'art. 76 DPR 445/2000 e non esclude l'applicazione dell'art. 483 c.p.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 23

    Viene richiamato per affermare che, quando la SCIA è alternativa al permesso di costruire (quindi si tratta di nuova costruzione), il regime speciale della SCIA trova applicazione; tuttavia ciò non impedisce che la falsità delle dichiarazioni sia penalmente sanzionata.

  • codice penale, art. 131-bis

    Prevede la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia correttamente motivato il rifiuto dell'applicazione della causa, omettendo l'analisi degli indici di cui all'art. 133 c.p., sicché la censura della ricorrente su questo punto è fondata.

  • codice penale, art. 133

    Articolo che elenca gli indici da considerare per la valutazione della pena e della offensività del fatto; la Corte ha richiamato la necessità che tali indici vengano esaminati quando si decide sull'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis.

  • legge reg. Toscana 10 novembre 2014, n. 65, art. 207

    Norma regionale che prevedeva regime di sanatoria per opere anteriori al 1/9/1967 e richiedeva documentazione probatoria (fotografie, estratti cartografici, ecc.), escludendo valore probatorio alle sole prove testimoniali: la Corte ha usato il contenuto e i requisiti probatori della norma per interpretare l'idoneità delle asseverazioni prodotte.

  • decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, art. 5 comma 2 lett. c

    Richiamato per distinguere i casi in cui la SCIA non si applica perché la normativa statale o regionale prevede denunzie alternative o sostitutive del permesso di costruire; utilizzato nel ragionamento sulla configurazione giuridica dell'intervento.

  • Decreto-Legge n. 137/2020, art. 23 comma 8 (richiamo procedurale)

    Richiamato come riferimento procedurale per la trattazione del ricorso in Cassazione secondo le disposizioni straordinarie del periodo.

Massime di principio

  • Le autocertificazioni e le asseverazioni allegate alla SCIA, anche se formalmente dichiarazioni sostitutive di atto notorio, possono integrare il reato di falso ideologico (art. 483 c.p.) se attestano fatti di cui l'interessato aveva diretta conoscenza e sono destinate a produrre effetti amministrativi.
  • La qualifica della SCIA come alternativa o sostitutiva del permesso di costruire non esclude la responsabilità penale per false dichiarazioni: anzi, la normativa sulla SCIA prevede specifiche rilevazioni sanzionatorie che rafforzano la rilevanza penale delle false attestazioni.
  • In tema di prova il giudice può privilegiare elementi documentali (catasto, fotografie, immagini satellitari) rispetto a prove testimoniali, specie quando la normativa regionale richiede documentazione oggettiva e esclude il valore probatorio esclusivo della testimonianza.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) richiede una motivazione specifica e l'analisi degli indici previsti dall'art. 133 c.p.; un diniego meramente assertivo o generico è viziato e può determinare l'annullamento della sentenza.
  • La valutazione della prescrizione o dell'estinzione del reato deve essere considerata d'ufficio quando emergono elementi temporali nel corso del giudizio di legittimità; ciò può condurre all'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio.

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