Cassazione Civile, Ordinanza n. 21953/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La lite nasce da un'azione proposta dall'avvocato per ottenere il pagamento del compenso maturato per l'attività svolta in un giudizio davanti al T.A.R. relativo all'impugnazione di atti comunali connessi all'apposizione di un vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di una pista ciclabile. I clienti si erano opposti sostenendo che il difensore fosse inadempiente, perché non aveva impugnato in via autonoma il progetto esecutivo, atto ritenuto necessario dalla giurisprudenza amministrativa per evitare l'improcedibilità del ricorso. In via riconvenzionale essi chiedevano anche il risarcimento del danno, quantificato nelle spese dovute alla parte vittoriosa nel giudizio amministrativo. Il ricorrente in Cassazione ha censurato la sentenza d'appello deducendo: violazione dell'art. 1176, comma 2, c.c. e dei criteri sull'onere della prova; errata applicazione della normativa amministrativa richiamata; violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; omesso esame di fatti decisivi; nonché l'erronea affermazione di un proprio inadempimento e l'asserita mancata considerazione del nesso causale tra condotta professionale e danno.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e infondate quelle relative alla responsabilità professionale e all'onere della prova. In particolare, ha confermato che l'avvocato, in presenza di un orientamento giurisprudenziale consolidato che richiedeva l'impugnazione autonoma del progetto esecutivo in caso di alterazione dell'iter procedimentale, doveva conformare la difesa a tale indirizzo o dimostrare perché il caso concreto ne fosse escluso. Ha inoltre ritenuto corretta la distribuzione dell'onere probatorio in punto di esatto adempimento e ha giudicato infondate le doglianze sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Le questioni sul nesso causale del danno sono state reputate non pertinenti o comunque inammissibili rispetto alla decisione, che aveva negato il compenso professionale ma anche respinto la domanda risarcitoria dei clienti per difetto di prova sull'esito favorevole che il giudizio amministrativo avrebbe potuto avere. Il ricorrente è stato condannato alle spese e trova applicazione l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
impone al professionista una diligenza qualificata, tale da orientare la scelta difensiva verso la soluzione più idonea a tutelare il cliente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
utilizzato come parametro formale per le censure di violazione di legge, ma le doglianze inconferenti rispetto alla ratio decidendi sono inammissibili
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è scrutinabile solo se riferito a un fatto decisivo effettivamente discusso tra le parti
art. 98 d.lgs. 163/2006
richiamato dalla parte ricorrente nella esposizione dei motivi
d.lgs. 207/2010
richiamato dalla parte ricorrente nella esposizione dei motivi
richiamato dalla parte ricorrente nella esposizione dei motivi
artt. 8, 9, 15 e 20 L.R. Emilia-Romagna 37/2002
richiamati dalla parte ricorrente nella esposizione dei motivi
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte nel bilanciamento tra formalismo processuale ed effettività della tutela
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte nel bilanciamento tra formalismo processuale ed effettività della tutela
art. 47 Carta di Nizza
richiamato dalla Corte come parametro sovranazionale dell'effettività della tutela giurisdizionale
art. 19 TUE
richiamato dalla Corte come parametro sovranazionale dell'effettività della tutela giurisdizionale
art. 6 CEDU
richiamato dalla Corte come parametro sovranazionale dell'effettività della tutela giurisdizionale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. 115/2002
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi devono essere specifici, tassativi e chiaramente riconducibili ai vizi tipizzati dall'art. 360 c.p.c.; censure confuse o cumulative sono inammissibili se non consentono di individuare la singola doglianza.
- Il professionista intellettuale deve adempiere secondo la diligenza qualificata dell'art. 1176, comma 2, c.c. e secondo buona fede e correttezza, adeguando la strategia difensiva agli orientamenti giurisprudenziali consolidati quando questi incidano prevedibilmente sull'esito della controversia.
- In tema di responsabilità professionale, il cliente che contesti l'esatto adempimento può limitarsi ad allegare l'inadempimento specifico; spetta al professionista dimostrare l'esatto adempimento della prestazione sotto il profilo della diligenza e della perizia esigibili.
- La censura per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando il giudice si pronunci entro il perimetro dell'eccezione o della domanda proposta, anche se affronta i presupposti logico-giuridici necessari per la decisione.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la doglianza mira in realtà a contestare la valutazione giuridica della vicenda o a introdurre questioni non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
- La responsabilità professionale e il diritto al compenso sono piani distinti: la sussistenza dell'inadempimento può rilevare per escludere il compenso richiesto, mentre il risarcimento del danno presuppone comunque la prova del nesso causale e del pregiudizio subito.
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