Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 21544/2021 del 27/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per gli anni d'imposta 2005 e 2006 a seguito di indagini bancarie. L'Ufficio ha ritenuto che la contribuente svolgesse in proprio attività di vendita di corsi professionali, in parallelo a società intestate al marito e al figlio, e ha imputato a ricavi non fatturati i versamenti non giustificati e a operazioni passive non fatturate i prelevamenti non giustificati. In appello la contribuente è rimasta contumace e la CTR ha accolto il gravame dell'Agenzia. Nel ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto: 1) nullità della notifica dell'appello e conseguente nullità della sentenza, sostenendo che l'atto fosse stato notificato presso la residenza e non presso il domicilio eletto, con firma non riferibile né a lei né ai difensori; 2) violazione dell'art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973, perché sarebbe stata solo una interposta persona rispetto alle due società e non una soggetto titolare di redditi propri; 3) omesso esame del fatto decisivo relativo alla sua qualità di interposta persona nelle indagini finanziarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e ha dichiarato inammissibile il ricorso, con assorbimento dei restanti motivi. Ha ritenuto che la notificazione dell'appello fosse stata validamente eseguita a mani proprie presso la residenza dichiarata dalla contribuente, che l'avviso di ricevimento attestasse il rifiuto della ricezione da parte della destinataria e che, comunque, la ricorrente non avesse allegato né provato la mancata conoscenza del giudizio di appello. Poiché il giudizio di primo grado era iniziato dopo il 4 luglio 2009, il termine lungo per impugnare era di sei mesi e il ricorso per cassazione, proposto oltre tale termine, era tardivo. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    richiamato solo quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla contribuente

  • art. 327 c.p.c.

    il termine lungo per impugnare è di sei mesi per i giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009; la parte contumace deve comunque dimostrare la mancata conoscenza del processo se intende impugnare oltre il termine

  • art. 31 d.lgs. 546/1992

    la segreteria comunica alle parti costituite la data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima

  • art. 37 d.lgs. 546/1992

    il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito

  • art. 38 d.lgs. 546/1992

    se nessuna parte notifica la sentenza si applica l'art. 327 c.p.c.; la regola non opera se la parte non costituita prova di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza

  • art. 17 d.lgs. 546/1992

    nel processo tributario di merito le notificazioni si fanno, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o sede dichiarata; tale disciplina è speciale per il giudizio di merito ma non per la cassazione

  • art. 330 c.p.c.

    per il ricorso per cassazione si applica la regola generale di notificazione alla residenza dichiarata o al domicilio eletto presso il procuratore costituito

  • art. 138 c.p.c.

    il rifiuto di ricevere la copia dell'atto equivale a notificazione in mani proprie solo se è certa l'identificazione dell'autore del rifiuto con il destinatario

  • art. 160 c.p.c.

    non è integrata alcuna nullità della notificazione quando la consegna risulta effettuata a mani proprie e l'avviso di ricevimento è completo nei suoi elementi essenziali

  • art. 37, comma 3, d.P.R. 600/1973

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sull'interposizione, senza accoglimento nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione dell'appello eseguita a mani proprie presso la residenza dichiarata della parte è idonea a radicare la conoscenza del gravame, anche se nel ricorso siano indicati domiciliatari, quando la consegna non risulti effettuata a soggetto diverso dal destinatario.
  • L'avviso di ricevimento della notificazione postale che rechi la sottoscrizione del destinatario, ovvero il rifiuto di ricezione da parte dello stesso, è validamente idoneo a perfezionare la notificazione, salvo querela di falso; la mera contestazione della firma non basta a escluderne l'efficacia.
  • Nel processo tributario la disciplina speciale dell'art. 17 d.lgs. 546/1992 vale per le notificazioni nei gradi di merito, mentre per il ricorso per cassazione opera la regola generale dell'art. 330 c.p.c.
  • La parte contumace che impugni oltre il termine lungo non può limitarsi a contestare la regolarità formale della notificazione: deve allegare e provare, anche per presunzioni, di non aver avuto effettiva conoscenza del processo per effetto del vizio notificatorio.
  • Se la notificazione è nulla, la conoscenza della pendenza del giudizio si presume fino a prova contraria; se invece si dimostra il rifiuto della ricezione da parte del destinatario, la notificazione si considera comunque validamente eseguita e non opera la tutela della parte rimasta ignara del processo.
  • Quando il primo motivo di ricorso per cassazione è infondato perché l'impugnazione è tardiva, restano assorbiti gli ulteriori motivi di merito o di vizio motivazionale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneBuona fede e correttezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.