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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37289/2022 del 20/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (cittadino)

La controversia

La controversia nasce da un verbale di accertamento per violazione dell'art. 173, comma 2, del Codice della strada, contestata a una conducente per avere utilizzato un telefono cellulare durante la guida. L'opposizione era stata respinta dal Giudice di pace e la decisione confermata dal Tribunale, che aveva ritenuto provato l'illecito sulla base delle dichiarazioni dei verbalizzanti e della valenza probatoria privilegiata del verbale. In cassazione la ricorrente ha proposto quattro motivi: i primi due per omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che il Tribunale avesse erroneamente ricostruito la dinamica del fatto e l'origine della luce vista sul volto della conducente; il terzo per violazione degli artt. 3, 24 e 11 Cost. e dell'art. 6 CEDU, lamentando che la forza probatoria privilegiata del verbale alterasse la parità delle armi e imponesse al sanzionato un regime probatorio ingiustificatamente sfavorevole; il quarto per violazione delle norme sulle spese, deducendo che il Tribunale avesse liquidato le spese d'appello in misura superiore ai massimi senza adeguata motivazione, pur essendo modesto il valore della controversia.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo perché la sentenza d'appello era in doppia conforme e quindi preclusa la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c.; inoltre ha escluso che vi fosse un vero travisamento del fatto, poiché il Tribunale non aveva affermato che il veicolo fosse in sosta, ma solo che l'accertamento dei verbalizzanti riguardava una situazione percepita staticamente. Ha respinto il terzo motivo, affermando che la violazione non ha natura sostanzialmente penale secondo i parametri Engel, che il regime probatorio dei verbali è rimesso alla legge interna e che la fede privilegiata dell'atto pubblico opera nei limiti dell'art. 2700 c.c., restando comunque salvo il diritto di difesa tramite querela di falso. Ha accolto il quarto motivo: la liquidazione delle spese d'appello in euro 2425,00, a fronte di una sanzione di euro 161,00, era avvenuta oltre i massimi tabellari senza motivazione sullo scostamento. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rideterminando le spese di appello in euro 1100,00 e dichiarando irripetibili le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 2, Codice della strada

    Disposizione violata per l'uso del telefono cellulare durante la guida; costituisce il presupposto dell'illecito amministrativo contestato.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame del fatto decisivo è preclusa quando la sentenza di appello è in doppia conforme.

  • art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme esclude la deducibilità del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. sulle questioni di fatto decisive.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la disparità di trattamento processuale derivante dalla fede privilegiata del verbale, ma la Corte non ne ha ravvisato la violazione.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato per sostenere la lesione del diritto di difesa; la Corte ha escluso che la disciplina probatoria dei verbali lo vulneri, poiché resta esperibile la querela di falso.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento con la prospettata incompatibilità con il diritto sovranazionale; la censura è stata respinta.

  • art. 6 CEDU

    Invocato per affermare la violazione della parità delle armi; la Corte ha ritenuto che il regime probatorio interno non contrasti con la Convenzione nel caso di specie.

  • art. 2700 c.c.

    L'atto pubblico fa piena prova dei fatti attestati dal pubblico ufficiale come compiuti o avvenuti in sua presenza o da lui percepiti senza margini di apprezzamento, nonché della provenienza dell'atto e delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato, insieme alla normativa sulle spese, per contestare la liquidazione effettuata dal Tribunale.

  • art. 15, comma 2-quinquies, D.Lgs. 546/1992

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno del limite alla liquidazione delle spese; la Corte ha accolto la doglianza sullo scostamento non motivato dai massimi tabellari.

  • D.M. 55/2014

    La liquidazione delle spese processuali deve muoversi entro i parametri tabellari; il giudice non è vincolato ai valori medi, ma deve motivare se supera ulteriormente gli importi tabellari.

Massime di principio

  • In presenza di sentenza d'appello integralmente conforme a quella di primo grado sui fatti decisivi, il vizio di omesso esame di fatto decisivo non è deducibile in cassazione ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c., per il limite della doppia conforme.
  • Il verbale di accertamento di un illecito amministrativo fa piena prova, ex art. 2700 c.c., solo dei fatti attestati come compiuti o avvenuti in presenza del pubblico ufficiale o percepiti senza margini di apprezzamento; per il resto è liberamente valutabile dal giudice.
  • La disciplina interna dell'onere e del regime della prova nei procedimenti per sanzioni amministrative non è di per sé incompatibile con l'art. 6 CEDU quando la violazione non abbia natura sostanzialmente penale secondo i parametri Engel.
  • La valenza probatoria privilegiata dell'atto pubblico non lede il diritto di difesa, poiché la parte interessata può contrastarla con la querela di falso, nel cui ambito restano esperibili i normali mezzi di prova.
  • In tema di spese processuali, il giudice può discostarsi dai valori medi delle tabelle, ma se liquida importi oltre i limiti tabellari o comunque in modo significativo rispetto ai parametri deve dar conto, con motivazione controllabile, delle ragioni dello scostamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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