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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14268/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-ter d.P.R. 600/1973, con cui venivano richieste alla contribuente maggiori imposte, sanzioni e interessi per il disconoscimento della deduzione di somme corrisposte al fratello in esecuzione di un onere collegato alla donazione modale di un'azienda-farmacia ricevuta dalla madre. La contribuente aveva impugnato la cartella e, in primo grado, il ricorso era stato respinto. In appello, la CTR aveva invece annullato la cartella. L'Agenzia ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario della riscossione, evocando gli artt. 331 e 332 c.p.c.; 2) violazione dell'art. 19 d.lgs. 546/1992 e degli artt. 324 e 329 c.p.c., sostenendo che l'atto realmente impugnabile non fosse la cartella ma il precedente diniego di autotutela; 3) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 50, comma 1, lett. i), d.P.R. 917/1986, perché le somme versate non costituirebbero un assegno periodico deducibile ma un semplice debito rateizzato, peraltro estinto in unica soluzione.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi del ricorso. Ha escluso la sussistenza di un litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione, affermando che, nei giudizi contro la cartella, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e che l'appello non doveva essere notificato al concessionario né doveva disporsi l'integrazione del contraddittorio. Ha poi ritenuto corretta l'impugnazione della cartella, osservando che l'avviso bonario e il diniego di autotutela non cristallizzano la pretesa tributaria e che il diniego di autotutela è impugnabile solo per vizi propri del rifiuto, non per contestare la pretesa fiscale. Infine, ha confermato la qualificazione della vicenda come donazione modale e ha ritenuto deducibili, ai sensi dell'art. 10 d.P.R. 917/1986, anche i pagamenti rateali periodicamente predeterminati in esecuzione del modus, senza che sia necessaria una rendita vitalizia o un assegno periodico in senso stretto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 331 c.p.c.

    non sussiste obbligo di integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario quando la controversia non presenta litisconsorzio necessario

  • art. 332 c.p.c.

    la disciplina dell'integrazione del contraddittorio non si applica in presenza di cause scindibili e di assenza di litisconsorzio necessario

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    il vizio processuale dedotto è stato escluso perché il contraddittorio era correttamente instaurato

  • art. 19 d.lgs. 546/1992

    la cartella di pagamento è atto autonomamente impugnabile; il diniego di autotutela non è il mezzo per contestare la fondatezza della pretesa tributaria

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa definitività dell'atto amministrativo precedente, ma ritenuto inconferente

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla pretesa definitività dell'atto amministrativo precedente, ma ritenuto inconferente

  • art. 36-ter d.P.R. 600/1973

    il controllo formale dà luogo ad avviso bonario e, successivamente, alla cartella di pagamento quale atto tipico impugnabile

  • art. 10 d.P.R. 917/1986

    la deduzione è ammessa anche per pagamenti rateali periodici corrisposti in esecuzione di una donazione modale; non è richiesta necessariamente una rendita vitalizia

  • art. 50, comma 1, lett. i), d.P.R. 917/1986

    richiamato nel motivo di ricorso, ma la Corte ha ritenuto infondata la tesi dell'Ufficio sulla non deducibilità dei pagamenti rateali

Massime di principio

  • Nei giudizi tributari aventi ad oggetto la cartella di pagamento, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente impositore e concessionario della riscossione: la legittimazione passiva appartiene all'ente titolare del credito, mentre il concessionario non deve essere necessariamente evocato in appello se la controversia riguarda il merito della pretesa tributaria.
  • L'omessa impugnazione dell'avviso bonario o del diniego di autotutela non preclude l'impugnazione della cartella di pagamento, poiché tali atti non cristallizzano la pretesa tributaria; il diniego di autotutela è inoltre impugnabile solo per dedurre vizi propri del rifiuto e non per contestare nel merito l'imposizione.
  • Ai fini della deduzione fiscale prevista per gli assegni periodici corrisposti in esecuzione di un onere donativo, è sufficiente che il titolo preveda pagamenti con periodicità predeterminata dalle parti; non è necessario che si tratti di una rendita vitalizia o di una prestazione necessariamente perpetua.
  • La qualificazione della prestazione come donazione modale e la ricostruzione della volontà negoziale delle parti costituiscono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se logicamente motivati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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