Cassazione Civile, Ordinanza n. 00585/2026 del 10/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento relativa a imposta di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione a un atto di compravendita immobiliare registrato nel 2009. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’annullamento della cartella per asserito difetto di motivazione, sul presupposto che l’atto non indicasse in modo sufficiente il presupposto impositivo. In appello, però, la decisione fu riformata: la CTR ritenne che la cartella contenesse l’indicazione dell’atto prodromico, individuato nell’avviso di rettifica e liquidazione, regolarmente notificato alla contribuente. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione di legge per insufficiente motivazione della cartella e per mancata indicazione dell’atto di accertamento presupposto, invocando anche norme dello Statuto del contribuente e principi costituzionali; 2) nullità della sentenza d’appello per motivazione inesistente o apparente e, in subordine, omesso esame dell’esistenza dell’avviso di rettifica e liquidazione; 3) nullità della sentenza perché avrebbe riformato una sentenza diversa da quella effettivamente pronunciata in primo grado e perché non avrebbe riportato le conclusioni delle parti; 4) omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello dell’Agenzia. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi al difetto di motivazione della cartella, osservando che la CTR aveva accertato la presenza nell’atto degli estremi dell’avviso di rettifica e liquidazione e che, comunque, la cartella non era il primo atto impositivo, essendo già stato notificato il presupposto avviso. Ha escluso sia la violazione di legge sia il vizio di motivazione apparente, chiarendo che la censura della ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione del contenuto della cartella e che, in ogni caso, l’atto presupposto era stato identificato e notificato. Ha respinto anche le doglianze sulla pretesa pronuncia su una sentenza diversa, qualificando l’errore negli estremi della decisione di primo grado come mero errore materiale, e ha ritenuto irrilevante la mancata indicazione delle conclusioni delle parti. Infine, ha escluso l’omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello, rilevando che la CTR, accogliendo il gravame dell’Agenzia, aveva implicitamente riconosciuto la legittimazione processuale dell’ente e che, comunque, la questione non era decisiva. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
art. 12, comma 3, d.P.R. 602/1973
La Corte richiama la norma per affermare che la cartella deve essere motivata, ma che, quando esista un atto impositivo presupposto già notificato, è sufficiente che l’atto consenta di individuarlo mediante elementi univoci; non è necessario che la cartella riproduca integralmente l’atto di accertamento.
La motivazione degli atti dell’amministrazione finanziaria deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche, ma tale requisito è soddisfatto anche per relationem se il contribuente abbia già conoscenza legale dell’atto richiamato e siano indicati gli elementi idonei a identificarlo.
art. 3 Cost.
La Corte esclude che il diverso esito di un giudizio relativo a un coobbligato solidale integri di per sé violazione del principio di eguaglianza, specie se le decisioni non sono irrevocabili e se risultano differenze fattuali e processuali tra le due controversie.
art. 23 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura di legalità dell’imposizione; la Corte non ravvisa violazioni perché la pretesa è sorretta da atto impositivo presupposto regolarmente notificato.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla ricorrente in tema di diritto di difesa; la Corte ritiene che tale diritto non sia compromesso poiché la cartella consente di ricollegare la pretesa all’atto presupposto.
art. 25 Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non ne ravvisa violazione nel caso concreto.
art. 97, comma 1, Cost.
Richiamato dalla ricorrente; la Corte non accoglie la censura, non essendo emerse irregolarità tali da incidere sulla legittimità dell’azione amministrativa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La censura di violazione di legge viene ritenuta infondata perché la doglianza mira in realtà a contestare l’accertamento di fatto del contenuto della cartella, non l’interpretazione delle norme.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato per i vizi di nullità della sentenza; la Corte esclude la motivazione apparente, l’erronea indicazione della sentenza di primo grado e l’omessa pronuncia dedotta.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La Corte precisa che il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come contestazione della valutazione delle prove o della motivazione in sé, salvo il minimo costituzionale.
art. 132, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.
La Corte esclude che gli errori negli estremi della sentenza di primo grado e la mancata indicazione delle conclusioni delle parti comportino nullità della sentenza d’appello.
Richiamato per il deposito della memoria illustrativa in Cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Norma richiamata in collegamento con l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 per l’obbligo del contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- Quando la cartella di pagamento non costituisce il primo atto impositivo e segue un atto presupposto già notificato, la motivazione può essere assolta per relationem; è sufficiente che la cartella contenga elementi univoci idonei a identificare l’atto presupposto, senza necessità di allegazione integrale o di indicazione analitica di tutti i suoi estremi.
- La censura che contesta il contenuto della cartella o la sua riconducibilità all’atto presupposto non integra necessariamente violazione di legge: se investe la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, il vizio va eventualmente dedotto nei limiti del travisamento del contenuto oggettivo della prova o dell’omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Il vizio di motivazione apparente è configurabile solo in presenza di anomalie estreme della motivazione, tali da renderla materialmente assente, perplessa o incomprensibile; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.
- L’omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo se il fatto storico non sia stato esaminato affatto dal giudice, non quando esso sia stato valutato e posto a base della decisione, anche implicitamente.
- L’omessa indicazione delle conclusioni delle parti o un errore materiale nell’indicazione degli estremi della sentenza di primo grado non determinano, di per sé, nullità della decisione se dal complesso della sentenza risulta con chiarezza l’oggetto del giudizio e la decisione effettivamente resa.
- L’omessa pronuncia su un’eccezione non determina cassazione quando la decisione adottata la esclude implicitamente e, comunque, quando la questione non è decisiva perché la parte che ha proposto l’appello aveva comunque legittimazione processuale o era già parte del giudizio di primo grado.
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