Cassazione Civile, Ordinanza n. 01754/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (INPS)
La controversia
La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da un avvocato. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza del 16 giugno 2010 e che la richiesta dell'INPS, ricevuta il 1 luglio 2015, fosse tardiva e quindi inefficace interruttivamente. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2010 e che, dunque, la pretesa non era prescritta perché l'avviso bonario era stato notificato il 1 luglio 2015.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la censura sulla decorrenza del termine di pagamento, affermando che, in base al combinato disposto richiamato, il termine era differito al 6 luglio 2010 e non al 16 giugno 2010. Ne consegue che la sentenza d'appello, avendo dichiarato prescritti i contributi sulla base di una diversa decorrenza, non si è uniformata al principio di diritto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26
Individua l'obbligo contributivo alla Gestione separata per l'attività libero-professionale considerata nel giudizio.
d.P.C.M. 10 giugno 2010
Ha differito al 6 luglio 2010 il termine di pagamento per i contribuenti interessati dagli studi di settore.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, cioè dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.
È richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la decisione ruota principalmente sulla decorrenza della prescrizione.
art. 18 d.l. n. 98 del 2011, conv. in L. n. 111 del 2011
Richiamato a sostegno della disciplina del differimento dei termini di pagamento.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241 del 1997
Concorre, insieme al d.P.C.M. del 2010, a individuare il dies ad quem del termine prorogato senza maggiorazioni.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
È richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Consente il rinvio alle motivazioni di precedenti decisioni di legittimità.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento, la prescrizione va calcolata assumendo come dies a quo la nuova scadenza prorogata.
- Il differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in modo generale per tutti i soggetti che esercitano quelle attività, non solo per chi sia poi concretamente assoggettato a quel regime fiscale.
- Nel giudizio sulla prescrizione il giudice deve applicare correttamente la disciplina della decorrenza del termine anche indipendentemente dalle specifiche allegazioni di parte.
- Se la sentenza di merito individua erroneamente la scadenza del pagamento, la declaratoria di prescrizione basata su tale scadenza deve essere cassata con rinvio.
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