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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01754/2023 del 20/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (INPS)

La controversia

La controversia riguarda contributi previdenziali dovuti alla Gestione separata per attività libero-professionale svolta nell'anno 2009 da un avvocato. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i contributi, ritenendo che il termine quinquennale decorresse dalla scadenza del 16 giugno 2010 e che la richiesta dell'INPS, ricevuta il 1 luglio 2015, fosse tardiva e quindi inefficace interruttivamente. L'INPS ha ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina sulla Gestione separata, del d.P.C.M. 10 giugno 2010, degli artt. 2935 c.c. e 421 c.p.c., nonché dell'art. 18 del d.l. n. 98 del 2011, sostenendo che il termine di pagamento era stato prorogato al 6 luglio 2010 e che, dunque, la pretesa non era prescritta perché l'avviso bonario era stato notificato il 1 luglio 2015.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la censura sulla decorrenza del termine di pagamento, affermando che, in base al combinato disposto richiamato, il termine era differito al 6 luglio 2010 e non al 16 giugno 2010. Ne consegue che la sentenza d'appello, avendo dichiarato prescritti i contributi sulla base di una diversa decorrenza, non si è uniformata al principio di diritto già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dalla scadenza del termine legale di pagamento e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.
  • Quando un provvedimento normativo differisce il termine di versamento, la prescrizione va calcolata assumendo come dies a quo la nuova scadenza prorogata.
  • Il differimento dei termini di pagamento previsto per i contribuenti interessati dagli studi di settore opera in modo generale per tutti i soggetti che esercitano quelle attività, non solo per chi sia poi concretamente assoggettato a quel regime fiscale.
  • Nel giudizio sulla prescrizione il giudice deve applicare correttamente la disciplina della decorrenza del termine anche indipendentemente dalle specifiche allegazioni di parte.
  • Se la sentenza di merito individua erroneamente la scadenza del pagamento, la declaratoria di prescrizione basata su tale scadenza deve essere cassata con rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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