Cassazione Civile, Ordinanza n. 24543/2024 del 12/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni 2011-2013 nei confronti di un soggetto indicato come ex amministratore e socio unico di una società cessata e cancellata dal registro delle imprese, all’esito di un’indagine su più società a lui riferibili. Gli atti recuperavano a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, redditi di impresa rideterminati per asserita sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali, in un contesto ritenuto fraudolento, con contestazione anche dell’illecita compensazione di contributi previdenziali mediante crediti IRES fittizi. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi, ma la CTR ha ritenuto tardivi i ricorsi perché la notificazione ex art. 140 c.p.c. si sarebbe perfezionata con il ricevimento delle raccomandate informative da parte del destinatario tra il 14 e il 19 dicembre 2017, e non il 22 dicembre 2017. In appello il contribuente aveva chiesto di essere autorizzato a proporre querela di falso, in via incidentale, per contestare la genuinità delle firme apposte sulle attestazioni di consegna delle raccomandate informative. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione dell’art. 222 c.p.c. per non avere il giudice interpellato la parte che aveva prodotto i documenti contestati circa l’intenzione di avvalersene; (2) violazione degli artt. 221, 222 e 355 c.p.c. per avere ritenuto inammissibile la querela di falso e irrilevanti i documenti contestati, senza adeguata valutazione della rilevanza e della comparazione grafica offerta; (3) violazione della disciplina sulla notifica degli avvisi di accertamento e della raccomandata informativa, per avere attribuito valore pieno alle sottoscrizioni contestate; (4) vizio di motivazione e violazione delle norme sulle spese, perché l’Agenzia si era difesa tramite propri funzionari; (5) riproposizione subordinata dei motivi di merito, ove la Corte avesse ritenuto tempestivi i ricorsi originari.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, c.p.c.: il giudice tributario, in presenza di una mera istanza di autorizzazione alla proposizione della querela di falso e non di una querela di falso già proposta in via principale davanti al giudice competente, non era tenuto a sospendere il processo né a svolgere un’indagine preliminare diversa dalla verifica della pertinenza e rilevanza della contestazione rispetto ai documenti impugnati. La Corte ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la querela di falso determina la sospensione solo se effettivamente proposta e rilevante, ma il giudice deve anche valutarne la pertinenza; ha inoltre osservato che, per la notifica ex art. 140 c.p.c., la raccomandata informativa deve essere effettivamente ricevuta o comunque deve decorrere il termine di dieci giorni dalla spedizione, e che l’avviso di ricevimento fa fede fino a querela di falso quanto alle attestazioni dell’agente postale. Poiché il contribuente non aveva promosso una querela di falso autonoma, la CTR ha correttamente dichiarato tardivi i ricorsi introduttivi. Il primo e il terzo motivo sono stati assorbiti; il quarto motivo è stato ritenuto infondato, perché nel processo tributario all’ente impositore assistito dai propri funzionari spetta comunque la liquidazione delle spese secondo i parametri forensi con la riduzione prevista; il quinto motivo è stato assorbito. Il ricorrente è stato condannato anche alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La parte che ha prodotto il documento contestato può essere interpellata sulla volontà di avvalersene; il motivo è stato comunque ritenuto infondato nel caso concreto.
Richiamato in relazione alla querela di falso e alla sua disciplina, ma non ritenuto violato nel caso concreto.
Richiamato dal ricorrente in combinazione con le norme sulla querela di falso, senza accoglimento.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, confermando il dispositivo conforme a diritto.
art. 39 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario la presentazione della querela di falso impone la sospensione del giudizio fino alla definizione della questione pregiudiziale, ma solo se la querela è effettivamente proposta e pertinente.
Per l’irreperibilità relativa del destinatario occorre il compimento di tutti gli adempimenti prescritti, inclusa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa oppure il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.
art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per la disciplina della notificazione degli avvisi di accertamento.
art. 4, comma 3, l. n. 890 del 1982
Richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e raccomandata informativa.
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Usato per dichiarare l’inammissibilità dei ricorsi introduttivi per tardività.
art. 15, comma 2-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
L’ente impositore assistito da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all’obbligo di motivazione della sentenza.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente; nel caso concreto la doglianza è stata respinta.
Richiamato in tema di motivazione della sentenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato nel dispositivo per gli effetti economici dell’esito del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario la querela di falso determina la sospensione del giudizio solo se è effettivamente proposta in modo rituale e risulta pertinente rispetto al documento decisivo per la causa; il giudice deve verificare pertinenza e rilevanza della contestazione, ma non è tenuto a sostituirsi al giudice competente nella decisione sul falso.
- La contestazione della firma apposta su un avviso di ricevimento o su atti di notificazione coperti da fede privilegiata richiede la querela di falso quando si metta in discussione l’attività certificata dal pubblico ufficiale o dall’agente postale; la mera allegazione difensiva o la sola comparazione grafica, se non accompagnata da un’azione rituale davanti al giudice competente, non incide sul valore probatorio del documento nel giudizio principale.
- Per la notificazione ex art. 140 c.p.c. occorre il compimento di tutte le formalità prescritte, compresa la raccomandata informativa; la notifica si perfeziona con l’effettiva ricezione della raccomandata oppure, comunque, con il decorso di dieci giorni dalla sua spedizione, secondo il regime richiamato dalla Corte.
- Nel processo tributario la parte vittoriosa assistita da propri funzionari ha diritto alla liquidazione delle spese secondo i parametri forensi, con la riduzione prevista dalla disciplina speciale; la difesa interna dell’amministrazione non esclude il diritto alla rifusione delle spese in caso di soccombenza della controparte.
- Il giudice di legittimità può correggere la motivazione della sentenza impugnata quando il dispositivo sia conforme a diritto; in tal caso, l’eventuale errore argomentativo del giudice di merito non comporta cassazione se la decisione finale resta giuridicamente corretta.
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