Cassazione Civile, Ordinanza n. 23838/2022 del 01/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La contribuente impugnava un avviso con cui l’Ufficio aveva rideterminato in aumento la rendita catastale di un immobile ubicato nella microzona "Monti" di Roma, ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, con passaggio dalla categoria A/2 alla categoria A/1. La CTP aveva accolto il ricorso; la CTR, in appello dell’Agenzia, aveva invece ritenuto adeguatamente motivato l’atto. In Cassazione la ricorrente deduceva, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004 e 7 L. n. 212 del 2000, sostenendo che la motivazione dell’atto fosse meramente apparente, composta da formule di stile e priva dell’indicazione degli elementi concreti (qualità urbana del contesto, qualità ambientale, caratteristiche edilizie del fabbricato) che avrebbero giustificato il diverso classamento e l’aumento di rendita. Con il secondo motivo lamentava la nullità della sentenza della CTR per difetto di motivazione, ex artt. 36, comma 2, n. 4, 61 d.lgs. n. 546 del 1992, 118 disp. att. c.p.c. e 111 Cost.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il vizio di motivazione dell’avviso di classamento perché basato su formule stereotipate e non idonee a consentire al contribuente di comprendere le concrete ragioni del riclassamento. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l’originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre l’Agenzia è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004
Il riclassamento catastale disposto nell’ambito della revisione parziale dei parametri della microzona richiede una motivazione che renda conoscibili le concrete ragioni dello scostamento rispetto ai valori di riferimento.
Gli atti dell’Amministrazione finanziaria devono essere motivati in modo tale da consentire al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La deduzione in cassazione riguarda la violazione di legge per erronea ritenuta sufficienza della motivazione dell’atto impugnato.
art. 36, comma 2, n. 4 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato come parametro del vizio di motivazione della sentenza tributaria.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
È richiamato insieme alle norme sul contenuto della decisione tributaria.
È richiamato quale norma sul requisito motivazionale della sentenza.
art. 111 Cost.
È richiamato in relazione all’obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Massime di principio
- Nel riclassamento catastale ai sensi dell’art. 1, comma 335, L. n. 311 del 2004, la motivazione dell’atto deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul nuovo classamento della singola unità immobiliare, non essendo sufficienti richiami generici o formule stereotipate.
- Quando l’intervento catastale deriva da una revisione diffusa dei parametri della microzona, la motivazione deve comunque porre il contribuente in condizione di comprendere le ragioni del provvedimento e di difendersi efficacemente.
- La motivazione meramente riproduttiva della norma o formulata per clausole di stile è inidonea a sorreggere il provvedimento di riclassamento.
- Se, accolto il motivo relativo alla carenza di motivazione dell’atto, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza e decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del contribuente.
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