Cassazione Civile, Ordinanza n. 34309/2022 del 22/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva notificato al contribuente due avvisi di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007, fondati su indagini bancarie e sulla contestazione di redditi non dichiarati. Dopo il rigetto dei ricorsi in primo grado e in appello, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre censure: (1) nullità degli atti impositivi perché sottoscritti da soggetti asseritamente privi di formale investitura; (2) violazione dell'art. 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, per difetto dei presupposti dell'accertamento e per eccessività del reddito accertato; (3) violazione dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., oltre a vizio motivazionale, per erronea valutazione delle prove. In corso di giudizio, tuttavia, il ricorrente ha depositato memoria attestando di avere aderito alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dal d.l. n. 193 del 2016, producendo la documentazione dei pagamenti, e ha chiesto dichiararsi la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha ritenuto sopravvenuta la carenza di interesse del ricorrente, conseguente all'adesione alla definizione agevolata della lite tributaria e al pagamento di quanto dovuto. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre accolto la richiesta di compensazione delle spese di lite e ha escluso l'obbligo di versamento del raddoppio del contributo unificato, richiamando il principio per cui il meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria e non per quella sopravvenuta per difetto di interesse.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come norma processuale di deduzione dei motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge
art. 360, comma primo, nn. 3 e 5, c.p.c.
viene richiamato come base formale per la deduzione congiunta di violazione di legge e vizio di motivazione
art. 41-bis d.P.R. n. 600 del 1973
è invocato dal ricorrente come norma che disciplina i presupposti dell'accertamento; la Corte non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse
art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973
è invocato dal ricorrente in relazione all'accertamento del reddito; la Corte non ne esamina il merito per sopravvenuta carenza di interesse
è richiamato dal ricorrente in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte non decide sul punto per difetto sopravvenuto di interesse
è invocato dal ricorrente quanto alla valutazione delle prove; la Corte non affronta il motivo nel merito
d.l. n. 193 del 2016, conv. in legge
viene indicato come fonte della definizione agevolata delle controversie tributarie cui il ricorrente ha aderito, determinando la sopravvenuta carenza di interesse
contributo unificato
"l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, va individuata nella finalità di scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, sicché tale meccanismo sanzionatorio si applica per l'inammissibilità originaria del gravame ... ma non per quella sopravvenuta ... per sopravvenuto difetto di interesse"
il raddoppio del contributo unificato non si applica quando l'inammissibilità del ricorso è sopravvenuta per difetto di interesse, e non originaria
Massime di principio
- Quando il ricorrente dimostra di avere aderito a una definizione agevolata della controversia e di aver eseguito i relativi pagamenti, può sopravvenire la carenza di interesse alla decisione del ricorso per cassazione.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito dei motivi di ricorso e conduce alla declaratoria di inammissibilità del gravame.
- Il meccanismo del raddoppio del contributo unificato è collegato alla funzione deflattiva verso impugnazioni dilatorie o pretestuose e non opera in caso di inammissibilità sopravvenuta per difetto di interesse.
- Quando il giudizio viene definito per sopravvenuto difetto di interesse, può essere disposta la compensazione delle spese in considerazione della peculiarità della ragione decisoria.
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