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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07588/2025 del 21/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che aveva rigettato l'appello dell'Ufficio e, quindi, confermato l'annullamento in primo grado di un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2014, con cui erano stati contestati alla società maggiori ricavi ai fini Ires, Irap e Iva. I motivi di ricorso erano due: con il primo si lamentava la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso ultra/extrapetizione ritenendo insussistente il presupposto dello scostamento superiore al 10% dei ricavi dichiarati per l'applicazione degli studi di settore, questione che non sarebbe stata dedotta dalle parti; con il secondo si denunciava la violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo valorizzando la regolarità della contabilità e la congruità agli studi di settore, mentre tale metodo accertativo poteva fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti anche in presenza di contabilità formalmente regolare. Nel corso del giudizio di cassazione la società ha depositato prova dell'avvenuta adesione alla definizione agevolata delle liti pendenti ex L. n. 197/2022, con domanda, F24 e quietanza del pagamento della prima rata, senza che risultasse un diniego dell'Amministrazione.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta adesione della contribuente alla definizione agevolata della controversia pendente ai sensi dell'art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022, come modificata dal D.L. n. 34/2023, rilevando che il deposito della domanda e della prova del versamento, effettuato entro il termine previsto, comportava l'estinzione del processo. Di conseguenza, la proposta di definizione accelerata già formulata è stata ritenuta priva di effetti e il giudizio è stato dichiarato estinto. Le spese del giudizio estinto sono state poste a carico della parte che le ha anticipate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma invocata per denunciare la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro del vizio di extrapetizione dedotto nel primo motivo di ricorso.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma invocata per censurare la violazione di legge in relazione ai presupposti dell'accertamento analitico-induttivo.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/73

    richiamato come norma che consente l'accertamento analitico-induttivo sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, anche a fronte di contabilità formalmente regolare.

  • art. 1, commi 197 e 198, L. n. 197/2022

    la Corte ha affermato che, in caso di deposito tempestivo della domanda di definizione e della prova del versamento dovuto o della prima rata, il processo deve essere dichiarato estinto.

  • art. 20, comma 1, lett. c), D.L. 30 marzo 2023, n. 34

    richiamato come disposizione modificativa della disciplina della definizione agevolata delle controversie pendenti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    citato con riferimento alla proposta di definizione accelerata depositata dal consigliere delegato, poi divenuta priva di effetti per l'intervenuta definizione agevolata.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario pendente, la presentazione tempestiva della domanda di definizione agevolata e della prova del pagamento dell'importo dovuto o della prima rata, in assenza di diniego dell'Amministrazione, determina l'estinzione del processo.
  • Quando interviene la definizione agevolata della lite nei termini di legge, l'eventuale proposta di definizione accelerata già formulata nel giudizio di cassazione resta priva di effetti.
  • Il giudice deve dichiarare l'estinzione del giudizio se risulta documentata l'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata prevista per le controversie pendenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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