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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31173/2025 del 28/11/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'istanza di fallimento proposta da una società cessionaria di credito, tramite la propria mandataria, nei confronti di una società debitrice in liquidazione e concordato preventivo. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'istanza ritenendo prescritto il credito azionato; la Corte d'appello, in sede di reclamo, aveva invece accolto l'impugnazione della creditrice e rimesso gli atti al Tribunale, che aveva poi dichiarato il fallimento. In ulteriore impugnazione, la Corte d'appello aveva revocato il fallimento ritenendo non provata, con valore di prova legale, la tempestività del deposito di un atto di intervento rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione. La ricorrente principale ha dedotto che la Corte territoriale aveva errato nel negare valore probatorio legale alla certificazione risultante dallo storico del fascicolo/registro di cancelleria, nel svalutare l'attestazione di conformità e nel dare rilievo alla data contenuta nell'atto notarile di cessione del credito; ha inoltre denunciato violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e delle norme sulla prova documentale e sull'efficacia probatoria degli atti pubblici. La resistente ha replicato con ricorso incidentale, sostenendo tra l'altro il difetto di legittimazione attiva della creditrice per mancata prova del perfezionamento della cessione del credito e chiedendo altresì pronuncia su responsabilità aggravata e spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, ritenendo erronea la valutazione della Corte d'appello sul valore probatorio del registro di cancelleria e sull'efficacia dell'attestazione relativa allo storico del fascicolo. Ha affermato che le annotazioni del registro di esecuzione civile e le certificazioni di cancelleria costituiscono prova legale dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e che la data di deposito dell'atto di intervento poteva risultare da tali emergenze documentali ufficiali, senza essere neutralizzata dalla diversa data riportata nell'atto notarile di cessione, la cui efficacia probatoria è limitata alla provenienza delle dichiarazioni e ai fatti attestati dal pubblico ufficiale. Sono stati dichiarati assorbiti il terzo e il quarto motivo del ricorso principale. È stato dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, perché diretto contro una questione assorbita e dunque privo di soccombenza, mentre gli altri motivi incidentali sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È richiamato come parametro del vizio di nullità denunciabile in cassazione per errore di diritto processuale o violazione delle regole di valutazione della prova.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile quando il giudice attribuisca a una prova un valore diverso da quello previsto dalla legge, anziché valutarla secondo il prudente apprezzamento, o viceversa.

  • art. 115 c.p.c.

    È evocato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare l'errore percettivo e la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 57 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'attestazione di conformità della copia analogica all'originale informatico.

  • art. 4 l. 399/1991

    È richiamato nel ragionamento sul valore certificativo delle attestazioni di cancelleria tratte dai registri informatici.

  • art. 2 D.M. Giustizia 27 marzo 2000 n. 264

    È richiamato per la disciplina dei registri di cancelleria e della loro tenuta su base annuale, con garanzie di integrità e completezza.

  • art. 28 disp. att. c.p.c.

    È richiamato per affermare che con decreto ministeriale sono stabiliti i registri tenuti a cura delle cancellerie presso gli uffici giudiziari.

  • art. 2700 c.c.

    È richiamato per il principio della fede privilegiata dell'atto pubblico e del registro di cancelleria per i fatti attestati dal pubblico ufficiale.

  • art. 2699 c.c.

    È richiamato tra le norme poste a sostegno della censura sulla prova documentale e sull'atto pubblico.

  • art. 2714 c.c.

    È richiamato tra le norme invocate nel primo motivo in tema di efficacia probatoria dei documenti pubblici.

  • art. 96 c.p.c.

    È evocato nel ricorso incidentale per la domanda di responsabilità aggravata.

  • art. 22 l. fall.

    È richiamato per il reclamo avverso il decreto del Tribunale in materia fallimentare.

  • art. 18 l. fall.

    È richiamato per l'impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo per le conseguenze in tema di contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando la data di deposito di un atto processuale risulta da registri o annotazioni di cancelleria tenuti secondo le norme vigenti, tali risultanze integrano prova legale dei fatti attestati dal pubblico ufficiale e non possono essere svalutate come mere annotazioni prive di valore certificativo.
  • L'eventuale mancanza o incertezza dell'annotazione del cancelliere non consente, di per sé, di ritenere tardivo il deposito dell'atto, potendo la tempestività essere dimostrata anche mediante elementi documentali ufficiali e inequivoci riconducibili all'ufficio giudiziario e allo specifico processo.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è deducibile in cassazione solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore probatorio diverso da quello legale che l'ordinamento le assegna, oppure applichi il prudente apprezzamento a una prova soggetta a regola legale di valutazione.
  • L'efficacia probatoria dell'atto pubblico resta limitata ai fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza e alla provenienza delle dichiarazioni, senza estendersi alla veridicità intrinseca di quanto dichiarato dalle parti.
  • Il ricorso incidentale che investe questioni non decise perché ritenute assorbite è inammissibile per difetto di interesse, mancando una statuizione di soccombenza immediatamente impugnabile.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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