LEGGE 2 dicembre 1991, n. 399
Delegificazione delle norme concernenti i registri che devono essere tenuti presso gli uffici giudiziari e l'amministrazione penitenziaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLegge (2 dic. 1991) che riforma la disciplina dei registri tenuti dalle cancellerie e dagli istituti penitenziari: delega ai decreti ministeriali (Ministro di grazia e giustizia o, per competenza, Ministro delle finanze/tesoro) l'individuazione dei registri e delle modalità di tenuta, compresa l'autenticità anche per registri automatizzati. Introduce regole per l'annotazione ai fini dell'imposta di registro (desumendo domicilio/residenza dagli atti o tramite domiciliatario/polizia tributaria) e abbrevia termini di richiesta di registrazione; abroga varie norme precedenti e prevede una disciplina transitoria fino all'entrata in vigore dei decreti attuativi.
Regolamentazione dei registri giudiziari e penitenziari e modalità di tenuta
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