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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11257/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda il diniego di rimborso IRPEF richiesto da un ex dirigente ENEL, poi deceduto, per somme corrisposte al momento della cessazione del rapporto in relazione alla posizione maturata presso il fondo pensione integrativo aziendale PIA. Il contribuente sosteneva che tali somme, o almeno una loro parte, dovessero essere tassate con l'aliquota del 12,50% prevista per i redditi di capitale/rendimento del capitale investito, e non come trattamento di fine rapporto o secondo tassazione separata. Dopo un precedente giudizio di legittimità con rinvio, la CTR aveva accolto in parte la domanda di rimborso valorizzando soprattutto una certificazione ENEL e una perizia, ritenendole sufficienti a provare il rendimento. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., perché il giudice di rinvio non si sarebbe attenuto al principio di diritto enunciato dalla Cassazione; 2) violazione e falsa applicazione della normativa tributaria invocata (tra cui art. 13 d.l. 669/1996 conv., art. 1 TUIR, artt. 16, 17 e 42/45 l. 482/1985, artt. 6 e 2697 c.c.), per avere la CTR erroneamente ritenuto irrilevante la prova dell'effettivo investimento sul mercato del capitale accantonato e avere reputato sufficiente la certificazione del fondo/datore di lavoro.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessario alcun ulteriore accertamento di fatto, ha deciso nel merito respingendo l'originaria domanda di rimborso. La Corte ha ritenuto che la CTR non si fosse conformata al principio di diritto già enunciato in sede di rinvio, poiché aveva considerato sufficiente una prova documentale che non dimostrava l'effettivo rendimento netto derivante dall'investimento sul mercato del capitale accantonato. La Corte ha ribadito che l'aliquota del 12,50% si applica solo al rendimento netto imputabile alla gestione sul mercato, la cui prova grava sul contribuente; nel caso concreto, certificazione ENEL e perizia non erano idonee a provare tale investimento, e la redditività dell'intero patrimonio aziendale non coincide con il rendimento del capitale accantonato nel fondo. Le spese sono state poste a carico dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Il giudice di rinvio deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua violazione integra vizio denunciabile in cassazione.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare la nullità della sentenza per violazione del principio di diritto in sede di rinvio.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di ricorso utilizzato per denunciare violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e tributario.

  • art. 13 del d.l. n. 669 del 1996

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate nella qualificazione fiscale delle somme erogate.

  • art. 1 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato dal ricorrente nella disciplina del trattamento fiscale delle somme percepite.

  • artt. 16 e 17 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamati per la tassazione separata del trattamento di fine rapporto/somme assimilate.

  • art. 42 del d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Richiamato per la nozione di reddito di capitale/rendimento e per la disciplina applicabile alle somme in contestazione.

  • art. 6 della l. n. 482 del 1985

    Prevede l'aliquota del 12,5% sui rendimenti netti imputabili alla gestione sul mercato del capitale accantonato; tale regime si applica solo a tali rendimenti e non alla sorte capitale.

  • art. 2697 c.c.

    La prova del rendimento netto e dell'effettivo investimento sul mercato grava sul contribuente che chieda il rimborso.

  • art. 41 del TUIR

    Richiamato come base dell'equiparazione tra capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio tributario relativo alla tassazione delle prestazioni erogate da un fondo pensione complementare aziendale, l'aliquota del 12,5% si applica soltanto alla quota della prestazione che costituisce rendimento netto effettivamente imputabile all'investimento sul mercato del capitale accantonato, non alla sorte capitale.
  • Il rendimento agevolato non può essere desunto in modo astratto da certificazioni interne o da calcoli attuariali riferiti all'intero patrimonio aziendale: occorre la prova dell'effettivo impiego sul mercato delle somme accantonate e dell'entità del rendimento così ottenuto.
  • Nella domanda di rimborso fondata sulla tassazione del rendimento di un fondo pensione integrativo, l'onere di provare i presupposti del trattamento fiscale più favorevole grava sul contribuente, quale attore sostanziale della pretesa restitutoria.
  • Il giudice di rinvio che non si conformi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione incorre in violazione dell'art. 384, comma 2, c.p.c., quando omette di accertare il fatto decisivo indicato dalla Corte di legittimità.
  • La redditività dell'intero patrimonio del datore di lavoro o del fondo, determinata con criteri di matematica attuariale, non coincide con il rendimento netto del capitale accantonato investito sul mercato e non basta, da sola, a fondare l'applicazione dell'aliquota del 12,5%.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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