Cassazione Civile, Ordinanza n. 36597/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce da due giudizi riuniti: da un lato l’opposizione del condominio a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società immobiliare per il pagamento di somme pretese in base a una scrittura transattiva del 29 giugno 2006; dall’altro l’impugnazione, da parte della medesima società, di una delibera assembleare del 18 dicembre 2009. In primo grado il decreto ingiuntivo era stato revocato solo in parte e la domanda di annullamento della delibera era stata dichiarata inammissibile; in appello la società è risultata soccombente. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione degli artt. 1137 c.c. e 63 disp. att. c.c., sostenendo che il condominio non avesse provato il controcredito opposto in compensazione. In particolare, ha contestato che il mancato impugnamento della delibera del 15 ottobre 2008 potesse rendere incontestati i crediti condominiali inseriti nel riparto, soprattutto quanto alla voce di euro 13.835,18 per "conguaglio spese straordinarie facciata", che a suo dire non sarebbe stata supportata da specifica prova documentale e sarebbe stata artificiosamente inserita per neutralizzare il credito transattivo della società. Ha inoltre richiamato la transazione del 2006, sostenendo che essa aveva azzerato ogni pretesa reciproca per il pregresso, salvo il ripianamento dello scoperto pregresso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i vizi denunciati riguardassero la contestazione del contenuto e della legittimità del rendiconto condominiale approvato con delibera del 15 ottobre 2008, delibera non impugnata nei termini, e dunque non più sindacabile in via incidentale nell’impugnazione della successiva delibera del 18 dicembre 2009. Ha ribadito che il verbale assembleare di approvazione delle spese e i relativi documenti sono idonei a costituire titolo del credito del condominio, e che eventuali errori di riparto o di contabilizzazione danno luogo, di regola, ad annullabilità della delibera, da far valere con impugnazione ex art. 1137 c.c., non potendo essere rimessi in discussione in sede diversa. La Corte ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre all’ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato per la compensazione giudiziale dei reciproci debiti una volta ritenuti esistenti e incontestati i controcrediti del condominio
la delibera assembleare di approvazione del rendiconto e del riparto vincola i condomini; i vizi del riparto vanno fatti valere con tempestiva impugnazione, altrimenti la delibera diventa non più contestabile
invocato dalla ricorrente in tema di prova del credito condominiale per contributi e spese comuni
il ricorso è dichiarato inammissibile perché le questioni prospettate sono coperte da principi di diritto già consolidati
richiamato per la definizione in camera di consiglio del ricorso manifestamente inammissibile
art. 375, comma 1, n. 1), c.p.c.
richiamato come base della trattazione e definizione in sede camerale
evocato, insieme all’art. 1137 c.c., per spiegare che i dati del rendiconto approvato assumono efficacia vincolante per la gestione successiva
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per l’obbligo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
menzionato per delimitare il sindacato di legittimità sugli accertamenti di fatto compiuti dai giudici di merito
Massime di principio
- Nel contenzioso condominiale relativo al pagamento dei contributi, il condominio assolve l’onere probatorio producendo il verbale dell’assemblea che approva le spese e la documentazione contabile relativa; la delibera approvativa costituisce titolo sufficiente del credito, anche nel giudizio di cognizione piena.
- Se il rendiconto o il riparto contengono errori nella contabilizzazione delle somme dovute dal singolo condomino, il vizio deve essere fatto valere con impugnazione della delibera nei termini di legge; in difetto, la delibera diviene incontestabile e i dati contabili approvati si riverberano anche sulla gestione successiva.
- L’eventuale erronea ripartizione concreta delle spese condominiali integra, di regola, un vizio di annullabilità della delibera, non una nullità, quando non sia in discussione la modifica dei criteri legali di riparto per il futuro.
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del compendio documentale e contabile per sostituire l’apprezzamento di fatto del giudice di merito, salvo i limiti del vizio motivazionale oggi consentito.
- Una delibera successiva che si fondi su dati contabili già approvati e non impugnati non consente di rimettere indirettamente in discussione quei dati tramite l’impugnazione della deliberazione successiva stessa.
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