Cassazione Civile, Ordinanza n. 24895/2025 del 09/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia riguarda il trattamento retributivo di un dipendente addetto a turni continui e avvicendati, prima a tempo parziale verticale e poi a tempo pieno, che ha chiesto le differenze retributive sostenendo di essere stato pagato con un divisore orario meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili. In particolare, ha dedotto che, nel periodo 2007-2014, per le voci fisse della retribuzione gli fosse stato applicato il divisore 170 previsto per talune componenti dei full time, anziché il divisore 160 indicato dal CCNL o comunque il divisore 162,33 poi utilizzato dalla società per i part-time inseriti in turni continui e avvicendati a seguito di accordo collettivo del 2017. Il lavoratore ha quindi agito per ottenere le differenze retributive fondate sulla lamentata discriminazione tra part-time e full-time. La società ha impugnato la decisione d’appello con tre motivi: 1) violazione degli artt. 2935 e 2948 c.c. e dell’art. 18 St. Lav. sulla decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto sospesa la prescrizione anche per rapporti soggetti all’art. 18; 2) violazione degli artt. 99, 112, 2697 e 115 c.p.c., lamentando che la Corte d’appello avesse ritenuto provata l’applicazione di un divisore orario diverso e meno favorevole senza adeguata base fattuale; 3) violazione dell’art. 24, comma 5, del CCNL Autostrade e Trafori, contestando la sussistenza della discriminazione e la lettura data dalla Corte al principio di non discriminazione tra lavoratore part-time e lavoratore full-time comparabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, aderendo al principio secondo cui, dopo la legge n. 92 del 2012 e il d.lgs. n. 23 del 2015, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato non è assistito da un regime di stabilità tale da far decorrere la prescrizione in costanza di rapporto per i diritti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012; per tali diritti, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, pur formulato come denuncia di violazioni di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e dei fatti storici già apprezzati dal giudice di merito, attività non consentita in cassazione; ha inoltre precisato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è deducibile solo se l’onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata, mentre l’art. 115 c.p.c. è violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti. Ha infine respinto il terzo motivo perché non colpiva la ratio decidendi: la decisione impugnata non si fondava sulla nullità della clausola collettiva, ma sull’effetto discriminatorio dell’applicazione di un diverso divisore orario ai lavoratori turnisti in part-time rispetto ai full-time comparabili; inoltre, il principio di non discriminazione nel lavoro a tempo parziale impone la comparazione con il lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello secondo i criteri del contratto collettivo, non potendo assumere rilievo criteri alternativi come le diverse modalità di turnazione. La soccombenza ha determinato la condanna della ricorrente alle spese e il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
La decorrenza della prescrizione è collegata alla possibilità di far valere il diritto; nel lavoro a tempo indeterminato, per i diritti non prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto.
Il termine di prescrizione applicabile ai crediti retributivi decorre, nel contesto considerato dalla Corte, dalla cessazione del rapporto per i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012.
La Corte richiama il mutamento del regime di stabilità del rapporto conseguente alle riforme del 2012 e del 2015 per escludere la decorrenza della prescrizione in costanza di rapporto nei casi in esame.
È il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge evocato dalla ricorrente, ma non consente di chiedere una rivalutazione dei fatti.
Richiamato dalla ricorrente, ma la censura è stata ritenuta in realtà diretta contro l'accertamento di merito e non ammissibile come violazione di legge.
Invocato per dedurre ultrapetizione o omissione di pronuncia, ma la censura è stata trattata come richiesta di nuovo esame del fatto.
La sua violazione è configurabile solo se il giudice ripartisce l'onere della prova tra le parti in modo errato, non quando valuta diversamente le prove acquisite.
La violazione sussiste solo se il giudice utilizza prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, non quando apprezza in modo diverso prove ritualmente introdotte.
art. 24, comma 5, CCNL Autostrade e Trafori
Invocato dalla ricorrente per contestare l'applicazione del diverso divisore orario, ma la Corte ha chiarito che la questione decisiva era la discriminazione prodotta in concreto.
art. 4 d.lgs. n. 61 del 2000
Costituisce la base del principio di non discriminazione tra part-time e full-time comparabile; il lavoratore part-time non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al dipendente a tempo pieno inquadrato nello stesso livello.
Norma che recepisce e prosegue il principio di non discriminazione nel lavoro a tempo parziale, in continuità con l'art. 4 del d.lgs. n. 61 del 2000.
art. 1, comma 3, d.lgs. n. 61 del 2000
Indicato quale criterio per individuare il lavoratore a tempo pieno comparabile sulla base dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, consente il raddoppio del contributo unificato, ove ne ricorrano i presupposti processuali.
Massime di principio
- Nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a seguito delle riforme che hanno inciso sul regime di stabilità, per i crediti non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della l. n. 92/2012 la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto e non dalla sua pendenza.
- In cassazione non è consentito trasformare una doglianza formalmente di diritto in una richiesta di rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie: la critica deve colpire un vero errore di sussunzione, non il mero dissenso sull’apprezzamento delle prove.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata; non basta contestare come il giudice abbia valutato le prove offerte.
- La violazione dell’art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi; non ricorre quando il giudice attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nel lavoro a tempo parziale il principio di non discriminazione impone di confrontare il trattamento del part-time con quello del lavoratore a tempo pieno comparabile individuato secondo i criteri di classificazione del contratto collettivo, senza poter introdurre criteri alternativi di comparazione.
- Se la decisione di merito si fonda sull’effetto discriminatorio concreto di un trattamento retributivo differenziato, è inconferente una censura che si limiti a contestare la validità astratta della clausola collettiva applicata.
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