Cassazione Civile, Ordinanza n. 17802/2023 del 21/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di rettifica con cui l'Amministrazione doganale ha richiesto a una società, quale obbligata in solido con l'importatore, il pagamento dell'IVA non versata su importazioni effettuate nel 2015, oltre alle sanzioni. I giudici di merito hanno ritenuto che l'operazione di importazione fosse fittizia e finalizzata a frodare l'IVA mediante il meccanismo dell'inversione contabile, valorizzando indici presuntivi quali l'irreperibilità dell'importatore, l'assenza di magazzini o locali idonei allo stoccaggio e il mancato versamento dell'imposta; hanno inoltre rilevato che la società ricorrente aveva emesso autofatture, mostrando consapevolezza del proprio ruolo di sostituto/fideiussore. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2729 c.c., perché la decisione avrebbe fondato la fittizietà dell'operazione su presunzioni che la stessa sentenza avrebbe indicato come non dimostrate; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante, violazione dell'art. 132 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., lamentando che non fosse ricostruito il percorso logico-giuridico, che non fossero esaminate alcune eccezioni e che vi fosse contraddizione tra premessa e decisione; 3) violazione dell'art. 116 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che i giudici avessero ignorato la regolare tenuta dei registri IVA, le autofatture e l'assolvimento dell'imposta tramite reverse charge; 4) omessa pronuncia e violazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. con riguardo alla pretesa inesistenza degli avvisi di rettifica per difetto del soggetto importatore e alla dedotta carenza di legittimazione passiva della società. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché il passaggio richiamato dalla ricorrente era solo espositivo e non una statuizione probatoria; il secondo motivo in parte infondato e in parte inammissibile, poiché le sentenze di merito esponevano sufficientemente il fatto controverso, le ragioni delle parti e il ragionamento seguito, mentre le censure sulle ulteriori questioni erano generiche e non autosufficienti; il terzo motivo è stato ritenuto infondato, perché la doglianza investiva in realtà la valutazione del materiale istruttorio e delle presunzioni, attività riservata al giudice di merito; il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile, sia per difetto di specificità e mancata riproduzione dell'atto di appello, sia perché la questione della presunta inesistenza del soggetto importatore non incideva sulla ratio decidendi, fondata sulla responsabilità della società quale garante rispetto a un'operazione ritenuta fittizia. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società alle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società. Ha escluso che vi fossero vizi di motivazione o omissioni decisorie nelle sentenze della CTR, ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione delle prove presuntive posta a base dell'accertamento della fittizietà dell'operazione, e ha giudicato non pertinenti o non autosufficienti le doglianze relative alla legittimazione passiva e alla pretesa inesistenza degli avvisi. La società ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio; la decisione richiama anche il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, nella parte finale del provvedimento.
Norme richiamate
Le presunzioni semplici possono sorreggere l'accertamento del giudice di merito; in cassazione non è censurabile la valutazione del loro peso probatorio se non nei limiti del vizio motivazionale o della violazione dei canoni legali, non già per una diversa lettura del materiale istruttorio.
art. 360, comma primo, n. 3), c.p.c.
Il vizio di violazione di legge è stato invocato per contestare l'uso delle presunzioni, ma la Corte ha ritenuto che la censura non investisse una vera violazione della norma, bensì la ricostruzione del fatto.
art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c.
È stato richiamato per dedurre nullità della sentenza e omessa pronuncia; la Corte ha escluso la nullità perché la motivazione era presente e comprensibile, e ha ritenuto inammissibili le censure per difetto di specificità.
art. 132, comma secondo, n. 4), c.p.c.
La sentenza è nulla solo se la motivazione è meramente apparente o mancante; nel caso concreto la CTR ha invece esposto il percorso logico-giuridico seguito.
art. 36, comma 2, nn. 2), 3) e 4), d.lgs. n. 546/1992
È stata invocata per la pretesa carenza della motivazione nelle sentenze tributarie; la Corte ha ritenuto che i requisiti minimi di esposizione dei fatti, delle ragioni e del dispositivo risultassero rispettati.
È stato richiamato dalla ricorrente in collegamento alla denunciata nullità, ma la Corte non ha ravvisato alcuna invalidità della sentenza impugnata.
La deduzione della violazione di tale norma non può tradursi in una critica alla mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; il sindacato di legittimità non consente la revisione del convincimento raggiunto sulla base del materiale probatorio.
È stata evocata insieme all'art. 116 c.p.c., ma la Corte ha chiarito che non è deducibile in cassazione una semplice contestazione dell'apprezzamento delle prove.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la prova che la questione sia stata effettivamente devoluta al giudice di appello; in mancanza della riproduzione degli atti e della specifica allegazione, la censura è inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto, in presenza dei presupposti, della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare una critica alla valutazione del materiale probatorio in una censura di violazione di legge o di omesso esame del fatto, quando il fatto storico sia stato comunque considerato dal giudice di merito.
- La motivazione della sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando manchi realmente il percorso argomentativo; non lo è quando il giudice individui il thema decidendum, esponga le ragioni delle parti e indichi gli elementi probatori decisivi posti a base della decisione.
- Le presunzioni semplici, se specificamente valorizzate dal giudice di merito, possono fondare l'accertamento della fittizietà di un'operazione economica; la diversa lettura degli indizi non è sindacabile in sede di legittimità.
- La deduzione di omessa pronuncia richiede rigorosa autosufficienza: la parte deve indicare e riprodurre gli atti da cui risulti che la questione era stata effettivamente devoluta al giudice di appello.
- Quando la pretesa impositiva o sanzionatoria è fondata sulla qualità di garante o coobbligato, le censure relative alla posizione del soggetto principale non colpiscono la ratio decidendi se il giudice ha accertato la responsabilità autonoma del garante.
- Un'operazione IVA all'importazione può essere considerata fittizia sulla base di elementi fattuali sintomatici, quali irreperibilità dell'operatore, assenza di strutture idonee e mancato versamento dell'imposta, con conseguente legittimità del recupero nei confronti del soggetto ritenuto responsabile.
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