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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26367/2025 del 29/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2012, con cui l'Amministrazione finanziaria rettificava il reddito imponibile di una struttura sanitaria privata convenzionata con il servizio sanitario regionale, ritenendo che, in applicazione del principio di competenza, dovessero essere imputati a ciascun esercizio i corrispettivi delle prestazioni sanitarie rese anche oltre il tetto di spesa assegnato dalla Regione Sicilia, le c.d. prestazioni extra-budget. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto ragione nei primi due gradi di merito. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 83, 88 e 109 del TUIR e dell'art. 2423-bis c.c., sostenendo che i ricavi delle prestazioni extra-budget, essendo comunque collegati al contratto con l'ASP, erano già certi e determinabili nell'esercizio di esecuzione delle prestazioni e non potevano essere rinviati a un periodo successivo. La società resistiva con controricorso e memoria, contestando la specificità e la fondatezza della censura.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata la doglianza, richiamando un orientamento già consolidato secondo cui, per le strutture convenzionate con il SSN, i ricavi relativi alle prestazioni extra-budget non sono imputabili per competenza nell'esercizio di erogazione, poiché restano privi dei requisiti di certezza dell'esistenza e di oggettiva determinabilità dell'ammontare fino al riconoscimento e alla quantificazione secondo le modalità previste dalla convenzione. La Corte ha inoltre osservato che tale soluzione è coerente con la giurisprudenza civile, che pone a carico della struttura sanitaria l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni oltre budget, essendo il rispetto del tetto di spesa un vincolo inderogabile per la pubblica amministrazione. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla società, con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese di legittimità. La Corte ha altresì rilevato che, essendo l'Agenzia soccombente e ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, non si applica l'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per denunciare in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge; la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 83 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dall'Agenzia a sostegno del principio di competenza nella determinazione del reddito d'impresa

  • art. 88 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dall'Agenzia nel quadro della disciplina fiscale dei ricavi e componenti reddituali

  • art. 109 d.P.R. n. 917/1986

    richiamato dall'Agenzia per sostenere l'imputazione per competenza dei ricavi; la Corte esclude l'applicazione del principio ai ricavi extra-budget finché non siano riconosciuti e quantificati

  • art. 2423-bis c.c.

    richiamato dall'Agenzia come parametro civilistico del principio di competenza; la Corte nega che conduca a imputare i ricavi extra-budget nell'esercizio di prestazione

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte rileva che non si applica, in quanto la ricorrente è amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nel reddito d'impresa delle strutture sanitarie convenzionate, i corrispettivi relativi a prestazioni extra-budget non si imputano automaticamente per competenza nell'esercizio di esecuzione, se fino al riconoscimento secondo convenzione mancano certezza dell'an e determinabilità del quantum.
  • Ai fini della rilevanza fiscale dei ricavi derivanti da prestazioni eccedenti il tetto di spesa, la mera esecuzione della prestazione e il collegamento contrattuale con l'ente convenzionante non bastano quando il pagamento dipende da successivo riconoscimento e quantificazione.
  • In controversie su crediti di strutture sanitarie accreditate, incombe sulla struttura l'onere di provare l'esistenza di risorse disponibili per la remunerazione delle prestazioni oltre budget, poiché il rispetto del tetto di spesa costituisce un vincolo ineludibile per la pubblica amministrazione.

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