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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25737/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un contribuente, socio al 98% di una società a responsabilità limitata a ristretta base sociale, ha impugnato un avviso di accertamento IRPEF con cui gli era stato imputato per l'anno 2014 un maggior reddito da partecipazione, sulla base della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società con distinto avviso di accertamento. In primo grado la commissione provinciale aveva accolto solo parzialmente il ricorso; in appello la commissione regionale aveva confermato la legittimità della pretesa fiscale quanto alla presunzione di distribuzione degli utili, rinviando solo la quantificazione del reddito al definendo giudizio relativo all'accertamento societario. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per omessa sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del contenzioso sull'accertamento societario presupposto; 2) violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. per asserita illegittimità della presunzione di distribuzione di utili extracontabili, perché fondata - a suo dire - su una catena di presunzioni; 3) violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c. per avere la CTR applicato tale presunzione anche nell'ipotesi di utili ricostruiti tramite indeducibilità di costi, senza che vi fosse prova di reali disponibilità occulte della società e addossando al socio un onere probatorio eccessivo. Il ricorrente ha anche rappresentato, nella memoria, la sopravvenuta sentenza di accoglimento dell'appello della società nel giudizio presupposto, chiedendo l'improcedibilità per carenza di interesse, ma senza depositare la certificazione idonea a dimostrare il passaggio in giudicato.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha escluso la violazione dell'art. 295 c.p.c., richiamando il principio per cui, in presenza di pregiudizialità tecnica tra giudizio presupposto e giudizio dipendente, la sospensione non è obbligatoria quando la causa pregiudicante sia già definita con sentenza non passata in giudicato, potendo al più disporsi sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. Sul secondo motivo ha confermato la legittimità, in caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, della presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, precisando che il fatto noto è la ristrettezza della compagine sociale, non il maggior reddito accertato, e che il contribuente può vincere la presunzione solo provando l'accantonamento o il reinvestimento degli utili. Ha inoltre ritenuto corretta la valutazione della CTR sulla mancata prova contraria offerta dal socio, reputando non decisivi i dati invocati sul mancato transito degli utili nei conti correnti e sul mancato acquisto di immobili. Sul terzo motivo ha ribadito che l'accertamento nei confronti della società e quello nei confronti del socio sono atti distinti ma collegati da pregiudizialità, e che la presunzione può operare anche quando il maggior reddito societario derivi dal disconoscimento di costi fittizi, purché il contribuente non contesti l'effettivo conseguimento degli utili e non dimostri la mancata distribuzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    la sospensione necessaria non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia stato deciso con sentenza non passata in giudicato; in tal caso può residuare solo una sospensione facoltativa

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    consente la sospensione facoltativa del giudizio dipendente in presenza di una decisione non definitiva nel giudizio pregiudicante

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    richiamato come strumento per risolvere l'eventuale conflitto tra giudicati

  • art. 2727 c.c.

    la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ritenuta ammissibile se il fatto noto è la ristretta base sociale

  • art. 2729 c.c.

    la presunzione semplice non viola il divieto di presunzioni di secondo grado quando poggia sulla ristrettezza dell'assetto societario e non su ulteriori presunzioni cumulative

  • art. 2697 c.c.

    l'onere della prova contraria grava sul socio, che deve dimostrare la mancata distribuzione degli utili o il loro accantonamento/reinvestimento

  • art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato come base della ricostruzione induttiva del reddito societario e della conseguente presunzione di attribuzione ai soci

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    norma processuale invocata per la censura di nullità della sentenza impugnata

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale invocata per le censure di violazione di legge sostanziale

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    per dimostrare il passaggio in giudicato della sentenza richiamata era necessaria idonea certificazione

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale sulla proposta del relatore

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per il raddoppio del contributo unificato, con attestazione dei presupposti processuali

Massime di principio

  • Nel rapporto tra giudizio pregiudicante e giudizio dipendente, la sospensione ex art. 295 c.p.c. è obbligatoria solo nei casi in cui la legge richieda espressamente di attendere una decisione passata in giudicato; se la causa pregiudicante è già definita con sentenza non definitiva, il giudice del giudizio dipendente può al più disporre la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.
  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, nelle società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, poiché il fatto noto è la ristrettezza dell'assetto societario, da cui deriva un elevato grado di compartecipazione e reciproco controllo tra i soci.
  • La presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili non viola il divieto di presunzioni di secondo grado quando si fonda direttamente sulla compagine societaria ristretta e non su una catena di inferenze ulteriori.
  • Una volta operante la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, incombe sul socio l'onere di provare la mancata percezione degli utili, ad esempio dimostrando che essi siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
  • Per vincere la presunzione non è sufficiente allegare circostanze incompatibili con la materiale circolazione degli utili in nero sui conti correnti o con investimenti immobiliari; occorre una prova contraria concreta e idonea a escludere la distribuzione.
  • L'accertamento societario e quello emesso verso il socio sono atti distinti ma collegati da pregiudizialità tecnica; la contestazione del socio deve investire non solo la definitività dell'accertamento presupposto, ma anche l'effettivo conseguimento degli utili da parte della società se intende contrastare la presunzione di distribuzione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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