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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36072/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, del diniego di autotutela opposto dall'Agenzia delle entrate a una istanza di annullamento di una cartella di pagamento e del correlato avviso di liquidazione emessi per la registrazione di una sentenza civile passata in giudicato, relativa a una lite definita con transazione stragiudiziale conclusa in pendenza del termine per l'appello. La Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della società, ritenendo applicabile l'art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986 sulla base della natura di amministrazione pubblica di una delle controparti della transazione. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992, perché il diniego di autotutela non sarebbe impugnabile quando l'atto impositivo è ormai definitivo e il giudice tributario non può sindacare la pretesa sostanziale; (2) violazione dell'art. 37 d.P.R. n. 131 del 1986, contestando sia la rilevanza della transazione stragiudiziale rispetto alla sentenza passata in giudicato sia la qualificazione della controparte della società come amministrazione dello Stato.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo secondo cui il giudice di merito non aveva applicato correttamente i principi in tema di autotutela tributaria. Ha ribadito che il sindacato giurisdizionale sul diniego di autotutela può riguardare solo profili di illegittimità del rifiuto, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale che giustificano l'esercizio del potere, e non la fondatezza della pretesa tributaria relativa ad atti divenuti definitivi. Poiché l'atto impositivo era già definitivo, la decisione impugnata è stata cassata senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, e la Corte ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. Le spese dei gradi di merito sono state compensate, mentre quelle del giudizio di legittimità sono state poste a carico della società contribuente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel processo tributario, il diniego di autotutela è sindacabile solo per vizi propri del rifiuto e nei limiti in cui siano dedotte ragioni di rilevante interesse generale che giustifichino l'esercizio del potere.
  • L'autotutela tributaria è espressione di un potere discrezionale dell'amministrazione e non costituisce un rimedio generale per tutelare l'interesse individuale del contribuente contro una tassazione ritenuta errata.
  • Quando l'atto impositivo è divenuto definitivo, il giudice non può trasformare l'impugnazione del diniego di autotutela in una revisione indiretta della pretesa tributaria ormai inoppugnabile.
  • Se il giudice di merito omette di verificare la sussistenza dei profili di illegittimità del rifiuto in rapporto a interessi generali rilevanti, la decisione è censurabile per violazione dei principi in tema di autotutela.
  • In presenza di definitiva formazione della pretesa tributaria, il contenzioso non può essere riaperto attraverso la contestazione del merito dell'imposizione sotto le vesti dell'impugnazione del rifiuto di autotutela.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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