Cassazione Civile, Ordinanza n. 28830/2021 del 19/10/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di due cartelle di pagamento relative a IRPEF per gli anni d'imposta 1983 e 1984. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, ritenendo sufficientemente motivate le cartelle perché recavano un richiamo chiaro agli avvisi di accertamento presupposti e non fosse necessario dettagliare ulteriormente il calcolo di interessi, sanzioni e accessori. La ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, assumendo che le cartelle non fossero adeguatamente motivate quanto agli atti presupposti; 2) violazione del medesimo art. 7, deducendo che dovessero essere indicate nelle cartelle le modalità di calcolo degli interessi moratori e delle sanzioni pecuniarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Quanto alla motivazione delle cartelle, ha applicato il principio secondo cui il rinvio all'atto presupposto è sufficiente se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa, ovvero se la contestazione dei presupposti impositivi è stata comunque piena e puntuale. Quanto al calcolo di interessi e sanzioni, ha rilevato che il criterio di liquidazione è predeterminato per legge e che, nel caso concreto, le cartelle rinviavano espressamente alla disciplina applicabile (D.P.R. n. 602/1973 per gli interessi e D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni), indicando anche gli importi dovuti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
La cartella deve essere motivata in modo da consentire la difesa del contribuente; il richiamo all'atto presupposto e alla disciplina applicabile può essere sufficiente se non comprime concretamente il diritto di difesa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 20 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege, sicché il calcolo si risolve in una mera operazione matematica.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472
Per le sanzioni è sufficiente il richiamo alla norma che stabilisce i criteri di calcolo e/o alla tipologia di violazione da cui tali criteri siano desumibili.
La Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione in camera di consiglio con il procedimento accelerato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È il parametro di riferimento per il raddoppio del contributo unificato richiamato dalla decisione.
Massime di principio
- La cartella di pagamento che rinvia all'atto impositivo presupposto non è nulla per difetto di motivazione se dal contenuto dell'atto emergono gli elementi essenziali per comprendere la pretesa e il contribuente non prova una concreta compressione del diritto di difesa.
- Ai fini della validità della motivazione della cartella, il richiamo all'avviso di accertamento, alla sua notifica e alla sua definitività può essere sufficiente quando consenta al destinatario di controllare e contestare la pretesa tributaria.
- In materia di interessi tributari, se il criterio di calcolo è stabilito dalla legge, la cartella può limitarsi a rendere intellegibile il debito mediante il richiamo alla fonte normativa e alla base di calcolo, senza necessità di illustrare analiticamente ogni passaggio matematico.
- Per le sanzioni tributarie è sufficiente che la cartella richiami la norma che ne disciplina il calcolo o la violazione da cui i criteri legali sono desumibili, purché l'importo sia verificabile dal contribuente.
- Nel giudizio di legittimità, quando la motivazione della cartella e dei relativi accessori risulti conforme ai criteri legali e sia verificabile il contenuto della pretesa, i motivi di ricorso per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente sono infondati.
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