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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28830/2021 del 19/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione di due cartelle di pagamento relative a IRPEF per gli anni d'imposta 1983 e 1984. Dopo un precedente giudizio di cassazione con rinvio, la Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello principale della contribuente e accolto l'appello incidentale dell'Agenzia, ritenendo sufficientemente motivate le cartelle perché recavano un richiamo chiaro agli avvisi di accertamento presupposti e non fosse necessario dettagliare ulteriormente il calcolo di interessi, sanzioni e accessori. La ricorrente ha proposto due motivi per cassazione: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000, assumendo che le cartelle non fossero adeguatamente motivate quanto agli atti presupposti; 2) violazione del medesimo art. 7, deducendo che dovessero essere indicate nelle cartelle le modalità di calcolo degli interessi moratori e delle sanzioni pecuniarie.

La decisione

La Corte ha ritenuto entrambi i motivi infondati. Quanto alla motivazione delle cartelle, ha applicato il principio secondo cui il rinvio all'atto presupposto è sufficiente se il contribuente non dimostra un concreto pregiudizio al diritto di difesa, ovvero se la contestazione dei presupposti impositivi è stata comunque piena e puntuale. Quanto al calcolo di interessi e sanzioni, ha rilevato che il criterio di liquidazione è predeterminato per legge e che, nel caso concreto, le cartelle rinviavano espressamente alla disciplina applicabile (D.P.R. n. 602/1973 per gli interessi e D.Lgs. n. 472/1997 per le sanzioni), indicando anche gli importi dovuti. Il ricorso è stato quindi rigettato; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La cartella di pagamento che rinvia all'atto impositivo presupposto non è nulla per difetto di motivazione se dal contenuto dell'atto emergono gli elementi essenziali per comprendere la pretesa e il contribuente non prova una concreta compressione del diritto di difesa.
  • Ai fini della validità della motivazione della cartella, il richiamo all'avviso di accertamento, alla sua notifica e alla sua definitività può essere sufficiente quando consenta al destinatario di controllare e contestare la pretesa tributaria.
  • In materia di interessi tributari, se il criterio di calcolo è stabilito dalla legge, la cartella può limitarsi a rendere intellegibile il debito mediante il richiamo alla fonte normativa e alla base di calcolo, senza necessità di illustrare analiticamente ogni passaggio matematico.
  • Per le sanzioni tributarie è sufficiente che la cartella richiami la norma che ne disciplina il calcolo o la violazione da cui i criteri legali sono desumibili, purché l'importo sia verificabile dal contribuente.
  • Nel giudizio di legittimità, quando la motivazione della cartella e dei relativi accessori risulti conforme ai criteri legali e sia verificabile il contenuto della pretesa, i motivi di ricorso per violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente sono infondati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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