Cassazione Civile, Ordinanza n. 10969/2025 del 26/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una collaborazione prestata dal marzo 2012 al luglio 2017 presso un'associazione, non formalizzata in un progetto. I giudici di merito avevano qualificato il rapporto come collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto e, applicando l'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, lo avevano convertito in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con accertamento di un part-time di 20 ore settimanali e inquadramento nel IV livello del CCNL Studi professionali, condannando l'associazione al pagamento di differenze retributive. Il lavoratore ricorreva per cassazione con due motivi: con il primo sosteneva violazione dell'art. 112 c.p.c. e errata applicazione dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, deducendo che il rapporto avrebbe dovuto essere riconosciuto come subordinato a tempo pieno, poiché il tempo pieno sarebbe la regola e il part-time l'eccezione, anche alla luce del CCNL di settore che prevede 40 ore settimanali; con il secondo motivo contestava l'inquadramento professionale e la valutazione della prova, invocando l'art. 2697 c.c. e l'art. 115 c.p.c., perché alcune attività svolte (organizzazione di congressi, formazione e marketing) sarebbero rientrate nel III livello e non nel IV, non essendo mera segreteria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha affermato che la conversione ex lege prevista dall'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003 è una sanzione sul tipo negoziale e che, per il periodo di effettivo svolgimento della collaborazione prima della conversione, le differenze retributive vanno calcolate in base all'orario effettivamente osservato; pertanto, essendo stato accertato un impegno di 20 ore settimanali, correttamente i giudici di merito hanno liquidato le differenze sulla base del part-time. Ha inoltre chiarito che la diversa disciplina della contribuzione previdenziale non incide sul criterio retributivo. Sul secondo motivo ha dichiarato l'inammissibilità, perché le censure miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle risultanze istruttorie, non consentita in sede di legittimità, inoltre ostacolata dalla doppia conforme di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003
Sanziona la collaborazione coordinata e continuativa priva di uno specifico progetto con la conversione ope legis in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; la conversione riguarda il tipo negoziale e va coordinata, per il periodo precedente, con il principio di corrispettività della retribuzione rispetto alla prestazione effettiva.
art. 69, comma 2, d.lgs. n. 276/2003
È richiamato per distinguere l'ipotesi di discostamento concreto dall'assetto formalmente pattuito, oggetto di diversa disciplina rispetto alla collaborazione priva di progetto.
Costituisce la qualificazione civilistica cui il rapporto deve essere ricondotto a seguito della conversione sanzionatoria.
Invocato dal ricorrente per lamentare violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ma la censura è stata ritenuta infondata.
Richiamato per contestare la prova delle mansioni svolte; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché diretta a sollecitare una rivalutazione del merito.
Richiamato dal ricorrente in tema di principio di non contestazione; la censura è stata trattata come richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3
È il parametro formale dei motivi di ricorso prospettati per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Le doglianze sul secondo motivo sono state ritenute sostanzialmente riconducibili al vizio di motivazione, non proponibile nei termini prospettati e comunque precluso dalla doppia conforme.
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
Richiamato per evidenziare la preclusione al sindacato di legittimità sulle censure di fatto in presenza di doppia pronuncia conforme.
Applicato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Giustifica l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 38 Cost.
Richiamato per spiegare che l'imponibile previdenziale risponde a finalità solidaristiche diverse da quelle retributive.
art. 36 Cost.
Richiamato solo indirettamente nel ragionamento sul principio di proporzionalità/corrispettività della retribuzione, senza autonoma statuizione decisiva.
Massime di principio
- La conversione ex lege di una collaborazione coordinata e continuativa priva di progetto in rapporto di lavoro subordinato è una sanzione che incide sul tipo negoziale, ma non consente di prescindere, per il periodo di effettivo svolgimento della prestazione, dall'orario concretamente osservato ai fini della quantificazione delle differenze retributive.
- Quando il giudice di merito accerta un impegno lavorativo part-time sulla base delle risultanze istruttorie, le differenze di retribuzione vanno rapportate alla prestazione effettivamente resa, non automaticamente al tempo pieno previsto dal contratto collettivo.
- La disciplina dell'imponibile previdenziale può seguire criteri diversi da quelli retributivi, perché assolve a finalità solidaristiche proprie del sistema previdenziale e non determina, di per sé, il criterio di liquidazione delle spettanze economiche del lavoratore.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge in richieste di nuova valutazione del fatto e delle prove, specie in presenza di doppia conforme di merito sulle medesime ragioni fattuali.
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