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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08761/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l’anno 2010, emesso nei confronti di una società che svolgeva attività di acquisto e rivendita di traffico telefonico ai call center. L’Ufficio ha ritenuto che, dal 2005, l’attività fosse stata solo formalmente trasferita a una società irlandese del medesimo gruppo, mentre la società italiana avrebbe continuato a gestire in sostanza i rapporti con la clientela, in forza di un contratto di intermediazione del 31/1/2005 e di un successivo addendum dell’1/8/2008. Secondo l’Amministrazione si trattava di un’operazione abusiva/elusiva, priva di valide ragioni economiche e finalizzata a conseguire un indebito risparmio d’imposta. La CTR aveva invece accolto l’appello del contribuente, ritenendo che l’operazione avesse una finalità imprenditoriale di ampliamento del mercato e che mancasse un vantaggio fiscale, anche perché l’IVA sarebbe stata assolta con reverse charge. Con il ricorso per cassazione l’Agenzia ha dedotto, da un lato, violazione dell’art. 10-bis L. 212/2000, degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c. e dell’art. 53 Cost., sostenendo che il giudice di merito aveva erroneamente escluso l’abuso senza valutare gli elementi indiziari addotti dall’Ufficio e senza correttamente comparare ragioni economiche e vantaggio fiscale; dall’altro, ha denunciato motivazione apparente ai sensi dell’art. 36 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 132 c.p.c. per l’assenza di una reale confutazione delle ragioni dell’accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato la disciplina dell’abuso del diritto tributario: il giudice di merito aveva considerato sufficiente la presenza di una generica finalità imprenditoriale di ampliamento del mercato, senza verificare se la finalità fiscale fosse predominante e assorbente rispetto a quella extrafiscale, e aveva inoltre erroneamente escluso il vantaggio fiscale richiamando il reverse charge in termini non pertinenti rispetto alla società accertata. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini l’esistenza della condotta abusiva applicando i principi indicati dalla Cassazione e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 10 bis L. 212/2000

    Configura abuso del diritto le operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti; non vi è abuso se esistono valide ragioni extrafiscali non marginali. La Corte precisa che lo scopo economico non esclude l’abuso se quello fiscale è predominante e assorbente.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova: l’Amministrazione deve dimostrare il disegno elusivo e la manipolazione degli schemi negoziali; il contribuente deve allegare ragioni economiche alternative o concorrenti.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in connessione con la prova del disegno abusivo e degli indici di artificiosità dell’operazione.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato quale norma sulle presunzioni semplici, in connessione con la prova del disegno abusivo e degli indici di artificiosità dell’operazione.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato quale parametro costituzionale del dovere di concorrere alle spese pubbliche in ragione della capacità contributiva, posto a fondamento del divieto di abuso del diritto tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione per violazione e falsa applicazione di legge invocato dal ricorrente e ritenuto fondato.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro di impugnazione relativo al vizio di motivazione apparente dedotto con il secondo motivo, poi assorbito.

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza tributaria, la cui violazione è stata dedotta per motivazione meramente apparente.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il requisito del contenuto della sentenza e della motivazione, dedotto come violato per motivazione apparente.

  • art. 1, comma 5, d.lgs. 128/2015

    La disciplina dell’art. 10-bis è ritenuta applicabile anche alle operazioni anteriori, poiché alla data di entrata in vigore della norma non era ancora intervenuta la notifica dell’atto impositivo.

Massime di principio

  • In materia tributaria, costituisce abuso del diritto l’operazione che, pur formalmente conforme alla legge, sia priva di sostanza economica e sia costruita in modo da realizzare essenzialmente un vantaggio fiscale indebito; la presenza di un fine imprenditoriale o organizzativo non esclude l’abuso se tale fine è solo marginale rispetto a quello elusivo.
  • Ai fini dell’abuso del diritto, il giudice deve compiere un effettivo confronto tra la ragione economica addotta dal contribuente e il vantaggio fiscale perseguito, verificando se esistano valide ragioni extrafiscali non marginali e se l’operazione produca effetti significativi diversi dal risparmio d’imposta.
  • L’Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo e la manipolazione o alterazione degli schemi negoziali; il contribuente, a sua volta, deve allegare e dimostrare ragioni economiche alternative o concorrenti idonee a giustificare l’operazione.
  • La motivazione della decisione tributaria è apparente quando si limita a formule assertive o stereotipate, senza una reale valutazione degli elementi addotti dall’Ufficio e senza confutare le ragioni poste a base dell’accertamento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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