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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01265/2026 del 20/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per l'anno d'imposta 2005, con cui l'Ufficio ha disconosciuto costi per euro 1.975.000 e la correlata IVA per euro 395.000, recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA e irrogando sanzioni. Il costo contestato derivava da una fattura emessa nell'ambito di un rapporto tra due società del medesimo gruppo, riferita al cosiddetto "costo svalutazione linea bicchierino", cioè all'indennizzo corrisposto in relazione alla scelta di interrompere la produzione di una specifica linea di prodotti. La CTR ha confermato il rigetto del ricorso ritenendo il costo non inerente e non determinato, oltre a escludere la disapplicazione delle sanzioni per assenza di prova della buona fede. In cassazione la società ha dedotto: 1) nullità per motivazione apparente e violazione delle norme processuali sul contenuto della sentenza; 2) violazione delle norme sull'interpretazione del contratto e della disciplina della subfornitura, sostenendo che il giudice avesse, in sostanza, qualificato il rapporto come lavorazione per conto e mal interpretato la comune volontà delle parti; 3) violazione delle norme civilistiche e tributarie perché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto necessaria una base contrattuale specifica per la deducibilità; 4) violazione dell'art. 109 TUIR sulla non inerenza del costo; 5) omessa pronuncia e violazione della disciplina sanzionatoria, per avere la CTR respinto la domanda subordinata di non irrogazione delle sanzioni senza esaminare la dedotta assenza di danno erariale; 6) violazione dell'art. 156 c.p.c. per il preteso contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza di primo grado, che il giudice d'appello aveva ritenuto mero errore materiale. In memoria la ricorrente ha inoltre invocato lo ius superveniens del d.lgs. n. 158/2015 e il favor rei in materia di sanzioni IVA.

La decisione

La Corte ha esaminato tutti i motivi e li ha ritenuti infondati o inammissibili nella parte relativa al merito della ripresa a tassazione e alle censure processuali sulla motivazione; ha escluso la nullità per motivazione apparente, ha dichiarato inammissibili i motivi che colpivano solo l'inerenza senza censurare l'autonoma ratio della non determinazione del costo, ha respinto le doglianze sulle sanzioni nella parte in cui contestavano l'omessa pronuncia e il contrasto tra motivazione e dispositivo, qualificando quest'ultimo come errore materiale. Tuttavia, ha accolto la richiesta formulata in memoria sul tema sanzionatorio, ritenendo applicabile in concreto lo ius superveniens del d.lgs. n. 158/2015 secondo il principio del favor rei, con necessità di un nuovo esame del trattamento sanzionatorio da parte del giudice di merito. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia in diversa composizione, limitatamente al profilo sanzionatorio e alla liquidazione delle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla per error in procedendo, solo quando il testo non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; non basta un vizio di sintesi o insufficienza argomentativa.
  • Nel giudizio di legittimità la censura sulla motivazione è oggi ammissibile solo nei limiti del "minimo costituzionale": mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e incomprensibile.
  • In tema di deducibilità dei costi, l'inerenza va valutata in chiave qualitativa, in rapporto all'attività d'impresa, e non può essere esclusa per un mero giudizio di congruità del costo; per l'IVA rileva l'eventuale macroscopica antieconomicità come indizio dell'assenza di correlazione con l'attività.
  • Quando la sentenza fonda la decisione su una ratio autonoma e preliminare, la censura che colpisce solo una ratio concorrente è inammissibile se non investe anche il fondamento decisivo effettivamente posto a base del rigetto.
  • Non ricorre omessa pronuncia se la decisione di rigetto è incompatibile con la domanda o eccezione non espressamente esaminata, perché tale statuizione può risultare implicitamente contenuta nella soluzione adottata.
  • Il contrasto tra motivazione e dispositivo non integra necessariamente nullità della sentenza: se la volontà decisoria è comunque ricostruibile dal provvedimento nel suo complesso, il vizio è un errore materiale correggibile ex art. 287 c.p.c.
  • In materia di sanzioni tributarie, lo ius superveniens più favorevole può operare retroattivamente in forza del favor rei solo se il giudizio è ancora pendente e la parte interessata deduce in modo specifico l'applicabilità concreta del trattamento sanzionatorio più mite.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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