Cassazione Penale, Sentenza n. 29606/2026 del 05/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La difesa ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Bologna che aveva rigettato l'appello ex art. 310 c.p.p. avverso il diniego di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. L'imputato era stato sottoposto a misura cautelare per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per più episodi di acquisto, detenzione e cessione di cocaina. In primo grado, con rito abbreviato, era stato condannato a 12 anni di reclusione. Con il ricorso si lamentavano: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari e sull'inidoneità dei domiciliari con braccialetto elettronico, sostenendo che la sopravvenuta esclusione dell'aggravante mafiosa fosse un fatto nuovo rilevante, che l'uso in passato di sistemi di comunicazione criptata non potesse di per sé escludere i domiciliari e che il giudice non avesse valorizzato il lungo tempo già trascorso in custodia; 2) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sulla personalità dell'imputato e sulla proporzionalità della misura, perché il tribunale lo descriveva come mero partecipe ma al contempo come soggetto di massima pericolosità, senza adeguata verifica della possibilità di contenere il rischio con misura meno afflittiva.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il controllo di legittimità non consente una nuova valutazione delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della misura, ma solo la verifica della coerenza giuridica e della manifesta illogicità dell'ordinanza impugnata. Ha osservato che, nel caso concreto, il tribunale aveva correttamente valorizzato la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'idoneità della custodia in carcere per i reati contestati; la sola esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. era stata logicamente ritenuta marginale rispetto al residuo quadro accusatorio, che comprendeva l'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990 e numerosi episodi di traffico di cocaina di ingente rilievo, commessi in modo seriale e professionale. È stata ritenuta non illogica anche la valutazione dell'uso di sistemi criptati come indice di attitudine a eludere i controlli, così come l'affermazione che il mero decorso del tempo non basta, da solo, a giustificare la sostituzione della misura. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
disciplina l'appello avverso le ordinanze in materia cautelare personale; il Tribunale ha deciso sull'appello proposto contro il diniego di sostituzione della misura.
regola la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare; il giudice ha valutato l'istanza di sostituzione della custodia in carcere con i domiciliari.
nei reati rientranti nella previsione opera una presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia in carcere, salvo prova contraria.
norma generale sulle esigenze cautelari, ritenuta recessiva rispetto alla presunzione speciale di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.
l'esclusione di tale aggravante è stata considerata elemento nuovo ma di valenza marginale rispetto al quadro residuo.
art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, qualificata come reato grave e centrale ai fini cautelari.
artt. 73 e 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
detenzione, acquisto e cessione di cocaina in ingenti quantità e con aggravante di rilevante gravità; sono stati valorizzati ai fini della pericolosità e della permanenza della misura.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- In materia cautelare, il giudizio di legittimità non consente una rivalutazione del merito delle esigenze cautelari o dell'adeguatezza della misura, ma solo il controllo sulla presenza di una motivazione giuridicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Quando la misura riguarda reati per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p., la permanenza della custodia in carcere può essere esclusa solo da elementi nuovi concretamente idonei a superare la presunzione stessa; la mera allegazione di circostanze favorevoli non è sufficiente se il quadro gravemente indiziante resta intatto.
- In sede di appello contro il diniego di revoca o sostituzione della misura cautelare, il giudice non deve riesaminare integralmente i presupposti originari della cautela, ma verificare se i fatti nuovi dedotti incidano apprezzabilmente sul quadro probatorio o sulle esigenze cautelari.
- L'esclusione di una singola aggravante non comporta automaticamente la caducazione della misura cautelare, se permangono contestazioni gravi e autonome che giustificano la persistenza del pericolo.
- L'uso di strumenti di comunicazione criptata e la dimostrata familiarità con tecnologie idonee a eludere i controlli possono essere valorizzati come indici di spiccata propensione a sottrarsi alla sorveglianza cautelare e a rendere inadeguate misure meno afflittive.
- Il decorso del tempo in custodia cautelare non è, di per sé, elemento sufficiente per la sostituzione della misura, se non è accompagnato da circostanze ulteriori che incidano positivamente sulla valutazione delle esigenze cautelari.
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