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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34626/2021 del 16/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Il lavoratore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per euro 3.466,66 a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima, per l'attività svolta alle dipendenze di una società appaltatrice presso lo scalo di San Lorenzo per conto della committente. Il Tribunale, accogliendo l'opposizione della società committente, revocava il decreto; la Corte d'appello confermava, ritenendo inapplicabile l'art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 perché l'appalto era commissionato da una pubblica amministrazione e reputando non dimostrato, per mancata allegazione del contratto di appalto, il titolo utile a fondare la pretesa. Il ricorrente per cassazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 416, 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse errato nella valutazione delle prove e nella ricostruzione del rapporto lavorativo, oltre che nell'apprezzamento della documentazione mancante e della tempestività della procedura disciplinare.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti già accertati dai giudici di primo e secondo grado. Ha inoltre osservato che, trattandosi di "doppia conforme", non era deducibile il vizio motivazionale nei termini invocati, e che le doglianze sugli artt. 115 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. non integravano un errore di diritto, ma contestavano impropriamente la valutazione del materiale istruttorio e la ricostruzione della vicenda. La parte ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente dedotto come violazione di legge è inammissibile se, in sostanza, mira a ottenere una rivalutazione dei fatti di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 348-ter c.p.c., ultimo comma

    il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non è deducibile in cassazione contro la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado nei medesimi termini di fatto (doppia conforme).

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio fuori dai limiti legali, non per la mera diversa valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice disattende prove legali o attribuisce valore di piena prova a elementi soggetti a prudente apprezzamento, non quando si contesti la valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 2697 c.c.

    la violazione sussiste solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, la ricostruzione dei fatti.

  • art. 29 d.lgs. n. 276 del 2003

    la Corte d'appello lo aveva ritenuto inapplicabile alla specie perché l'appalto era commissionato da una pubblica amministrazione; la Cassazione non entra nel merito della questione per inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in relazione al raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • In cassazione, una censura formalmente qualificata come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, sollecita una nuova valutazione dei fatti e delle prove compiuta dai giudici di merito.
  • Nel giudizio di legittimità, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio; occorre allegare l'utilizzo di prove non introdotte in causa, l'uso illegittimo di prove d'ufficio o l'attribuzione errata del regime di prova legale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice ripartisce l'onere della prova in modo erroneo tra le parti; non quando la doglianza si risolva in una diversa lettura del fatto controverso.
  • In presenza di "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il fatto storico è stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e secondo grado.
  • Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; in difetto, le censure sono inammissibili.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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