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Sentenza

Sentenza del 05/03/2025 n. 5914 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il diniego, notificato il 4 dicembre 2009, della riduzione alla metà dell’IRPEG prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 601/1973 per i periodi d’imposta 1994-1998. La Fondazione aveva dichiarato i relativi crediti; la CTP aveva accolto il ricorso e la CTR aveva rigettato l’appello dell’Agenzia, ritenendo sufficiente la destinazione degli utili a finalità sociali e reputando provata l’assenza di attività imprenditoriale. L’Agenzia ha proposto sei motivi: giudicato esterno formatosi su annualità diverse; omesso esame di fatti decisivi; errata interpretazione dell’art. 6 e dei principi UE sugli aiuti di Stato; inversione dell’onere della prova; violazione delle regole di valutazione delle prove; omesso esame della dedotta esistenza di patti parasociali. La Fondazione ha proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che il credito si fosse consolidato per il decorso dei termini degli artt. 36-bis e 43 del D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Cassazione ha respinto il primo motivo dell’Agenzia: il giudicato relativo ad altri anni d’imposta non vincola, perché il diritto all’agevolazione dipende dall’attività concretamente svolta in ciascun periodo. Ha accolto congiuntamente gli altri motivi principali: la CTR aveva valutato soprattutto la destinazione dei dividendi, senza verificare adeguatamente né l’effettiva attività sociale svolta dalla Fondazione né l’assenza di gestione o influenza, anche indiretta, sulla banca. Per le fondazioni bancarie del periodo considerato opera una presunzione di finalità gestionale, superabile dal contribuente con prova positiva, anche documentale, dell’assenza di partecipazioni o poteri determinanti e del concreto svolgimento di una delle attività sociali specificamente previste dall’art. 6; la mera erogazione di risorse a progetti sociali non basta. La CTR dovrà inoltre valutare la documentazione sul possibile patto di sindacato, che può consentire controllo o influenza anche senza una partecipazione maggioritaria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in conformità al principio delle Sezioni Unite secondo cui i termini di controllo non consolidano, per il solo decorso, un credito chiesto a rimborso; le questioni di legittimità costituzionale prospettate sono state ritenute manifestamente infondate. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Per il ricorso incidentale sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto. Decisione del 5 febbraio 2025, depositata il 5 marzo 2025.

Norme richiamate

  • Art. 6 del D.P.R. n. 601/1973

    Ma occorre che l'ente svolga in concreto una delle attività indicate dalla disposizione, e sopra appena elencate. In altri termini la natura in esame va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale, considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale, comunque, sul fine dichiarato.

    La riduzione d’imposta non spetta per il solo status di fondazione o per la previsione statutaria di scopi sociali, né basta destinare a tali scopi i proventi. Occorre provare che l’ente svolga concretamente una delle attività specificamente contemplate dalla norma; per una fondazione bancaria, tale verifica si aggiunge alla prova dell’assenza di gestione o controllo, diretto o indiretto, dell’impresa bancaria.

  • Art. 2697 c.c.

    La corretta sussunzione della fattispecie nella norma in commento richiede dunque da parte del giudice del merito, in caso di controversia circa la spettanza dell'agevolazione e in particolare della ricorrenza dei relativi presupposti nei confronti di un ente tra quelli sopra descritti, di porre in capo all'ente contribuente stesso l'onere della prova circa il perseguimento della finalità sociale.

    L’onere di dimostrare i presupposti dell’agevolazione grava sulla fondazione che la invoca, anche perché il giudizio riguarda un credito fiscale richiesto a rimborso. La prova deve riguardare sia l’assenza di gestione o influenza determinante sulla banca sia l’effettivo svolgimento di attività sociali ammesse.

  • Art. 12, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 356/1990

    La suddetta presunzione, soprattutto nel caso degli enti non lucrativi di cui alla c.d. riforma Amato, tra cui quello oggetto di causa (poiché, si ripete, la controversia ha ad oggetto il periodo 1994-98), affonda le sue radici nel fatto che le altre finalità (diverse dalla gestione dell'azienda) da essi perseguite e da enunciare nello statuto, consistenti in "fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della istruzione, dell'arte e della sanità"; od anche nel mantenimento delle "originarie finalità di assistenza e di tutela delle categorie sociali più deboli" (D.Lgs. n. 356 del 1990, art. 12, comma 1, lett. a)) - sono da ritenere secondarie (e neppure obbligatorie).

    Per gli enti della riforma Amato, nel periodo in esame, la gestione dell’azienda bancaria costituisce la finalità istituzionale di riferimento; le ulteriori finalità sociali o culturali sono secondarie e non fanno presumere, da sole, il diritto all’agevolazione.

  • Art. 20 del T.U.B.

    Trattasi invero di elementi che devono tutti risultare da documentazione formale e contabile, sia della fondazione che a maggior ragione dell'impresa bancaria, e patti consimili sono sottoposti agli obblighi di comunicazione di cui all'art. 20 T.U.B.

    La possibile influenza sulla gestione bancaria e l’esistenza di accordi tra azionisti possono essere accertate attraverso documentazione formale e contabile; i patti rilevanti sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dalla disposizione.

  • Artt. 87 e 88 del Trattato CE

    L'esclusività così richiesta non può che passare attraverso la relativa prova positiva, così come sopra delineata, e solo così si giustifica il beneficio senza che lo stesso costituisca - appunto - aiuto di stato.

    Il beneficio fiscale è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se l’ente prova che non partecipa alla gestione di un’impresa bancaria e svolge effettivamente, in via esclusiva o prevalente secondo i requisiti applicabili, attività sociali e non attività economica d’impresa.

  • Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973

    Circa il diritto di difesa esso non ha interferenze con la vicenda, poiché non si tratta di precludere il diritto ad agire o resistere, appunto garantito, proprio in caso di istanza di rimborso (espressa o contenuta nella dichiarazione), dal sistema del silenzio-rifiuto, ovvero dal provvedimento di diniego.

    Il decorso dei termini di controllo della dichiarazione non consolida automaticamente il credito indicato dal contribuente e richiesto a rimborso. Il contribuente conserva la tutela attraverso il sistema del silenzio-rifiuto o l’impugnazione del diniego.

  • Art. 43 del D.P.R. n. 600/1973

    Circa il diritto di difesa esso non ha interferenze con la vicenda, poiché non si tratta di precludere il diritto ad agire o resistere, appunto garantito, proprio in caso di istanza di rimborso (espressa o contenuta nella dichiarazione), dal sistema del silenzio-rifiuto, ovvero dal provvedimento di diniego.

    Il termine previsto per l’attività di accertamento non rende, per il solo fatto del suo decorso, certo e dovuto un credito chiesto a rimborso; la controversia sul credito resta tutelabile con i rimedi previsti per il silenzio-rifiuto o per il diniego.

  • Art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Il ricorso incidentale è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme all’orientamento consolidato della Cassazione e il ricorso non offre elementi per modificarlo; la Corte ha applicato tale regola alla questione del mancato consolidamento del credito da rimborso per il solo decorso dei termini.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, ricorrendone i presupposti processuali, è dovuto un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione; nel caso concreto la statuizione riguarda il ricorso incidentale e opera se dovuto.

Massime di principio

  • Per ottenere un’agevolazione fiscale legata a finalità sociali non basta che lo statuto indichi tali scopi o che l’ente devolva a essi gli utili: occorre dimostrare l’attività concretamente svolta e la sua corrispondenza ai requisiti specifici della norma agevolativa.
  • Per le fondazioni bancarie e gli enti originati dalla riforma Amato, la detenzione di partecipazioni bancarie rilevanti comporta una presunzione di finalità gestionale. Spetta all’ente fornire prova positiva dell’assenza di controllo o influenza, anche indiretta, e dell’effettivo svolgimento dell’attività sociale richiesta.
  • Il controllo di una società può derivare anche da patti parasociali, accordi di sindacato o altri poteri di influenza: la quota azionaria minoritaria, considerata isolatamente, non esclude necessariamente la gestione o il controllo.
  • La destinazione di dividendi a progetti meritori è un elemento necessario ma non sufficiente per l’agevolazione: va distinta la destinazione dei redditi dall’attività propria dell’ente che li percepisce.
  • Il diritto al rimborso indicato in dichiarazione non diventa automaticamente certo per il solo decorso dei termini di controllo o accertamento. Occorre che il credito sussista secondo la legge; il diniego o il silenzio possono essere contestati con gli strumenti processuali previsti.
  • Il giudicato relativo a una diversa annualità fiscale, di regola, non determina la spettanza dell’agevolazione per gli anni successivi o precedenti quando il requisito dipende dall’attività concretamente svolta in ciascun periodo.

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