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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19/2020 del 03/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (Ministero)

La controversia

L’avvocato aveva assistito una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio civile conclusosi con la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 3.500,00, con distrazione in favore dello Stato, di cui Euro 2.090,00 per onorari, oltre spese generali e accessori. Con decreto del 13 febbraio 2015 il Tribunale di Sciacca liquidava al difensore Euro 1.500,00, oltre accessori; l’opposizione proposta ai sensi degli artt. 84 e 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 veniva rigettata con ordinanza del 25 agosto 2015. L’avvocato ricorreva per cassazione articolando tre motivi. Con i primi due denunciava la violazione dell’art. 130 del D.P.R. n. 115 del 2002 e il vizio di motivazione: sosteneva che la liquidazione operata nel giudizio di merito era già inferiore ai compensi indicati nella nota specifica, pari a Euro 14.767,00, e che il successivo decreto aveva applicato un’ulteriore decurtazione, sicché l’erario avrebbe riscosso dal soccombente più di quanto corrisposto al difensore. Chiedeva pertanto la coincidenza tra l’importo posto a carico del soccombente e quello liquidato al difensore. Contestava inoltre la motivazione relativa ai maggiori oneri sostenuti dallo Stato e la condanna alle spese pronunciata dal Tribunale. Con il terzo motivo denunciava la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione alla condanna alle spese dell’opposizione.

La decisione

La Corte rigetta tutti e tre i motivi. I primi due sono infondati: il difensore può contestare il decreto di liquidazione soltanto deducendo la violazione dei criteri e dei limiti stabiliti dal D.P.R. n. 115 del 2002, e non può ottenere che il proprio compenso coincida necessariamente con le spese liquidate a carico del soccombente. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto in modo specifico che la liquidazione di Euro 3.500,00 nel giudizio di merito o quella di Euro 1.500,00 nel decreto violassero i minimi tariffari o le altre prescrizioni applicabili; le allegazioni erano inoltre generiche quanto al valore della controversia e alle attività difensive svolte. La differenza tra le somme liquidate può essere fatta valere dalla parte soccombente, che è quella eventualmente pregiudicata, non dal difensore. Il secondo motivo non dimostrava un’anomalia motivazionale rilevante ai sensi dell’art. 132 c.p.c. Il terzo motivo è infondato perché si limitava a sollecitare una diversa regolazione delle spese quale conseguenza dell’auspicato accoglimento dei precedenti motivi, senza censurare autonomamente l’applicazione dell’art. 91 c.p.c. La Corte non dispone sulle spese del giudizio di cassazione, poiché l’Amministrazione non ha svolto attività difensiva, e dichiara sussistenti i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 82, comma 2, D.P.R. n. 115 del 2002

    In tal senso, va ricordato che a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, comma 2, l’onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall’autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell’impegno professionale, in relazione all’incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

    Il compenso del difensore ammesso al patrocinio è determinato con decreto secondo la tariffa professionale e i criteri normativi indicati; il difensore può contestare la liquidazione quando non rispetti tali criteri e limiti.

  • art. 130 D.P.R. n. 115 del 2002

    Il successivo art. 130, contenente disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, prescrive che gli importi spettanti al difensore, all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà.

    Nel patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti civili, gli importi spettanti al difensore sono ridotti della metà; la liquidazione non può eludere tale prescrizione per adeguarsi all’importo posto a carico della parte soccombente.

  • art. 133 D.P.R. n. 115 del 2002

    Infine l’art. 133 prevede che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente, non ammessa al patrocinio, la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa, deve disporre che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

    Quando la parte ammessa al patrocinio vince la causa, il pagamento delle spese processuali posto a carico del soccombente è disposto in favore dello Stato; l’importo di tale condanna non determina automaticamente il compenso dovuto al difensore.

  • art. 91 c.p.c.

    Nel caso in cui detto decreto abbia riconosciuto somme inferiori a quelle liquidate in sentenza ai sensi dell’art. 91 c.p.c., legittimata a dolersi è esclusivamente la parte soccombente in giudizio, poichè “presupposto e finalità della rifusione delle spese di lite sono il rendere indenne la controparte delle spese effettivamente sostenute in ragione del processo, ma solo di quelle, esulando del tutto alcuna finalità “punitiva” del tipo di quella ora prevista dall’art. 96 c.p.c., u.c., (cfr. Cass. pen. 46537/2011; Cass. 22017/2018).

    La condanna alle spese mira a rimborsare le spese effettivamente sostenute e non ha finalità punitiva. Se le spese poste a carico del soccombente superano quanto liquidato al difensore della parte ammessa al patrocinio, è il soccombente, e non il difensore, a poter contestare la differenza.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    In disparte l’ammissibilità della denunzia di illogicità e contraddittorietà della motivazione alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non palesando il ragionamento del giudice di merito i connotati di anomalia che secondo la giurisprudenza di questa Corte permettono di riscontrare un’abnormità nella motivazione tale da incidere sulla stessa validità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui è necessario che ricorra una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ovvero una “motivazione apparente”, o ancora un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ed una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), le critiche si risolvono nella riproposizione a questa Corte della questione relativa alla necessità o meno di una corrispondenza tra gli importi liquidati in sentenza a carico del soccombente, e con sostanziale distrazione in favore dello Stato, e quelli invece oggetto del separato decreto di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

    La censura di vizio motivazionale rileva ai sensi dell’art. 132 c.p.c. solo in presenza delle anomalie radicali indicate dalla giurisprudenza richiamata; il mero dissenso sulla soluzione adottata o una critica di insufficienza della motivazione non sono sufficienti.

  • art. 84 D.P.R. n. 115 del 2002

    Solo la violazione delle disposizioni poste dal D.P.R. n. 115 del 2002 per la corretta liquidazione delle competenze in favore del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato può essere posta a fondamento del ricorso del difensore, che non ha quindi motivo di dolersi dell’eventuale differenza tra l’importo liquidatogli e quello invece posto a carico del soccombente (essendo invece quest’ultimo l’unico ad essere effettivamente pregiudicato da tale differenza).

    La tutela impugnatoria del difensore riguarda la corretta liquidazione delle proprie competenze secondo il testo unico, non la corrispondenza tra tale liquidazione e le spese poste a carico del soccombente.

  • art. 170 D.P.R. n. 115 del 2002

    Solo la violazione delle disposizioni poste dal D.P.R. n. 115 del 2002 per la corretta liquidazione delle competenze in favore del difensore del soggetto ammesso al patrocinio a spese dello stato può essere posta a fondamento del ricorso del difensore, che non ha quindi motivo di dolersi dell’eventuale differenza tra l’importo liquidatogli e quello invece posto a carico del soccombente (essendo invece quest’ultimo l’unico ad essere effettivamente pregiudicato da tale differenza).

    Nell’opposizione alla liquidazione, il difensore può dedurre la violazione delle regole che determinano le sue competenze; la sola difformità rispetto alla condanna alle spese pronunciata nel giudizio di merito non fonda la sua opposizione.

  • art. 375 c.p.c.

    La causa, inizialmente fissata per la trattazione dinanzi alla VI sezione civile, con ordinanza interlocutoria n. 1977/2017 del 25 gennaio 2017 è stata rimessa alla pubblica udienza, non essendosi ravvisate le condizioni di cui all’art. 375 c.p.c.

    La Corte ha disposto la trattazione in pubblica udienza perché non ricorrevano le condizioni per la definizione nelle forme previste dall’art. 375 c.p.c.; la norma ha rilievo processuale, senza costituire il fondamento della decisione sul merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    In disparte l’ammissibilità della denunzia di illogicità e contraddittorietà della motivazione alla luce del novellato testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, non palesando il ragionamento del giudice di merito i connotati di anomalia che secondo la giurisprudenza di questa Corte permettono di riscontrare un’abnormità nella motivazione tale da incidere sulla stessa validità ai sensi dell’art. 132 c.p.c., n. 4 (cfr. Cass. S.U. n. 8053/2014, secondo cui è necessario che ricorra una “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, ovvero una “motivazione apparente”, o ancora un “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” ed una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione), le critiche si risolvono nella riproposizione a questa Corte della questione relativa alla necessità o meno di una corrispondenza tra gli importi liquidati in sentenza a carico del soccombente, e con sostanziale distrazione in favore dello Stato, e quelli invece oggetto del separato decreto di liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

    La censura di illogicità o contraddittorietà deve confrontarsi con il perimetro del vizio motivazionale previsto dal testo applicabile dell’art. 360 c.p.c.; nel caso concreto la critica non ha evidenziato un’anomalia motivazionale decisiva.

  • art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

    La disposizione ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico sulle spese di giustizia, in base al quale, ricorrendone i presupposti a seguito del rigetto, è dovuto l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel patrocinio a spese dello Stato in materia civile, il compenso del difensore è liquidato autonomamente secondo i criteri e i limiti del D.P.R. n. 115 del 2002, compresa la riduzione prevista dall’art. 130; non sussiste un obbligo di far coincidere tale importo con le spese poste a carico della parte soccombente ai sensi dell’art. 133.
  • Il difensore della parte ammessa al patrocinio può impugnare la liquidazione deducendo la violazione delle disposizioni che regolano la determinazione delle sue competenze; la mera differenza tra il compenso liquidato e le spese poste a carico del soccombente non gli attribuisce titolo per ottenere un importo maggiore.
  • Se le spese poste a carico del soccombente superano quelle liquidate al difensore della parte ammessa al patrocinio, la contestazione della differenza spetta alla parte soccombente, che è il soggetto eventualmente pregiudicato; la rifusione delle spese processuali ha funzione restitutoria delle spese effettivamente sostenute, non punitiva.
  • La censura di anomalia motivazionale ex art. 132 c.p.c. richiede un difetto radicale, quale l’assenza materiale di motivazione, la motivazione apparente, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione obiettivamente incomprensibile; non basta il semplice dissenso sulla soluzione adottata o la dedotta insufficienza della motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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