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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30213/2024 del 22/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società che aveva erogato prestazioni sanitarie di radiologia e medicina nucleare in favore del servizio sanitario locale otteneva in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 6.232,51 relativo a prestazioni svolte nel novembre 2005. La ASL proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, il superamento del tetto di spesa e l’assenza di un valido accordo scritto; l’opposizione veniva respinta dal Tribunale ma accolta in appello, con revoca del decreto ingiuntivo, sul rilievo della mancanza di accordo scritto necessario per l’obbligazione di pagamento. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: sosteneva che la ASL, avendo autonomia imprenditoriale, avrebbe potuto contrarre anche per facta concludentia; che la forma scritta non sarebbe stata necessaria o comunque avrebbe potuto risultare da atti scritti non contestuali; che la disciplina invocata dalla Corte d’appello non sarebbe applicabile alle prestazioni del 2005; che la continuità con il precedente regime di convenzionamento avrebbe supplito al contratto; e che era illegittima la decisione di proporre opposizione senza specifica autorizzazione del direttore generale o senza le motivazioni interne previste dalla normativa regionale e statale. Prima della decisione la ricorrente ha però rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di voler rinunciare alla luce degli orientamenti di legittimità consolidatisi sulla necessità della forma scritta degli accordi per l’erogazione di prestazioni sanitarie nel SSN. La ASL non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia rituale, condannando la ricorrente alle spese di cassazione; ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’estinzione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dalla norma.

La decisione

Il processo di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia ex art. 390-391 c.p.c., poiché la rinuncia è stata notificata prima dell’adunanza camerale e la controparte non vi ha aderito. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della ASL, ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esonero dalle spese e non applicabile il raddoppio del contributo unificato, perché tale previsione riguarda solo inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell’impugnazione, non anche l’estinzione per rinuncia.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dalla ricorrente quale norma sulla valutazione della prova e dei fatti non contestati

  • art. 345 c.p.c.

    invocato per sostenere l’inammissibilità in appello di questioni nuove

  • art. 3 d.lgs. 502/1992

    invocato per sostenere l’autonomia imprenditoriale delle ASL e la conseguente possibilità di operare con schemi privatistici

  • art. 6, comma 6, L. 724/1994

    richiamato dalla ricorrente in relazione al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento

  • artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992

    richiamati per la disciplina dei rapporti tra struttura accreditata e ASL e per la necessità di accordi scritti

  • art. 18, comma 9, L.R. Campania n. 32/1994

    invocato dalla ricorrente quanto ai poteri di decisione e autorizzazione del direttore generale della ASL

  • art. 3, comma 6, d.lgs. 502/1992

    invocato per l’obbligo di motivare lo scostamento dal parere del direttore amministrativo o sanitario

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale

  • artt. 390-391 c.p.c.

    base normativa della declaratoria di estinzione del processo per rinuncia

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia

  • D.L. 112/2008

    richiamato solo nella prospettazione del motivo relativo alla decorrenza temporale della disciplina dell’art. 8-quinquies

  • L. 833/1978

    richiamata come regime precedente di convenzionamento delle strutture sanitarie

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata prima dell’adunanza o dell’udienza e non accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo, con condanna del rinunciante alle spese salvo adesione della controparte o diverso titolo processuale.
  • Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, perché la disciplina riguarda solo i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’impugnazione.
  • Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e ASL, la pretesa al pagamento delle prestazioni erogate presuppone la verifica del titolo negoziale e della disciplina speciale applicabile; la controversia, tuttavia, resta definita in rito se il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione.
  • Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso dopo la formazione di orientamenti di legittimità contrari alla propria tesi, la Corte può limitarsi a dichiarare l’estinzione senza esaminare i motivi di merito, ferma la regolazione delle spese secondo soccombenza processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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