Cassazione Civile, Ordinanza n. 30213/2024 del 22/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una società che aveva erogato prestazioni sanitarie di radiologia e medicina nucleare in favore del servizio sanitario locale otteneva in primo grado un decreto ingiuntivo per il pagamento di euro 6.232,51 relativo a prestazioni svolte nel novembre 2005. La ASL proponeva opposizione deducendo, tra l'altro, il superamento del tetto di spesa e l’assenza di un valido accordo scritto; l’opposizione veniva respinta dal Tribunale ma accolta in appello, con revoca del decreto ingiuntivo, sul rilievo della mancanza di accordo scritto necessario per l’obbligazione di pagamento. La società ricorreva per cassazione con cinque motivi: sosteneva che la ASL, avendo autonomia imprenditoriale, avrebbe potuto contrarre anche per facta concludentia; che la forma scritta non sarebbe stata necessaria o comunque avrebbe potuto risultare da atti scritti non contestuali; che la disciplina invocata dalla Corte d’appello non sarebbe applicabile alle prestazioni del 2005; che la continuità con il precedente regime di convenzionamento avrebbe supplito al contratto; e che era illegittima la decisione di proporre opposizione senza specifica autorizzazione del direttore generale o senza le motivazioni interne previste dalla normativa regionale e statale. Prima della decisione la ricorrente ha però rinunciato al ricorso per cassazione, dichiarando di voler rinunciare alla luce degli orientamenti di legittimità consolidatisi sulla necessità della forma scritta degli accordi per l’erogazione di prestazioni sanitarie nel SSN. La ASL non ha aderito alla rinuncia. La Corte ha quindi dichiarato estinto il processo per rinuncia rituale, condannando la ricorrente alle spese di cassazione; ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché l’estinzione per rinuncia non rientra tra i casi previsti dalla norma.
La decisione
Il processo di cassazione è stato dichiarato estinto per intervenuta rinuncia ex art. 390-391 c.p.c., poiché la rinuncia è stata notificata prima dell’adunanza camerale e la controparte non vi ha aderito. La Corte ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della ASL, ritenendo non sussistenti i presupposti per l’esonero dalle spese e non applicabile il raddoppio del contributo unificato, perché tale previsione riguarda solo inammissibilità, improcedibilità o rigetto nel merito dell’impugnazione, non anche l’estinzione per rinuncia.
Norme richiamate
richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge
invocato dalla ricorrente quale norma sulla valutazione della prova e dei fatti non contestati
invocato per sostenere l’inammissibilità in appello di questioni nuove
invocato per sostenere l’autonomia imprenditoriale delle ASL e la conseguente possibilità di operare con schemi privatistici
richiamato dalla ricorrente in relazione al passaggio dal regime di convenzionamento a quello di accreditamento
artt. 8-quater e 8-quinquies d.lgs. 502/1992
richiamati per la disciplina dei rapporti tra struttura accreditata e ASL e per la necessità di accordi scritti
art. 18, comma 9, L.R. Campania n. 32/1994
invocato dalla ricorrente quanto ai poteri di decisione e autorizzazione del direttore generale della ASL
art. 3, comma 6, d.lgs. 502/1992
invocato per l’obbligo di motivare lo scostamento dal parere del direttore amministrativo o sanitario
la rinuncia al ricorso è stata ritenuta rituale perché intervenuta prima dell’adunanza camerale
base normativa della declaratoria di estinzione del processo per rinuncia
ritenuto non applicabile il raddoppio del contributo unificato in caso di estinzione per rinuncia
richiamato solo nella prospettazione del motivo relativo alla decorrenza temporale della disciplina dell’art. 8-quinquies
richiamata come regime precedente di convenzionamento delle strutture sanitarie
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la rinuncia al ricorso notificata prima dell’adunanza o dell’udienza e non accettata dalla controparte determina l’estinzione del processo, con condanna del rinunciante alle spese salvo adesione della controparte o diverso titolo processuale.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia del ricorrente, perché la disciplina riguarda solo i casi di inammissibilità, improcedibilità o rigetto dell’impugnazione.
- Nei rapporti tra struttura sanitaria privata e ASL, la pretesa al pagamento delle prestazioni erogate presuppone la verifica del titolo negoziale e della disciplina speciale applicabile; la controversia, tuttavia, resta definita in rito se il ricorso viene validamente rinunciato prima della decisione.
- Quando la parte ricorrente rinuncia al ricorso dopo la formazione di orientamenti di legittimità contrari alla propria tesi, la Corte può limitarsi a dichiarare l’estinzione senza esaminare i motivi di merito, ferma la regolazione delle spese secondo soccombenza processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30116/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30117/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30124/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30125/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30127/2024 del 22/11/2024
- ordinanza_civile · 22 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 30129/2024 del 22/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →