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Legge

L.R. Calabria 38/2001

Nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo

Normativa regionaleL.R. Calabria 38/2001Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge calabrese disciplina assetto, costituzione, organi, funzioni, controlli e finanziamento dei Consorzi per lo sviluppo industriale, con regole su piani, bilanci, opere e aree produttive. È stata però integralmente abrogata dalla l.r. 29 marzo 2024, n. 16, quindi oggi ha solo rilievo storico.

Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale in Calabria

Disciplina dei Consorzi per lo sviluppo industriale in Calabria

La legge regionale definiva il nuovo regime giuridico dei Consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale in Calabria, poi denominati unitariamente “Consorzi per lo sviluppo industriale”. La disciplina è stata integralmente abrogata dalla l.r. 29 marzo 2024, n. 16, e oggi ha rilievo sostanzialmente storico.

Oggetto e ambito territoriale

La legge era finalizzata a regolare assetto, costituzione e funzionamento dei Consorzi, in attuazione della normativa statale richiamata. L’ambito di competenza del singolo Consorzio coincideva, di norma, con il territorio della provincia di appartenenza.

Natura giuridica e partecipazione

I Consorzi erano qualificati come enti pubblici economici, costituiti per promuovere l’industrializzazione e l’insediamento di attività produttive. Operavano anche come strumenti della Regione per la promozione industriale, secondo indirizzo, coordinamento e controllo della Giunta regionale. Potevano partecipare Regione, Comuni, Province, comunità montane, Camere di commercio, altri enti e istituti pubblici, associazioni d’imprenditori, istituti di credito, imprese, consorzi di imprese e altri soggetti interessati operanti nelle aree di pertinenza.

Organi consortili e durata

Gli organi previsti erano:

  • Assemblea generale;
  • Comitato direttivo;
  • Presidente;
  • Collegio dei revisori dei conti.

La durata in carica era di cinque anni per Assemblea generale e Comitato direttivo, con possibilità di una sola rielezione, e di tre anni per il Collegio dei revisori. Restavano ferme le cause di incompatibilità previste dalla normativa nazionale e regionale.

Statuto, organizzazione interna e personale

Lo statuto disciplinava organizzazione e funzionamento dei Consorzi e doveva indicare, tra l’altro:

  • fondo di dotazione iniziale e criteri dei conferimenti;
  • requisiti e modalità di ammissione dei nuovi partecipanti;
  • criteri per l’esercizio delle funzioni attribuite o delegate;
  • composizione, funzionamento, nomina e rinnovo degli organi;
  • competenze dei singoli organi;
  • criteri per il ripiano dei disavanzi.

Lo statuto e le sue modifiche erano adottati dall’Assemblea generale e approvati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione conforme della Giunta regionale. La disciplina organizzativa interna demandava al regolamento del personale l’individuazione delle funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative da svolgere da dirigenti e dipendenti.

Competenze dell’Assemblea generale

L’Assemblea generale, composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati, aveva competenza sugli atti fondamentali, tra cui:

  • adozione e modifica dello statuto;
  • elezione del Comitato direttivo;
  • ammissione e decadenza dei consorziati;
  • determinazione delle quote e dei contributi per il ripiano di disavanzi;
  • proposta di nuove funzioni affidate al Consorzio;
  • determinazione delle indennità e dei gettoni di presenza;
  • approvazione del Piano economico-finanziario entro il 31 ottobre e del bilancio di esercizio entro il 30 aprile, prorogabile eccezionalmente al 30 giugno;
  • deliberazione sulla contrazione di mutui;
  • adozione degli strumenti urbanistici di competenza.

Comitato direttivo, Presidente e Direttore

Il Comitato direttivo era presieduto dal Presidente del Consorzio ed era composto da tre membri, uno dei quali nominato dal Presidente della Giunta regionale. Il Comitato gestiva gli atti di amministrazione non riservati agli altri organi e, in particolare:

  • approvava i regolamenti di funzionamento e dei servizi;
  • disciplinava ordinamento degli uffici, servizi e piante organiche;
  • approvava la proposta di PEF e, sulla base degli indirizzi assembleari, gli accordi di programma;
  • determinava il trattamento giuridico ed economico del personale;
  • approvava i regolamenti per cedere immobili alle imprese;
  • nominava il Direttore generale, preferibilmente tra il proprio personale dirigenziale laureato, altrimenti tramite incarico esterno a termine con procedure pubbliche e requisiti di esperienza specifici.

Il Presidente era eletto dall’Assemblea a scrutinio segreto, con maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dalla terza votazione, a maggioranza semplice; aveva la rappresentanza legale del Consorzio. Il Direttore aveva la responsabilità gestionale e tutti i compiti non riservati agli organi consortili, compresi gli atti verso l’esterno.

Collegio dei revisori, controlli e vigilanza

Il Collegio dei revisori era composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti iscritti all’albo previsto dalla normativa richiamata; era eletto dal Consiglio regionale e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Il controllo interno spettava al Collegio dei revisori. La vigilanza sull’attività dei Consorzi spettava al Presidente della Regione, anche tramite informazioni del Collegio, con possibilità di disporre ispezioni. In caso di perdite d’esercizio pari a due volte il fondo consortile o di gravi irregolarità amministrative, il Presidente disponeva lo scioglimento degli organi elettivi e la nomina di un commissario straordinario. Era inoltre prevista la nomina di un commissario straordinario di liquidazione quando fosse maturata la scadenza statutaria senza formale proroga dell’ente nei modi previsti dalla normativa richiamata.

Programmi di attività e procedura di approvazione

I Consorzi operavano sulla base di programmi quinquennali di attività e organizzazione, coerenti con gli indirizzi regionali. I programmi dovevano essere approvati dall’Assemblea entro 180 giorni dall’insediamento e trasmessi alla Regione entro 10 giorni. Dovevano indicare azioni di promozione produttiva, risorse finanziarie, misure organizzative e, se del caso, costituzione o partecipazione a società o consorzi per la gestione di servizi e assistenza alle imprese.

La Regione indiceva entro 30 giorni una conferenza di servizi con soggetti pubblici e privati interessati; la Giunta regionale approvava i programmi entro 60 giorni dalla conferenza, con effetto di silenzio-assenso in caso di inerzia.

Bilanci, piano economico-finanziario e controlli regionali

Il bilancio doveva consentire la lettura per programmi, obiettivi e interventi. Ogni anno i Consorzi dovevano predisporre e approvare entro il 31 ottobre il piano economico-finanziario per l’esercizio successivo e trasmetterlo alla Giunta regionale entro 10 giorni. La Regione esercitava il controllo sul PEF entro 30 giorni dal ricevimento, con una possibile sospensione per richiesta di chiarimenti, dopo la quale la Giunta si pronunciava definitivamente entro ulteriori 30 giorni.

Il PEF e il bilancio approvati dal Comitato direttivo dovevano essere trasmessi ai soci almeno 20 giorni prima dell’assemblea, previsione poi soppressa dalla modifica del 2012 richiamata nel testo consolidato.

Funzioni istituzionali dei Consorzi

I Consorzi svolgevano un insieme ampio di attività di promozione e sviluppo industriale, tra cui:

  • redazione dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;
  • studi, progetti e iniziative per lo sviluppo produttivo;
  • ricerca tecnologica, assistenza tecnica, organizzativa e di mercato, consulenza e diffusione delle innovazioni;
  • supporto alla nascita e al consolidamento di nuove iniziative imprenditoriali;
  • iniziative per orientamento e formazione professionale, tramite convenzione con Regione ed enti locali;
  • promozione di patti territoriali e contratti d’area;
  • acquisizione, progettazione e attrezzatura di aree per insediamenti produttivi, con realizzazione di urbanizzazioni, servizi e spazi pubblici;
  • vendita, assegnazione, concessione, locazione e locazione finanziaria di lotti, fabbricati e impianti;
  • realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali e commerciali;
  • promozione ed erogazione di servizi per l’insediamento e lo sviluppo produttivo;
  • esercizio delle attività previste dalla normativa statale richiamata;
  • costruzione e gestione di impianti di depurazione e di impianti tecnologici a rete, compresi gas metano;
  • recupero di immobili industriali preesistenti e programmi di deindustrializzazione;
  • prosecuzione della gestione di acquedotto, fognatura e depurazione fino al trasferimento al gestore del servizio idrico integrato;
  • riscossione di tariffe e contributi per opere e servizi;
  • costituzione o partecipazione a società consortili;
  • ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

L’attività doveva svolgersi secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l’equilibrio tra i costi complessivi, inclusi quelli del personale.

Deleghe alle Province

Alle Province erano delegate le funzioni amministrative richiamate dalla normativa statale sullo sviluppo industriale.

Piani urbanistici, espropri e accordi di programma

I Consorzi operavano anche nei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali presenti, con compiti in materia di pianificazione e attuazione degli insediamenti produttivi. Gli strumenti urbanistici e le varianti erano adottati dall’Assemblea del Consorzio, previo parere dei Comuni consorziati, e approvati dalla Provincia; avevano valenza di piani territoriali di coordinamento.

Per i piani degli agglomerati industriali attrezzati e per le opere di urbanizzazione e infrastrutturazione si applicavano le disposizioni statali e regionali richiamate. L’approvazione dei progetti delle opere pubbliche occorrenti equivaleva a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. Per le espropriazioni si applicava la disciplina espressamente richiamata, con funzioni esercitate dai Presidenti dei Consorzi previa comunicazione ai sindaci interessati. I Consorzi potevano inoltre usare procedure d’urgenza e concludere accordi di programma con Regione ed enti pubblici, con disciplina specifica per le varianti urbanistiche.

Aree produttive ecologicamente attrezzate

La Regione poteva finanziare, su istanza dei Consorzi e con priorità dei fondi comunitari, le opere per la costituzione delle APEA. Il Presidente della Regione riconosceva la qualificazione APEA dei territori consortili o di parti di essi dotati delle strutture idonee a garantire tutela ambientale, salute e sicurezza. La Giunta regionale approvava il regolamento sulla costituzione delle APEA su proposta unitaria dei Consorzi coordinati dall’Assessore alle attività produttive.

Realizzazione e manutenzione delle opere di urbanizzazione

I Comuni potevano affidare ai Consorzi la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture di allaccio ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo. L’affidamento poteva riguardare opere interne ed esterne all’area, comprese quelle funzionali alla piena attrezzatura della zona.

La Regione, la Provincia, i Comuni e altri enti potevano affidare ai Consorzi anche la manutenzione e l’esercizio delle opere, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive. Gli enti beneficiari trasferivano al Consorzio le somme necessarie. I Consorzi provvedevano inoltre alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione e gestione.

Era prevista anche la possibilità che i soggetti interessati trasferissero in proprietà al Consorzio le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, con diversa imputazione contabile nel bilancio consortile secondo le modalità indicate dalla legge.

Mezzi finanziari e capitale consortile

Il capitale dei Consorzi era costituito dai conferimenti iniziali e successivi dei partecipanti, dai contributi in conto capitale, dagli utili e dalle perdite derivanti dall’attività. Le risorse finanziarie potevano provenire anche da fondi regionali, statali e comunitari destinati a opere e servizi e da finanziamenti bancari, anche a medio termine. La previsione relativa al contributo annuale di dotazione ordinaria degli altri organismi partecipanti è stata poi soppressa nel testo consolidato.

Regime transitorio e scioglimento delle strutture esistenti

La legge conteneva una disciplina transitoria per lo scioglimento degli organi straordinari già esistenti e la nomina di commissari straordinari, chiamati a gestire i Consorzi, redigere inventari, ricostruire lo stato patrimoniale e adeguare gli statuti. Era inoltre prevista la proroga di un anno dei Consorzi in scadenza e la ricostituzione del Consorzio di Lamezia Terme senza soluzione di continuità. Era possibile istituire nuovi Consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti e vocazione industriale, con requisiti patrimoniali minimi definiti dalla legge.

Abrogazioni e chiusura del quadro normativo

La legge abrogava espressamente la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4, le disposizioni incompatibili della l.r. 5 agosto 1992, n. 12 e il comma 7 dell’art. 37-ter della l.r. 22 settembre 1998, n. 10. Nel testo consolidato sono inoltre richiamate successive modifiche e soppressioni di singoli commi e disposizioni, fino all’abrogazione integrale dell’atto nel 2024.

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